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REGIO DECRETO 5 aprile 1900, n. 126

Col quale viene concesso un maggiore abbuono per la distillazione dei vini. (000U0126)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/04/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-4-1900 al: 19-4-1900
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Art. 1



Per la distillazione dei vini, e con effetto sino al 30 settembre 1900, l'abbuono concesso dall'articolo 4 del testo unico della legge sugli spiriti 30 gennaio 1896, n. 26, alle fabbriche di spiriti di seconda categoria è elevato dal 15 al 25 per cento, e per le fabbriche esercitate dalle Società cooperative dal 18 al 30 per cento.

Per l'applicazione del maggiore abbuono, concesso con la presente legge, il prodotto dovrà essere accertato mediante il misuratore meccanico.