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REGIO DECRETO 4 marzo 1900, n. 161

Che porta modificazioni ad articoli dell'Ordinamento della R. Scuola Macchinisti. (000U0161)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/05/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-5-1900 al: 18-6-1902
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 13 marzo 1898, n. 138, che approva l'Ordinamento della R. Scuola Macchinisti;
Visti gli articoli 13, 17, 18 e 22 dell'Ordinamento stesso;
Visto il R. decreto 28 maggio 1899, n. 211, col quale gli articoli 11 e 16 dell'Ordinamento stesso furono sostituiti con altri due articoli;
Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Gli articoli 13, 17, 18 e 22 dell'Ordinamento della R. Scuola Macchinisti, approvato con R. decreto in data del 13 marzo 1898, n. 138, e gli articoli 11 e 16 dell'Ordinamento stesso, quali risultano dal R. decreto 28 maggio 1899, n. 211, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 1

Art. 11.

Gli individui del Corpo Reale Equipaggi, che si trovano nelle condizioni indicate all'articolo 9, possono concorrere all'ammissione al 1° corso della Scuola in unione ai giovani borghesi.

Inoltre, potranno concorrervi gli allievi licenziati dalle Scuole specialisti delle Direzioni di Artiglieria ed Armamenti, che si siano dimostrati i migliori per condotta, intelligenza ed abilità, e che si trovino nei voluti limiti di età.

I militari, i quali conseguono l'ammissione alla 1ª classe, cessano dal percepire qualunque avere e, nei riguardi amministrativi, sono trattati alla stessa stregua dei provenienti dai borghesi.

Art. 13.

I graduati e comuni del Corpo Reale Equipaggi possono essere ammessi a seguire gli studi della 3ª classe della R. Scuola Macchinisti, purché abbiano conseguito presso un R. Istituto Nautico la licenza di macchinista navale in primo e si trovino inoltre nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano oltrepassato l'età di 26 anni;

b) abbiano sempre tenuto buona condotta;

c) si obblighino a rimanere in servizio, dopo il termine della ferma in corso, per altri quattro anni;

d) sostengano con buon esito gli esami stabiliti dall'articolo 14.

Il Ministero della Marina stabilisce volta per volta quanti graduati e comuni del Corpo Reale Equipaggi possano essere ammessi a seguire gli studi della 3ª classe.

Quelli di detti militari, ammessi a seguire gli studi della 3ª classe della R. Scuola Macchinisti, saranno considerati come allievi esterni, ed aggregati al distaccamento del Corpo Reale Equipaggi di Venezia.

Art. 16.

Con la riserva delle concessioni considerate dall'articolo 17, tutti gli allievi della Scuola sono obbligati al pagamento di una pensione annua di lire 250, ad eccezione dei militari di cui all'articolo 13.

Gli allievi, ammessi alla 1ª classe, debbono inoltro pagare, per spese di corredo, lire 200 se borghesi, e lire 100 se militari del Corpo Reale Equipaggi, e quelli borghesi, ammessi alla 3ª classe, lire 170.

La pensione si paga per trimestri anticipati, e decorre dal giorno in cui comincia l'ascrizione alla Scuola fino a quello in cui questa ascrizione cessa.

Per gli allievi borghesi, ammessi alla 1ª classe, la somma per spese di corredo si paga in due rate: una di lire 125 all'atto dell'ammissione, l'altra di lire 75 al principio del 2° anno di permanenza nella Scuola; per gli allievi provenienti dai militari del Corpo Reale Equipaggi, ammessi alla stessa classe, si paga in due rate di lire 50, la prima all'atto dell'ammissione, e la seconda al principio del 2° anno dl permanenza alla Scuola; per gli allievi borghesi, ammessi alla 3ª classe, si paga intera all'atto dell'ammissione.

Art. 17.

Entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, e col seguente ordine di precedenza, è accordato il beneficio della pensione gratuita:

a) ai giovani classificati nel 1° quinto degli allievi di ogni anno di corso, purché abbiano riportato agli esami una media complessiva di punti di merito non inferiore a quattro quinti del massimo;

b) agli orfani dei militari della R. Marina, del R. Esercito e degli impiegati di carriera, nominati con R. decreto nelle Amministrazioni dello Stato con diritto a pensione, i quali non abbiano cessato dal servizio per dimissione volontaria o per cause le quali implichino biasimo per parte del R. Governo;

c) ai figli dei militari della R. Marina e del R. Esercito collocati a riposo;

d) ai figli degli ufficiali della R. Marina e del R. Esercito nella posizione di servizio ausiliario;

e) ai figli dei militari della R. Marina e del R. Esercito e degli impiegati appartenenti ai Corpi e personali civili della R.
Marina, nominati con R. decreto, con diritto a pensione, i quali contino almeno otto anni di effettivo servizio e non abbiano cessato dal medesimo per dimissione volontaria, né per cause che implichino biasimo per parte del R. Governo;

f) ai figli dei decorati dell'Ordine militare o civile di Savoia, della medaglia d'oro al valor militare, civile o di marina, o della medaglia d'argento al valor militare, o della medaglia dei Mille.

La concessione delle pensioni gratuite è fatta durante la permanenza nella Scuola degli allievi, ai quali può essere accordata, a misura che si rendono disponibili le pensioni consentite dai limiti dei fondi stanziati in bilancio.

Gli allievi ai quali, in dipendenza dei titoli indicati nei paragrafi b), c), d), e), f), è concesso il beneficio della pensione gratuita, salvo la restrizione di cui all'ultimo alinea, ne godono fino alla loro uscita dalla Scuola.

Le pensioni gratuite, dovute alle condizioni specificate nel paragrafo a), sono concesse per la durata dell'anno di corso al quale si riferiscono.

Il beneficio della pensione gratuita viene sospeso durante il tempo in cui un allievo, per essere stato riprovato agli esami, ripete un anno di corso.

Art. 18.

Gli allievi hanno alloggio e vitto e sono provveduti degli oggetti di scrittoio dall'Amministrazione della Scuola.

Le famiglie degli allievi pagheranno mensilmente la somma di lire 6,50 per la fornitura di detti oggetti di scrittoio.

Ad ogni allievo è accreditata in conto corrente la somma di lire 100 annue per sopperire alle spese occorrenti per la riparazione e la rinnovazione del corredo, per la lavatura della biancheria, per l'acquisto dei libri scolastici e degli oggetti per la pulizia personale.

Sono a carico degli allievi le spese eccedenti la detta somma e quelle per posta e telegrafo, per viaggi, spedizioni di oggetti, per guasti derivanti da incuria.

Art. 22.

Il passaggio degli allievi da un anno di corso al successivo ha luogo in seguito ad esame, che sarà dato nel mese di luglio.

Sono ammessi agli esami di riparazione gli allievi rimandati in non più di due materie, purché entrambe non siano classificate con coefficiente 3.

Questi esami hanno luogo dopo il periodo d'istruzione pratica.

Il primo anno di corso è considerato come esperimento, non ne è quindi concessa la ripetizione se non per cause eccezionali indipendenti da risultato degli esami.

Non è permesso di ripetere che uno solo degli ultimi due anni per riprovazione agli esami. Gli allievi che non ottengano la promozione alla 2ª classe neppure agli esami di riparazione, e quelli posti per la seconda volta nelle condizioni di ripetere uno dei due ultimi corsi, cessano di far parte della Scuola.

Gli allievi, che hanno contratto arruolamento, passano a prestar servizio nel Corpo Reale Equipaggi in qualità di comuni, e, fino al termine dei loro impegni, ciascuno di essi è assegnato a quella fra le categorie del detto Corpo cui, per le sue particolari attitudini, risulti meglio adatto; i non arruolati sono rimandati alle loro famiglie. Si gli uni che gli altri sono tenuti però a soddisfare i debiti che possono risultare a loro carico verso l'Amministrazione della Scuola.

Gli allievi della 1ª e 2ª classe non sono sottoposti ad alcun esame al termine del corso pratico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1900.

UMBERTO.

Bettolo.

Visto, II Guardasigilli: A. Bonasi.