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MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 11 settembre 2000, n. 330

Regolamento delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e La Maddalena.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  1-12-2000 al: 8-10-2010
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IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento della Marina militare, la quale prevede, all'articolo 14, che l'ordinamento delle scuole della Marina può essere stabilito per decreto ministeriale e, all'articolo 64, che il Ministro della difesa ha facoltà di dettare le norme particolari per l'esecuzione di quanto previsto nella legge stessa;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, concernente lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1965, concernente la suddivisione in specialità delle categorie del personale del corpo equipaggi militari marittimi;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, recante il regolamento di disciplina militare;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, riguardante il riordino dei ruoli e la modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa e ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della Difesa;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, che, nel dettare disposizioni in materia di riforma strutturale delle Forze armate, prevede, all'articolo 3 e all'allegato B, n. 3 l'adozione di provvedimenti di riorganizzazione riguardanti, tra l'altro, le scuole sottufficiali della Marina di Taranto e La Maddalena;
Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, che adotta il regolamento concernente il nuovo ordinamento delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e la Maddalena, modificato con decreto 25 marzo 1997, n. 138;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate - sezione Marina, espresso nell'adunanza del 17 marzo 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 maggio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 8/39625/D.11 del 4 luglio 2000);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Scopo delle scuole
1. Le scuole sottufficiali della Marina militare con sede a Taranto e La Maddalena provvedono alla formazione dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente e in ferma breve della Forza armata.
2. Esse concorrono anche alla formazione dei marinai di leva, del personale appartenente ad altre Forze armate o Corpi armati dello Stato, del personale civile del Ministero della difesa o di altre pubbliche amministrazioni e del personale militare di Forze armate estere.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 8 luglio 1926, n. 1178, riguardante "Ordinamento della Marina militare", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1926, n. 162, si riporta il testo degli articoli 14 e 64:
"Art. 14. - Gli istituti e scuole della regia Marina comprendono:
A) Per gli ufficiali: (omissis);
B) Per il personale del C.R.E.M.: (omissis);
C) Per il personale non militare: 5o gli istituti nautici.
L'ordinamento di ciascun istituto o scuola è stabilito per decreto reale o ministeriale.
Tutti gli istituti e scuole, ad eccezione degli istituti nautici, sono retti da ufficiali di vascello e ad essi sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori dei vari corpi i quali sono compresi nelle tabelle organiche di detti corpi. All'insegnamento di materie non militari si provvede con insegnanti civili secondo le leggi vigenti".
"Art. 64. - Il Ministro della marina ha facoltà di dettare le norme particolari per l'esecuzione di quanto è previsto nella presente legge".
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, recante il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1931, n. 171;
- La legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzeta Ufficiale 10 agosto 1954, n. 181;
- La legge 11 luglio 1978, n. 382, recante "Norme di principio sulla disciplina militare", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1978, n. 203;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, recante "Regolamento di disciplina militare", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1986, n. 214;
- La legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1983, n. 138;
- La legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1987, n. 11;
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, riguardante il riordino dei ruoli e la modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122;
- La legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente "Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della Difesa", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1997, n. 45;
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente "Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3; si riporta il testo dell'art. 3 e dell'allegato B, n. 3:
"Art. 3. - 1. Il Ministro della difesa, entro i tre mesi precedenti l'adozione dei provvedimenti di soppressione e riorganizzazione da attuarsi nell'anno successivo, promuove incontri con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di assumere le iniziative atte a favorire il reimpiego del personale civile in servizio attraverso anche l'attivazione di programmi di riqualificazione e riconversione professionale.
2. I provvedimenti, conseguenti all'attuazione delle prescrizioni recate dall'art. 2 e quelli indicati nelle tabelle A e B annesse al presente decreto, sono adottati su proposta del Capo di stato maggiore della Difesa, con decreto del Ministro della difesa.
3. Il Ministro della difesa riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, ovvero sulla necessità di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni.
Allegato B PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE
N. |Ente/comando interessato |Data |Note
1. D'interesse Interforze
| |Assorbe parte delle funzioni
| |dello S.M. della Difesa e degli
| |S.M. di Forza armata per la
| |pianificazione e la direzione
| |delle operazoni Interforze e/o
| |multinazionali. È posto alle
|Comando operativo di vertice |dirette dipendenze del Capo di
1 |Interforze 1997 |stato maggiore della Difesa
2. D'interesse dell'Esercito (Omissis)
3. D'interesse della Marina (Omissis)
10 Scuola sottufficiali della Marina di Taranto 1998 Riarticolata in termini di compiti e struttura ordinativa per tener conto del nuovo iter formativo dei sottufficiali conseguente al riordinamento dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento di cui al decreto legislativo n. 196/1995

- Il decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, che adotta il regolamento concernente il nuovo ordinamento delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1995, n. 303;
- Il decreto ministeriale 25 marzo 1997, n. 138, recante modificazioni al decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, relativo al regolamento concernente il nuovo ordinamento delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1997, n. 121;
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214; si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17:
3. "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali ferma restando la necessità di di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".