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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 25 luglio 2000, n. 280

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 12 giugno 1998, n. 289, concernente l'autorizzazione generale prevista dall'articolo 6 del regolamento CE n. 3381/94 del Consiglio dell'Unione europea del 19 dicembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2003)
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Testo in vigore dal:  27-10-2000 al: 19-5-2003
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IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 3381/94 e la decisione 94/942/PESC, Politica estera di sicurezza comunitaria, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 367 del 31 dicembre 1994, che istituiscono un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso;
Vista la decisione 1999/193/PESC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 73 del 19 marzo 1999;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, relativa alle disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea -legge comunitaria 1994;
Visto, in particolare, l'articolo 45, comma 3, secondo cui la concessione delle formalità semplificate, prevista dall'articolo 6 del citato regolamento CE n. 3381/94 del Consiglio, è disciplinata con decreto del Ministro del commercio con l'estero;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, recante attuazione del regolamento CE n. 3381/94 e della decisione n. 94/942/PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso;
Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1998, n. 289, concernente "Regolamento recante norme per la concessione dell'autorizzazione generale prevista dall'articolo 6 del regolamento CE n. 3381/94 del Consiglio dell'Unione europea del 19 dicembre 1994";
Considerato che nell'ambito delle intese internazionali per il controllo dei beni duali si sono avute adesioni da parte di nuovi Paesi e ritenuto di dover aggiornare gli allegati al decreto ministeriale 12 giugno 1998, n. 289;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 4 maggio 2000, n. 74/2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 45693 del 30 maggio 2000;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Gli allegati 1, 2 e 3 del decreto 12 giugno 1998, n. 289, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 1998, n. 192, concernente il regime di autorizzazione generale, sono sostituiti dagli allegati 1, 2, e 3 al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 luglio 2000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 luglio 2000 Il Ministro: Letta

Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2000

Registro n. 1 Commercio con l'estero, foglio n. 111

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le fonti CEE vengono forniti di estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:
- Il regolamento CE n. 3381/94 del Consiglio dell'Unione europea del 19 dicembre 1994 istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 1994, L. 367/1.
- La decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 1999/193/PESC del 9 marzo 1999 che modifica la decisione 94/942/PESC, relativa all'azione comune, adottata dal Consiglio in base all'art. J.3 del trattato dell'Unione europea, riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 19 marzo 1999, L. 73.
- La decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 94/942 PESC del 19 dicembre 1994, reca azione comune, adottata dal Consiglio in base all'art. J.3 del trattato dell'Unione europea, riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 1994, L. 367/8.
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1994.
Il comma 3 dell'art. 45 della suddetta legge così recita:
"3. La concessione delle formalità semplificate, prevista dall'art. 6 del regolamento CE n. 3381/94 del Consiglio, è disciplinata con decreto del Ministro del commercio con l'estero".
- L'art. 6 del regolamento CE n. 3381/94 del Consiglio del 19 dicembre 1994 così recita:
"Art. 6. - 1. Per ogni operazione di esportazione soggetta al presente regolamento è richiesta un'autorizzazione specifica. Tuttavia gli Stati membri possono concedere le agevolazioni di formalità semplificate come previsto ai punti seguenti:
a) un'autorizzazione generale per un bene o una categoria di beni a duplice uso, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II della decisione 94/942/PESC;
b) un'autorizzazione globale ad un determinato esportatore per un tipo o una categoria di beni a duplice uso, valida per le esportazioni dirette ad una o più destinazioni specifiche;
c) procedure semplificate nel caso in cui uno Stato membro richieda un'autorizzazione in forza dell'art. 5.
2. Se del caso, un'autorizzazione d'esportazione può essere subordinata a determinati requisiti e condizioni. Le autorità competenti di uno Stato membro possono, in particolare, richiedere una dichiarazione sull'utilizzazione finale e imporre altre condizioni riguardanti l'utilizzazione finale c/o la riesportazione dei beni.
3. L'autorizzazione di esportazione è valida nell'insieme delle Comunità".
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, reca attuazione del regolamento CE n. 3381/94 e della decisione 94/942 PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 aprile 1997, n. 77.
- Il decreto ministeriale del 12 giugno 1998, n. 289, recante norme per la concessione dell'autorizzazione generale prevista dall'art. 6 del regolamento CE n. 3381/94 del Consiglio dell'Unione europea del 19 dicembre 1994, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 1998, n. 192.
- La legge 28 agosto 1988, n. 400, reca disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il comma 3 dell'art. 17 della suddetta legge, così recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro e di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza, di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".