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DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 67

Attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-4-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/10/2005)
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Testo in vigore dal: 11-4-2000
al: 22-10-2005
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  6  ottobre  1997,  che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa
alla  pubblicita'  ingannevole,  al fine di includervi la pubblicita'
comparativa;
  Vista  la  legge  5  febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1998, ed in particolare
gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n. 74, recante
attuazione  della  direttiva  84/450/CEE  in  materia  di pubblicita'
ingannevole;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 febbraio 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto  con  i  Ministri degli affari esteri, della giustizia e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

  1.  Il  titolo  del  decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e'
modificato come segue:
"Attuazione   della   direttiva  84/450/CEE,  come  modificata  dalla
direttiva   97/55/CE   in   materia   di  pubblicita'  ingannevole  e
comparativa".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985,  n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note  alle  premesse:      -  L'art.  76 della Costituzione
          stabilisce  che  l'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La direttiva 97/55/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 290
          del 23 ottobre 1997.
              -  La  direttiva  84/450/CEE  e' pubblicata in G.U.C.E.
          L 250 del 19 settembre 1984.
              -  Gli  articoli  1 e 2 della legge 5 febbraio 1999, n.
          25,  recante  "Disposizioni  per  l'adempimento di obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          europee - legge comunitaria 1998", cosi' recitano:
              "Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti
          le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione alle direttive
          comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, o del
          Ministro  competente  per  il coordinamento delle politiche
          comunitarie,  e  dei  Ministri con competenza istituzionale
          prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
          affari  esteri,  di  grazia  e  giustizia,  del tesoro, del
          bilancio  e  della programmazione economica e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva, se non proponenti.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, a seguito di deliberazione preliminare del
          Consiglio  dei  Ministri,  sono  trasmessi  alla Camera dei
          deputati  e  al  Senato della Repubblica perche' su di essi
          sia   espresso,   entro   sessanta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione,  il  parere  delle commissioni competenti per
          materia;  decorso tale termine i decreti sono emanati anche
          in  mancanza  di  detto parere. Qualora il termine previsto
          per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni che
          precedono  la  scadenza  dei  termini previsti al comma 1 o
          successivamente,  questi  ultimi  sono prorogati di novanta
          giorni.
              4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
          procedura   indicata   nei   commi   2  e  3,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del comma 1".
              "Art.  2  (Criteri e princi'pi direttivi generali della
          delega  legislativa).  - 1. Salvi gli specifici princi'pi e
          criteri  direttivi  stabiliti negli articoli seguenti ed in
          aggiunta  a  quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
          decreti  legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai
          seguenti princi'pi e criteri direttivi generali:
                a) le    amministrazioni   direttamente   interessate
          provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative;
                b) per  evitare  disarmonie con le discipline vigenti
          per  i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da
          attuare,  saranno  introdotte  le  occorrenti  modifiche  o
          integrazioni alle discipline stesse;
                c) salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti,
          ove    necessario   per   assicurare   l'osservanza   delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti  legislativi, saranno
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
          nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a  lire
          duecento  milioni  e  dell'arresto fino a tre anni, saranno
          previste,  in via alternativa o congiunta, solo nei casi in
          cui  le  infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi
          generali  dell'ordinamento  interno,  del  tipo  di  quelli
          tutelati  dagli  articoli  34  e 35 della legge 24 novembre
          1981,  n.  689.  In  tali  casi  saranno  previste: la pena
          dell'ammenda  alternativa all'arresto per le infrazioni che
          espongano  a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la
          pena  dell'arresto  congiunta  a quella dell'ammenda per le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
          inferiore  a  lire  cinquantamila  e  non  superiore a lire
          duecento  milioni  sara'  prevista  per  le  infrazioni che
          ledano  o  espongano a pericolo interessi diversi da quelli
          sopra  indicati.  Nell'ambito  dei  limiti minimi e massimi
          previsti,  le  sanzioni  sopra indicate saranno determinate
          nella   loro   entita',   tenendo   conto   della   diversa
          potenzialita'  lesiva  dell'interesse protetto che ciascuna
          infrazione  presenta in astratto, delle specifiche qualita'
          personali  del  colpevole,  comprese  quelle  che impongono
          particolari  doveri  di prevenzione, controllo o vigilanza,
          nonche'  del  vantaggio  patrimoniale che l'infrazione puo'
          recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse
          egli  agisce.  In  ogni  caso,  in  deroga  ai limiti sopra
          indicati,  per  le infrazioni alle disposizioni dei decreti
          legislativi    saranno    previste    sanzioni   penali   o
          amministrative   identiche   a  quelle  eventualmente  gia'
          comminate  dalle  leggi vigenti per le violazioni che siano
          omogenee  e  di  pari offensivita' rispetto alle infrazioni
          medesime;
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni   statali   o   regionali  potranno  essere
          previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
          obblighi  di  attuazione  delle  direttive;  alla  relativa
          copertura,  in  quanto  non  sia possibile far fronte con i
          fondi  gia'  assegnati  alle competenti amministrazioni, si
          provvedera'  a  norma  degli  articoli  5  e 21 della legge
          16 aprile  1987,  n.  183,  osservando altresi' il disposto
          dell'art.  11-ter,  comma  2, della legge 5 agosto 1978, n.
          468,  introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n.
          362;
                e) all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti  direttive  gia'  attuate  con  legge  o decreto
          legislativo   si   provvedera',  se  la  modificazione  non
          comporta  ampliamento della materia regolata, apportando le
          corrispondenti   modifiche   alla   legge   o   al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
                f)  abolizione  dei diritti speciali o esclusivi, con
          regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in
          cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime
          di   concorrenza,   di   servizi  che  formano  oggetto  di
          disciplina  delle  direttive per la cui attuazione e' stata
          conferita  la  delega  legislativa,  o  di servizi a questi
          connessi;
                g) i  decreti  legislativi assicureranno in ogni caso
          che,  nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
          disciplina    disposta   sia   pienamente   conforme   alle
          prescrizioni  delle  direttive medesime, tenuto anche conto
          delle  eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
          momento dell'esercizio della delega;
                h) nelle   materie  di  competenza  delle  regioni  a
          statuto  ordinario  e speciale e delle province autonome di
          Trento  e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge
          9 marzo  1989,  n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616.
          Saranno   inoltre   osservate  le  competenze  normative  e
          amministrative conferite alle regioni con la legge 15 marzo
          1997,  59,  ed  i  relativi  decreti legislativi attuativi,
          nonche'  gli  ambiti  di  autonomia delle regioni a statuto
          speciale  e  delle  province  autonome,  nel  rispetto  del
          principio di sussidiarieta'.
              2.  Le  disposizioni  in materia di prescrizione di cui
          agli   articoli  20  e  seguenti  del  decreto  legislativo
          19 dicembre  1994,  n.  758,  successive  modificazioni, si
          applicano,  ove  gia'  non  previsto, a tutte le violazioni
          delle  norme  di recepimento di disposizioni comunitarie in
          materia  di  igiene  sul  lavoro,  sicurezza  e  salute dei
          lavoratori sul luogo di lavoro, per le quali e' prevista la
          pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda".
              - L'allegato A della succitata legge n. 25/1999 riporta
          l'elenco   delle   direttive   da   attuare   con   decreto
          legislativo.
              -  Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, reca:
          "Attuazione   della  direttiva  84/450/CEE  in  materia  di
          pubblicita' ingannevole".
          Nota all'art. 1:
              - Per quanto riguarda il decreto legislativo 25 gennaio
          1992,  n.  74,  nella  sua formulazione originaria, vedi le
          note alle premesse.