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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 gennaio 1988, n. 36

Proroga del termine di presentazione delle domande per la concessione di finanziamenti agevolati e di contributi in conto capitale a favore degli operatori commerciali per l'acquisto di immobili condotti in locazione ed adibiti ad attività commerciale da almeno dieci anni.

note: Entrata in vigore del decreto: 04/03/1988
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vigente al 04/06/2024
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Testo in vigore dal:  4-3-1988

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con modifiche, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, concernente misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, che prevede la concessione di finanziamenti agevolati e di contributi in conto capitale a favore degli operatori commerciali per l'acquisto di immobili condotti in locazione ed adibiti ad attività commerciale da almeno dieci anni;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1987, n. 323, concernente le modalità per la concessione e l'erogazione delle predette agevolazioni, che fissa al 31 dicembre 1987 il termine di presentazione delle domande relative alle agevolazioni finanziarie sopra richiamate;
Ritenuta la necessità di prorogare il predetto termine al 31 dicembre 1988, in considerazione dei numerosi operatori interessati e delle disponibilità finanziarie esistenti, in particolare di quelle riservate alle imprese commerciali operanti nel Mezzogiorno, e di quelle previste nella legge finanziaria 1988 in corso di approvazione al Parlamento;

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio, della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Decreta:

Art. 1

A parziale modifica dell'art. 3, punto 1, del decreto ministeriale n. 323 del 21 luglio 1987 citato nelle premesse, il termine per la presentazione delle domande delle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 3 del decretolegge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 1988.
Nota alle premesse:
Il D.M. 21 luglio 1987, n. 323, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1987.
Nota all'art. 1:
Si trascrive il comma 1 dell'art. 3 del citato D.M. 21 luglio 1987, n. 323:
"1. La richiesta di finanziamento agevolato e del contributo in conto capitale, redatta in bollo secondo lo schema allegato (allegato A) e corredata della documentazione nello stesso indicata, indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'istituto di credito a medio termine, deve essere presentata a quest'ultimo in originale e due copie entro il 31 dicembre 1987. A tal fine fa fede il timbro di ricezione apposto dall'istituto di credito".