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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 26 settembre 2000, n. 339

Regolamento recante norme di attuazione delle misure minime di cui all'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497.

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Testo in vigore dal: 8-12-2000
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista   la   legge   23   dicembre   1978,  n.  833,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998,
n.  497,  recante  norme  di  attuazione delle direttive 92/117/CEE e
97/22/CE  relative alle misure di protezione dalle zoonosi specifiche
e alla lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei
  prodotti  di origine animale, e in particolare l'articolo 11, comma
  1;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Mi-nistri;
  Acquisito  il  parere  espresso  dalla  Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano in data 4 aprile 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato, espresso nel-l'adunanza
della sezione consultiva degli atti normativi del 10 luglio 2000;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota del 29 agosto 2000, n. 100.1/1860-G/4605;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
provvedono  all'attuazione  delle  misure  di  cui  all'allegato III,
sezione  I,  del  decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre
1998,  n.  497,  concernente  la  sorveglianza  e  il controllo della
salmonella  nei  gruppi di riproduzione di pollame del genere Gallus,
specie gallus, con le modalita' previste dal presente regolamento.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Per  il  testo  dell'allegato  III,  sezione  I, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 30 novembre 1998,
          n.  497  (regolamento  recante  norme  di  attuazione delle
          direttive  92/117/CEE  e  97/22/CE  relative alle misure di
          protezione  dalle  zoonosi  specifiche ed alla lotta contro
          agenti  zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di
          origine animale) si veda la nota all'art. 1.
          Note alle premesse:
              -  Il  regio  decreto 27 luglio 1934, n. 1265, riguarda
          l'approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
          1954,   n.   320,   riguarda   il  regolamento  di  polizia
          veterinaria.
              -   La   legge   23 dicembre  1978,  n.  833,  riguarda
          l'istituzione del Servizio sanitario nazionale.
              -  Il  testo  del  comma 1 dell'art. 11 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  30 novembre  1998,  n.  497
          (regolamento  recante  norme  di attuazione delle direttive
          92/117/CEE  e  97/22/CE  relative alle misure di protezione
          dalle  zoonosi  specifiche  ed  alla  lotta  contro  agenti
          zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine
          animale) e' il seguente:
              "1.  Le  misure  previste nell'allegato III, sezione I,
          come  eventualmente  modificato in sede comunitaria secondo
          la   procedura  di  cui  all'art.  15-bis  della  direttiva
          92/117/CEE, introdotto dall'art. 1,punto 7, della direttiva
          97/22/CE, sono rese efficaci con decreto del Ministro della
          sanita' da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore del presente regolamento.".
              -  Il  testo  dei  commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sott'ordinate  al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".
          Nota all'art. 1.
              - Il testo dell'allegato III, sezione I del decreto del
          Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, e' il
          seguente:

                                                        "Allegato III
                                                         (articolo 7)

                         CONTROLLO DELLA SALMONELLOSI
                                   Sezione I
          sorveglianza   e   controllo   salmonella   nei  gruppi  di
          riproduzione

          I. Gruppi di pollame da riproduzione.
              Un  gruppo  di pollame da riproduzione comprende almeno
          250  volatili  (gallus  gallus)  custoditi  o  allevati  in
          un'unica  azienda  agricola  per  la  produzione di uova da
          cova.
          II.  Sorveglianza della salmonella nei gruppi di pollame da
          riproduzione.
              Il  proprietario  o il responsabile delle incubatrici o
          del gruppo di pollame da riproduzione deve far prelevare, a
          sue  spese,  campioni  da  far analizzare in un laboratorio
          nazionale  autorizzato  o  in  un  laboratorio riconosciuto
          dall'autorita'  competente,  rispettando i seguenti livelli
          minimi   di   campionatura   per   l'individuazione   della
          salmonella.
          A. Gruppi da allevamento.
              1.  Per  quanto riguarda i volatili allevati a scopo di
          riproduzione,  i  campioni  devono  essere  prelevati, come
          minimo,  sui  pulcini di un giorno, sui volatili di quattro
          settimane   e   sulle   pollastre,   due   settimane  prima
          dell'entrata nella fase della deposizione.
              2. I campioni da prelevare devono comprendere:
                a) nel  caso  di  pulcini  di un giorno, prelievi dei
          rivestimenti  interni dei contenitori in cui i pulcini sono
          stati  consegnati  all'azienda e delle carcasse dei pulcini
          trovati morti all'arrivo, e,
                b) nel  caso  di  pollastre di quattro settimane o di
          prelievi   effettuati  su  pollastre  due  settimane  prima
          dell'entrata  in fase di deposizione, campioni compositi di
          feci,  ciascuno  costituito  da  campioni  separati di feci
          fresche  del  peso  di almeno 1 grammo, prelevati a caso in
          diversi  punti  dell'edificio  nel  quale  sono custoditi i
          volatili   o,   qualora   questi  ultimi  possano  accedere
          liberamente  a  piu'  di  un  edificio  di  una determinata
          azienda,  prelevati  in ogni gruppo di edifici dell'azienda
          in cui i volatili sono custoditi;
                c) il   numero  dei  prelievi  distinti  di  feci  da
          effettuare per costituire un campione composto deve essere:

=====================================================================
                                  |  Numero di campioni di feci da
Numero di volatili custoditi in un| prelevare nell'edificio o gruppo
             edificio             |     di edifici dell'azienda
=====================================================================
                                  |Numero pari al numero di volatili
              1 - 24              |     fino ad un massimo di 20
---------------------------------------------------------------------
             25 - 29              |                20
---------------------------------------------------------------------
             30 - 39              |                25
---------------------------------------------------------------------
             40 - 49              |                30
---------------------------------------------------------------------
             50 - 59              |                35
---------------------------------------------------------------------
             60 - 89              |                40
---------------------------------------------------------------------
             90 - 199             |                50
---------------------------------------------------------------------
            200 - 499             |                55
---------------------------------------------------------------------
            500 o più             |                60

          B. Gruppi di volatili adulti da riproduzione.
              1.  Tutti  i  gruppi di volatili da riproduzione devono
          essere  campionati  almeno  ogni  due  settimane durante il
          periodo  di  deposizione.     2. Tutti i gruppi di volatili
          da   riproduzione   le   cui   uova   sono   consegnate  da
          un'incubatrice  avente  una  capacita'  inferiore alle 1000
          uova  devono  essere  sottoposti  a una campionatura presso
          l'azienda e i prelievi devono essere costituiti da campioni
          separati  di  feci  fresche, ciascuno del peso di almeno un
          grammo,  prelevati conformemente al punto A, 2, lettera b).
              3.  I  gruppi  di  volatili da riproduzione le cui uova
          sono  consegnate  ad un incubatrice avente una capacita' di
          1000   uova   o   piu'   devono  essere  sottoposti  a  una
          campionatura  nell'incubatrice.  I  prelievi  devono essere
          costituiti da:
                a) un  campione  composito de meconio da prelevare su
          250  pulcini, usciti da uova consegnate all'incubatrice, da
          ogni gruppo di riproduzione, o;
                b) dei  prelievi  di carcasse di 50 pulcini morti nel
          guscio  delle  uova o messi in incubatrice e provenienti da
          uova consegnate da ogni gruppo di riproduzione.
              4.  Questi  campioni  possono anche essere prelevati da
          gruppi di riproduzione comprendenti meno di 250 volatili le
          cui  uova  sono  consegnate  da un'incubatrice di capacita'
          totale pari a 1000 uova o piu'.
              5.  Ogni  otto  settimane  le  campionature previste al
          presente  punto b, devono essere sostituite da campionature
          ufficiali effettuate conformalmente al punto 4.
          C.  Esame  dei  campioni  prelevati  per  la  ricerca della
          salmonella.
              I  campioni  prelevati  in ogni edificio possono essere
          raggruppati ai fini dell'analisi.
              Le  analisi  e  i test sono effettuati in base a metodi
          riconosciuti   secondo  la  procedura  dell'art.  16  della
          presente  direttiva, previo parere del comitato veterinario
          scientifico  e,  nell'attesa  del  riconoscimento,  secondo
          metodi   nazionali   comprovati  che  offrano  le  garanzie
          previste dalla decisione 39/610/CEE.
          III. Notifica dei risultati.
              Se in seguito ad un controllo effetttuato conformemente
          al   punto   due,   in  un  gruppo  da  riproduzione  viene
          individuata  la  presenza  di  salmonella  enteritidis o di
          salmonella  typhimurium il responsabile del laboratorio che
          effettua  l'esame,  la  persona  incaricata dell'esame o il
          proprietario  del gruppo notifica i risultati all'autorita'
          competente.
          IV.   Indagine  sui  gruppi  dichiarati  positivi  dopo  il
          controllo.
              Se   la   presenza   di  salmonella  enteritidis  o  di
          salmonella typhimurium e' notificata conformemente al punto
          III,  il  gruppo e' sottoposto a campionature ufficiali per
          confermare  i primi risultati. In ogni edificio in cui sono
          presenti i volatili del gruppo deve essere prelevato a caso
          un  campione  di  volatili  selezionato  conformemente alla
          tabella  che  figura al punto II, A, 2, lettera c). Ai fini
          del  controllo,  i  volatili  devono  essere  suddivisi  in
          partite   di  cinque  e  da  ogni  volatile  devono  essere
          prelevati   campioni   di   fegato,  delle  ovaie  e  degli
          intestini;  questi  campioni  devono  essere  esaminati per
          l'individuazione  della  salmonella  con  l'analisi  e test
          effettuati  in  base  a  metodi  comprovati  e riconosciuti
          conformemente  alla procedura comunitaria o, nell'attesa di
          tale riconoscimento, secondo metodi nazionali comprovati.
          V.  Misure  da  adottare nei confronti dei gruppi in cui e'
          confermata l'infezione.
              Le misure devono rispondere alle seguenti norme minime:
                1) se, a seguito di un esame effettuato conformemente
          alle   disposizioni   del  punto  IV,  in  un  edificio  e'
          confermata  la  presenza  di  salmonella  enteritidis  o di
          salmonella  typhimurium,  devono essere adottati i seguenti
          provvedimenti:
                  a) da tale edificio non deve uscire alcun volatile,
          salvo   autorizzazione  dell'autorita'  competente  per  la
          macellazione  e  distribuzione  sotto  controllo  o  per la
          macellazione   in   un   macello  designato  dall'autorita'
          competente conformemente alla lettera c);
                  b) le  uova non covate provenienti da tale edificio
          devono  essere  distrutte  in  loco  o  trasferite,  previa
          appropiata marcatura e sotto controllo, ad uno stabilimento
          autorizzato  per  il  trattamento di ovoprodotti per essere
          sottoposte  a  trattamento  termico  a  norma  del  decreto
          legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, e successive modifiche;
                  c) tutti  i  volatili dell'edificio da riproduzione
          devono  essere  macellati a norma dell'allegato I, capitolo
          VI,  punto 31, lettera c), del decreto del Presidente della
          Repubblica  10  dicembre 1997, n. 495, informando decisione
          di  macellazione  il  veterinario ufficiale del macello, in
          conformita' dell'allegato I, capitolo VI, punto 25, lettera
          a),  o  essere  macellati e distrutti in modo da ridurre al
          massimo il rischio di propagazione della salmonella.
              2.   Successivamente   allo   spopolamento  dei  locali
          occupati  da  gruppi infettati con salmonella enteritidis o
          con salmonella typhimerium si deve procedere ad una pulizia
          e  disifenzione efficaci, compresa la corretta eliminazione
          del  letame  o  dei  rifiuti  conformemente  alle procedure
          stabilite    dall'autorita'    veterinaria    locale;    la
          ripopolazione  deve  avvenire  con pulcini che soddisfano i
          requisiti del punto II, A 1.
              3.  Se  le uova da cova provenienti da gruppi in cui e'
          stata confermata la presenza di salmonella enteritidis o di
          salmonella    typhimurium    sono    ancora   presenti   in
          un'incubatrice,  esse  devono  essere  distrutte o trattate
          come  materiali  ad  alto  rischio conformemente al decreto
          legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.
              V-bis: E' possibile derogare all'obbligo di distruzione
          di  cui  al  punto  V,  1,  lettera  b)  e  all'obbligo  di
          macellazione  previsto  al  punto  V,  1, lettera c), nella
          misura  in  cui, finche' non sia dimostrato che l'infezione
          dovuta   alla  salmonella  enteritidis  o  alla  salmonella
          typhimurium sia scomparsa, e' garantito che:
                i)   non possa aver luogo l'immissione sul mercato di
          uova  non incubate provenienti da un branco di cui al punto
          V,  1,  lettera b), eccetto che per il trattamento ai sensi
          del   decreto   legislativo  4  febbraio  1993,  n.  65,  e
          successive modifiche;
                ii)  non  possa  aver  luogo  da  quel  branco  alcun
          movimento  di  pollame  vivo - ivi compresi i pulcini di un
          giorno  che  ne sono nati - eccetto che per la macellazione
          immediata prevista dal punto V, 1, lettera c).
              Il  servizio veterinario della azienda unita' sanitaria
          locale    territorialmente    competente,   ove   non   sia
          diversamente disposto nel decreto di cui all'art. 11, comma
          1,  autorizza, informando la regione o provincia autonoma e
          il  Ministero della sanita', deroga alla distrazione previo
          accertamento  del  rispetto  delle  condizioni  di cui alle
          lettere i) e ii).
              VI.  Secondo  la  procedura comunitaria e previo parere
          del   comitato   veterinario   scientifico   da   formulare
          anteriormente al 1o ottobre 1993:
                a)  si  possono  riconoscere  sistemi di sorveglianza
          basati su un controllo sierologico nell'azienda, se offrono
          garanzie    equivalenti    al    sistema    di    ispezione
          nell'incubatrice previsto al punto II, A 1, B 3 e 4 e C;
                b)  si  possono  approvare soluzioni alternative alla
          macellazione  obbligatoria prevista al punto V, lettera c),
          quali   un   trattamento  con  antibiotici  per  gruppi  da
          riproduzione;
                c)  si possono adottare norme specifiche per tutelare
          il materiale genetico di valore.
              I  controlli  previsti  nel  presente capitolo possono,
          secondo  la  procedura  comunitaria,  essere riesaminati in
          funzione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche.".