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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/2024)
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vigente al 04/06/2024
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Testo in vigore dal:  9-10-2010

Art. 924

Raggiungimento dei limiti d'età
1. I militari cessano dal servizio permanente al raggiungimento del 60° anno di età, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.
2. Il militare che ha raggiunto i limiti d'età indicati dal presente codice, in relazione al ruolo di appartenenza e al grado rivestito, cessa dal servizio permanente ed è collocato in congedo.
3. Il militare può essere collocato in congedo nella riserva o, nei casi previsti, in ausiliaria, oppure, se non conserva l'idoneità al servizio militare incondizionato, in congedo assoluto.