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REGIO DECRETO 24 aprile 1902, n. CII (102)

Che autorizza l'esercizio a trazione elettrica del tronco tramviario da Grottaferrata a Rocca di Papa. (0200102R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/1902
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vigente al 23/05/2024
Testo in vigore dal:  31-5-1902

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;
Visto il Nostro decreto 29 dicembre 1901, col quale la società anonima delle tramvie e ferrovie elettriche di Roma è stata autorizzata ad esercitare a trazione elettrica le linee tramviarie da Roma a Grottaferrata e da Frascati a Genzano;
Vista la domanda, in data 9 aprile 1902, della società stessa tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio del tronco di tramvia Grottaferrata (Squarciarelli)-Rocca di Papa, a completamento delle linee suddette da Roma a Grottaferrata e da Frascati a Genzano;
Sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il comitato superiore delle strade ferrate;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È autorizzato l'esercizio a trazione elettrica del tronco tramviario, a scartamento normale, che distaccandosi dalla linea Frascati-Genzano nella località detta Squarciarelli, giunge a Meleto, nonché del tratto successivo a sistema funicolare ed a scartamento ridotto da Meleto a Rocca di Papa.

Tale autorizzazione viene accordata sotto l'osservanza delle disposizioni della legge e del regolamento sopracitati, nonché delle prescrizioni contenute nel disciplinare annesso al Nostro decreto 29 dicembre 1901.

Le condizioni però che regolar devono l'esercizio del tronco a trazione funicolare, saranno contenute in apposito regolamento da sottoporsi, in tempo utile, all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici.