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REGIO DECRETO 4 marzo 1900, n. 161

Che porta modificazioni ad articoli dell'Ordinamento della R. Scuola Macchinisti. (000U0161)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/05/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 22-5-1900
al: 18-6-1902
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto  il  R.  decreto  13  marzo  1898,  n.   138,   che   approva
l'Ordinamento della R. Scuola Macchinisti; 
 
  Visti gli articoli 13, 17, 18 e 22 dell'Ordinamento stesso; 
 
  Visto il R. decreto 28 maggio 1899, n. 211, col quale gli  articoli
11 e 16 dell'Ordinamento  stesso  furono  sostituiti  con  altri  due
articoli; 
 
  Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Gli articoli 13, 17, 18  e  22  dell'Ordinamento  della  R.  Scuola
Macchinisti, approvato con R. decreto in data del 13 marzo  1898,  n.
138, e gli articoli 11 e 16 dell'Ordinamento stesso, quali  risultano
dal R. decreto 28 maggio 1899, n. 211, sono abrogati e sostituiti dai
seguenti: 
 
                              Art. 11. 
 
  Gli individui del Corpo  Reale  Equipaggi,  che  si  trovano  nelle
condizioni indicate all'articolo 9, possono concorrere all'ammissione
al 1° corso della Scuola in unione ai giovani borghesi. 
 
  Inoltre, potranno concorrervi gli allievi licenziati  dalle  Scuole
specialisti delle Direzioni di Artiglieria ed Armamenti, che si siano
dimostrati i migliori per condotta, intelligenza ed abilita',  e  che
si trovino nei voluti limiti di eta'. 
 
  I militari, i quali conseguono l'ammissione alla 1ª classe, cessano
dal percepire qualunque avere e, nei  riguardi  amministrativi,  sono
trattati alla stessa stregua dei provenienti dai borghesi. 
 
                              Art. 13. 
 
  I graduati e  comuni  del  Corpo  Reale  Equipaggi  possono  essere
ammessi  a  seguire  gli  studi  della  3ª  classe  della  R.  Scuola
Macchinisti, purche' abbiano conseguito presso un R. Istituto Nautico
la licenza di macchinista navale in primo e si trovino inoltre  nelle
seguenti condizioni: 
 
      a) non abbiano oltrepassato l'eta' di 26 anni; 
 
      b) abbiano sempre tenuto buona condotta; 
 
      c) si obblighino a rimanere in servizio, dopo il termine  della
ferma in corso, per altri quattro anni; 
 
      d) sostengano con buon esito gli esami stabiliti  dall'articolo
14. 
 
  Il  Ministero  della  Marina  stabilisce  volta  per  volta  quanti
graduati e comuni del Corpo Reale Equipaggi possano essere ammessi  a
seguire gli studi della 3ª classe. 
 
  Quelli di detti militari, ammessi a  seguire  gli  studi  della  3ª
classe della R. Scuola Macchinisti, saranno considerati come  allievi
esterni, ed aggregati al distaccamento del Corpo Reale  Equipaggi  di
Venezia. 
 
                              Art. 16. 
 
  Con la riserva  delle  concessioni  considerate  dall'articolo  17,
tutti gli allievi della Scuola sono obbligati  al  pagamento  di  una
pensione annua  di  lire  250,  ad  eccezione  dei  militari  di  cui
all'articolo 13. 
 
  Gli allievi, ammessi alla 1ª classe, debbono  inoltro  pagare,  per
spese di corredo, lire 200 se borghesi, e lire 100  se  militari  del
Corpo Reale Equipaggi, e quelli borghesi,  ammessi  alla  3ª  classe,
lire 170. 
 
  La pensione si paga per trimestri anticipati, e decorre dal  giorno
in cui comincia l'ascrizione alla Scuola fino a quello in cui  questa
ascrizione cessa. 
 
  Per gli allievi borghesi, ammessi alla  1ª  classe,  la  somma  per
spese di corredo si paga in  due  rate:  una  di  lire  125  all'atto
dell'ammissione, l'altra di lire 75  al  principio  del  2°  anno  di
permanenza nella Scuola; per gli allievi provenienti dai militari del
Corpo Reale Equipaggi, ammessi alla stessa classe,  si  paga  in  due
rate di lire 50, la prima all'atto dell'ammissione, e la  seconda  al
principio del 2° anno dl permanenza  alla  Scuola;  per  gli  allievi
borghesi,  ammessi  alla  3ª  classe,   si   paga   intera   all'atto
dell'ammissione. 
 
                              Art. 17. 
 
  Entro i limiti dei fondi stanziati  in  bilancio,  e  col  seguente
ordine di  precedenza,  e'  accordato  il  beneficio  della  pensione
gratuita: 
 
      a) ai giovani classificati nel 1° quinto degli allievi di  ogni
anno di  corso,  purche'  abbiano  riportato  agli  esami  una  media
complessiva di punti di merito non inferiore  a  quattro  quinti  del
massimo; 
 
      b) agli orfani dei militari della R. Marina, del R. Esercito  e
degli  impiegati  di  carriera,  nominati  con   R.   decreto   nelle
Amministrazioni dello Stato con  diritto  a  pensione,  i  quali  non
abbiano cessato dal servizio per dimissione volontaria o per cause le
quali implichino biasimo per parte del R. Governo; 
 
      c) ai figli dei militari della R.  Marina  e  del  R.  Esercito
collocati a riposo; 
 
      d) ai figli degli ufficiali della R. Marina e del  R.  Esercito
nella posizione di servizio ausiliario; 
 
      e) ai figli dei militari della R. Marina e del  R.  Esercito  e
degli impiegati appartenenti ai Corpi e  personali  civili  della  R.
Marina, nominati con R. decreto, con  diritto  a  pensione,  i  quali
contino almeno otto anni di effettivo servizio e non abbiano  cessato
dal medesimo per dimissione volontaria, ne' per cause che  implichino
biasimo per parte del R. Governo; 
 
      f) ai figli dei  decorati  dell'Ordine  militare  o  civile  di
Savoia, della medaglia d'oro al valor militare, civile o di marina, o
della medaglia d'argento al valor  militare,  o  della  medaglia  dei
Mille. 
 
  La  concessione  delle  pensioni  gratuite  e'  fatta  durante   la
permanenza  nella  Scuola  degli  allievi,  ai  quali   puo'   essere
accordata, a misura che si rendono disponibili le pensioni consentite
dai limiti dei fondi stanziati in bilancio. 
 
  Gli allievi  ai  quali,  in  dipendenza  dei  titoli  indicati  nei
paragrafi b), c), d), e), f), e' concesso il beneficio della pensione
gratuita, salvo la restrizione di cui all'ultimo  alinea,  ne  godono
fino alla loro uscita dalla Scuola. 
 
  Le  pensioni  gratuite,  dovute  alle  condizioni  specificate  nel
paragrafo a), sono concesse per la durata dell'anno di corso al quale
si riferiscono. 
 
  Il beneficio della pensione gratuita viene sospeso durante il tempo
in cui un allievo, per essere stato riprovato agli esami,  ripete  un
anno di corso. 
 
                              Art. 18. 
 
  Gli allievi hanno alloggio e vitto e sono provveduti degli  oggetti
di scrittoio dall'Amministrazione della Scuola. 
 
  Le famiglie degli allievi pagheranno mensilmente la somma  di  lire
6,50 per la fornitura di detti oggetti di scrittoio. 
 
  Ad ogni allievo e' accreditata in conto corrente la somma  di  lire
100 annue per sopperire alle spese occorrenti per la riparazione e la
rinnovazione del corredo,  per  la  lavatura  della  biancheria,  per
l'acquisto dei libri  scolastici  e  degli  oggetti  per  la  pulizia
personale. 
 
  Sono a carico degli allievi le spese eccedenti  la  detta  somma  e
quelle per posta e telegrafo, per viaggi, spedizioni di oggetti,  per
guasti derivanti da incuria. 
 
                              Art. 22. 
 
  Il passaggio degli allievi da un anno di  corso  al  successivo  ha
luogo in seguito ad esame, che sara' dato nel mese di luglio. 
 
  Sono ammessi agli esami di riparazione gli allievi rimandati in non
piu' di due materie, purche'  entrambe  non  siano  classificate  con
coefficiente 3. 
 
  Questi esami hanno luogo dopo il periodo d'istruzione pratica. 
 
  Il primo anno di corso e' considerato come esperimento, non  ne  e'
quindi  concessa  la  ripetizione  se  non  per   cause   eccezionali
indipendenti da risultato degli esami. 
 
  Non e' permesso di ripetere che uno solo degli ultimi due anni  per
riprovazione agli esami. Gli allievi che non ottengano la  promozione
alla 2ª classe neppure agli esami di riparazione, e quelli posti  per
la seconda volta nelle condizioni di  ripetere  uno  dei  due  ultimi
corsi, cessano di far parte della Scuola. 
 
  Gli allievi, che hanno contratto arruolamento,  passano  a  prestar
servizio nel Corpo Reale Equipaggi in qualita' di comuni, e, fino  al
termine dei loro impegni, ciascuno di essi e' assegnato a quella  fra
le categorie del detto Corpo cui, per le sue particolari  attitudini,
risulti meglio adatto; i  non  arruolati  sono  rimandati  alle  loro
famiglie. Si gli uni che gli altri sono tenuti pero' a  soddisfare  i
debiti che possono risultare a loro  carico  verso  l'Amministrazione
della Scuola. 
 
  Gli allievi della 1ª e 2ª classe non sono sottoposti ad alcun esame
al termine del corso pratico. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 4 marzo 1900. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                             Bettolo. 
 
  Visto, II Guardasigilli: A. Bonasi.