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DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2000, n. 216

Disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

note: Entrata in vigore del Decreto: 18/8/2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  18-8-2000 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, che conferisce al Governo la delega ad emanare, tra le altre, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'articolo 1, comnmi 96, 97 e 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Considerato che le rappresentanze del personale non hanno espresso il parere loro richiesto in data 23 novembre 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2000;
Acquisito il parere della competente commissione permanente della Camera dei deputati espresso il 22 giugno 2000;
Considerato che la competente commissione permanente del Senato non ha espresso il parere nel termine previsto dal relativo regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2000;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'interno, per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifica all'articolo 2
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Alle lettere d), e), j) e k) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "della Marina" sono sostituite dalle seguenti: "militare marittimo".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
Per il testo dell'art. 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, vedasi in note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione è il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 aprile 2000 - serie generale - n. 79.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 gennaio 1998, n. 17.
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" è pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 dicembre 1996, n. 303; si riporta il testo dell'art. 1, commi 96, 97 e 100:
"96. Nel quadro della ristrutturazione dell'organizzazione centrale, territoriale e periferica della Difesa, disciplinata dai decreti legislativi previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, le dotazioni organiche e le consistenze effettive complessive degli ufficiali in servizio permanente dell'esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare, escluso il corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono ridotte del 25 per cento entro otto anni, attraverso la riduzione almeno del 30 per cento della alimentazione dei ruoli".
"97. Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 96, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, che dovranno:
a) definire per ciascuna Forza armata, in relazione alle esigenze ordinativo-funzionali da soddisfare ed ai livelli gerarchici da assicurare, in rapporto anche alle funzioni da svolgere nell'ambito delle strutture integrate dell'Alleanza atlantica e di altri organismi multinazionali similari, i ruoli normali e speciali anche attraverso revisione dei ruoli esistenti e, ove occorra, mediante la soppressione; esaurimento ovvero istituzione di nuovi ruoli, con determinazione delle relative consistenze organiche;
b) apportare le necessarie modificazioni alla normativa vigente al fine di realizzare, in ambito interforze, avanzamenti normalizzati paritetici ed uguali limiti di età per la cessazione dal servizio tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari;
c) prolungare opportunamente la permanenza nei singoli gradi in relazione ai più elevati limiti di età, che comunque non possono eccedere i sessantacinque anni;
d) aggiornare, in chiave riduttiva, i numeri massimi di cui alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, in relazione a quanto previsto nel comma 96, precisando le cariche da escludere dal collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'art. 7 della medesima legge n. 804 del 1973;
e) regolare con norme transitorie il graduale passaggio, in un arco di otto anni, dalla vigente normativa a quella che verrà definita con i decreti legislativi, tenendo conto dei giudizi di idoneità espressi dalle commissioni di avanzamento alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, nonché disciplinando il transito, senza oneri aggiuntivi, del personale eccedente in altre amministrazioni;
f) prevedere la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure relative alla valutazione del personale ai fini dell'avanzamento, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, mediante l'utilizzazione prevalente di voti numerici quale sintesi valutativa della documentazione caratteristica disponibile, la razionalizzazione del funzionamento dei collegi giudicanti preposti alla valutazione del personale, nonché procedure di verifica dell'operato delle commissioni di avanzamento in caso di annullamento delle valutazioni;
g) aggiornare la normativa relativa alla posizione dell'ausiliaria, limitandone le condizioni di accesso, riducendone la durata che sarà allineata ai limiti di età per la cessazione dal servizio previsti per le differenti categorie del pubblico impiego, ampliandone le cause di esclusione e di cessazione anticipata e ridisciplinandone le modalità di impiego, continuando comunque ad assicurare il versamento delle ritenute contributive ai fini pensionistici per tutta la durata della permanenza in tale posizione;
h) realizzare economie nette di spesa, con riferimento agli oneri per gli ufficiali in servizio permanente effettivo previsti ai fini del bilancio triennale 1997-1999, non inferiori, rispettivamente, a lire 60 miliardi nel 1997, lire 84 miliardi nel 1998 e lire 84 miliardi nel 1999".
"100. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 97 e 99, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 2 (Ruoli degli ufficiali delle Forze armate con esclusione di quelli dell'Arma dei carabinieri). - 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Esercito sono i seguenti:
a) ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
b) ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
c) ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
d) ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito;
e) ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito;
f) ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
g) ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
h) ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito;
i) ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito.
2. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente della Marina sono i seguenti:
a) ruolo normale del Corpo di stato maggiore;
b) ruolo normale del Corpo del genio navale;
c) ruolo normale del Corpo delle armi navali;
d) ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo;
e) ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;
f) ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;
g) ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;
h) ruolo speciale del Corpo del genio navale;
i) ruolo speciale del Corpo delle armi navali;
j) ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo;
k) ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo;
l) ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.
3. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Aeronautica sono i seguenti:
a) ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;
b) ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica;
c) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;
d) ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico;
e) ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico;
f) ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;
g) ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica;
h) ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico;
i) ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico;
j) ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico.
4. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva nonché quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.
5. Relativamente ai ruoli dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (5) e successive modificazioni ed integrazioni".