stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 luglio 2000, n. 209

Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati.

note: Entrata in vigore della legge: 29-7-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
nascondi
vigente al 28/05/2024
Testo in vigore dal: 26-11-2003
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1
                 Finalita' e ambito di applicazione

  1.  La presente legge rende operative le intese raggiunte dai Paesi
creditori  in  sede  multilaterale  in tema di trattamento del debito
estero  dei  Paesi  in  via  di  sviluppo  a  piu'  basso  reddito  e
maggiormente  indebitati  ed  inoltre  favorisce  e  promuove  misure
destinate  alla  riduzione  della  poverta' delle popolazioni di tali
Paesi.
  2.  I  crediti (( di cui all'articolo 2 della presente legge )) nei
confronti  dei  Paesi in via di sviluppo eleggibili esclusivamente ai
finanziamenti   agevolati  dell'Associazione  Internazionale  per  lo
Sviluppo (IDA) sono annullati con le modalita' di cui all'articolo 3,
a  condizione  che  il  Paese  interessato  si impegni a rispettare i
diritti  umani  e  le liberta' fondamentali, a rinunciare alla guerra
come  mezzo  di  risoluzione  delle  controversie  e  a perseguire il
benessere  ed  il  pieno  sviluppo  sociale  e  umano,  favorendo  in
particolare la riduzione della poverta'.
  3.   Ai   Paesi  di  cui  al  comma  2,  che  possono  qualificarsi
all'iniziativa  multilaterale "Programma HIPC" (Heavily Indebted Poor
Countries), l'annullamento del debito puo' essere concesso in misura,
condizioni, tempi e con meccanismi diversi da quelli concordati fra i
Paesi creditori in sede multilaterale.
  4.  Ai  Paesi  in via di sviluppo diversi da quelli di cui ai commi
precedenti  si  applicano,  ai  fini  della  riduzione  del debito, i
livelli  e  le  condizioni  concordati  fra i Paesi creditori in sede
multilaterale.