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LEGGE 15 luglio 1900, n. 260

Autorizzazione della Cassa Depositi e Prestiti a concedere ai Comuni mutui per provvedere alla costruzione, all'ampliamento ed ai restauri degli edifizi scolastici. (000U0260)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-8-1900 al: 31-1-1910
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Art. 1



Per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifizi o di parti di edifizi esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, dichiarati Corpi morali, i Comuni del Regno potranno ottenere un concorso da parte dello Stato al pagamento degli interessi dei mutui, che, nel limite massimo di 70,000 lire per ogni mutuo e per ogni edifizio, vengono loro concessi fino a tutto l'anno 1909 dalla Cassa dei Depositi e Prestiti, alle condizioni prescritte dalle leggi 17 maggio 1863, n. 1270, 27 maggio 1875, n. 2779, e 11 giugno 1896, n. 461.

I prestiti saranno accordati sulle proposte fatte dal Ministro dell'Istruzione Pubblica a quello del Tesoro.