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DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 104

Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti ((, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca)), nonchè per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate ((, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)) e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. (19G00112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132 (in G.U. 20/11/2019, n. 272).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/2022)
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vigente al 28/05/2024
Testo in vigore dal:  22-9-2019

Art. 5

Organizzazione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
1. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 del presente decreto.». Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero è rideterminata nel numero massimo di dieci posizioni di livello generale e quarantotto posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, può essere adottato con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.