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REGIO DECRETO 25 marzo 1900, n. 118

Modificante il primo comma dell'articolo 4 del Regolamento per l'applicazione della legge sulla riserva navale. (000U0118)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/04/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-4-1900 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1885, n. 3198 (serie 3ª), che istituisce una riserva navale;

Visto il Regolamento per l'applicazione della legge medesima, approvato con R. decreto 6 maggio 1886;

Udito il parere del Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il primo comma dell'articolo 4 del Regolamento per l'applicazione della legge sulla riserva navale, viene modificato come segue:

«Gli Ufficiali dimissionari, dei quali parla il capoverso dell'articolo 4 della legge 28 giugno 1885, n. 3198 (serie 3ª), non possono essere ascritti alla riserva navale in qualità di Ufficiali né in altra guisa, fino a che si trovi sotto le armi la classe di leva alla quale appartengono».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1900.

UMBERTO.

G. BETTOLO.

Visto, Il Guardasigilli: A. BONASI.