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LEGGE 9 ottobre 2000, n. 285

Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006".

note: Entrata in vigore della legge: 17-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 17-10-2000
al: 29-3-2003
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1
                              Finalita'

  1.  La  presente  legge  detta disposizioni per la realizzazione di
impianti  sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo
svolgimento  dei  XX  Giochi  olimpici  invernali  "Torino  2006", di
seguito  denominati "Giochi olimpici", di cui agli allegati 1, 2 e 3,
finanziati  dallo  Stato, dalla regione Piemonte, dagli enti locali e
da  privati. La presente legge disciplina, altresi', la realizzazione
delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici, sulla base
della   valutazione   di   connessione  dichiarata  con  decreto  del
Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,  previa  intesa  con  il
presidente   della  regione  Piemonte,  previo  parere  del  Comitato
organizzatore  dei  Giochi  olimpici, costituito, in data 27 dicembre
1999,  dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalla citta'
di Torino.
  2.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il  Ministro  per  i beni e le attivita' culturali relativamente alle
opere  di cui agli allegati 1 e 2, ed il Ministro dei lavori pubblici
per   quanto   di  propria  competenza,  su  richiesta  del  Comitato
organizzatore  dei Giochi olimpici, sono apportate le variazioni agli
elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 3, rese necessarie da particolari
e   straordinarie   esigenze,   ivi   comprese   quelle   conseguenti
all'inserimento  di  nuove  discipline olimpiche entro i limiti delle
risorse finanziarie complessivamente disponibili.
  3.  Le  opere  ed i lavori di cui ai commi 1 e 2 sono dichiarati di
pubblica utilita' ed urgenza.
  4.  La  giunta  della  regione  Piemonte  approva,  d'intesa con il
Ministero  dell'ambiente,  sentiti  gli  enti  locali interessati, la
valutazione  di  impatto ambientale del piano degli interventi di cui
alla  presente legge, denominata "valutazione ambientale strategica",
anche  sulla  base dello studio di compatibilita' ambientale definito
dal  proponente.  Tale  valutazione  ha  luogo  secondo  contenuti  e
procedure  definiti dalla giunta della regione Piemonte di intesa con
il  Ministero  dell'ambiente  e con il Ministero dei lavori pubblici,
entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,   in   relazione  agli  effetti  sul  territorio,  diretti  ed
indiretti,  cumulativi,  sinergici,  a  breve  ed  a  lungo  termine,
permanenti  e  temporanei, positivi e negativi, al fine di verificare
la    sostenibilita'   ambientale   del   piano   degli   interventi.
L'Osservatorio  regionale dei lavori pubblici assicura l'informazione
e  la  trasparenza  nella  realizzazione  delle  opere  attraverso il
monitoraggio  delle stesse. Restano salve le competenze del Ministero
per i beni e le attivita' culturali.
  5.  La  giunta  della  regione  Piemonte, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, avvalendosi delle rilevazioni
dell'Osservatorio   regionale   dei  lavori  pubblici  nonche'  delle
informazioni  e  dei  dati  messi  a disposizione dall'Agenzia di cui
all'articolo  2,  provvede, eventualmente attraverso l'istituzione di
appositi  strumenti  informatici  e  telematici, ad assicurare idonee
forme  di  informazione  e  di  pubblicita'  riguardo  al processo di
realizzazione    delle    opere    e    alle    decisioni    relative
all'organizzazione  dei  Giochi  olimpici,  nonche' alle modalita' di
accesso agli atti relativi alle decisioni stesse.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.