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DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 novembre 1916, n. 1658

Col quale viene modificato il regolamento approvato col R. decreto 18 settembre 1910, n. 842, contenente le norme per il funzionamento, dell'Istituto «Vittorio Emanuele III» a favore dei danneggiati dei terremoti di Reggio Calabria. (016U1658)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/1916
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vigente al 02/06/2024
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Testo in vigore dal:  28-12-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
por grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduta la legge 25 giugno 1906, n. 255, con la quale alla sede di Catanzaro dell'Istituto di credito agrario «Vittorio Emanuele III» fu annessa una sezione temporanea per la concessione di mutui ipotecari ai danneggiati dal terremoto;
Veduta la legge 13 luglio 1910, n. 466, con la quale la succursale della sezione temporanea predetta in Reggio Calabria fu costituita in ente autonomo col titolo di Istituto «Vittorio Emanuele III» pei danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria;
Veduto il R. decreto 18 settembre 1910, n. 842, col quale fu approvato il regolamento contenente le norme per il funzionamento del detto Istituto;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti modificazioni al regolamento 18 settembre 1910, n. 842:

a) Nell'art. 1, secondo comma alle parole «e un delegato del Banco di Napoli» sono sostituite queste altre «e il direttore della succursale di Reggio Calabria del Banco di Napoli»;

b) Al terzo comma dell'art. 1 è sostituito il seguente comma:
«In casi eccezionali di assenza o di impedimento, l'intendente di finanza e l'ingegnere capo del genio civile potranno rispettivamente delegare a rappresentarli il vice intendente di finanza e l'ingegnere di grado immediatamente inferiore».

c) Nell'art. 3, secondo comma, sono soppresse le parole «e il delegato del Banco di Napoli)».

d) Al primo comma dell'art. 8 è sostituito il Seguente: «Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria, in ogni caso, la presenza di almeno tre consiglieri, oltre il presidente o chi ne fa le veci».

e) All'art. 14 è sostituito il seguente articolo:

«Il personale effettivo dell'Istituto si distingue in amministrativo e d'ordine.

«Il personale straordinario è costituito dal personale tecnico.

«A capo di essi sta il direttore, il quale è nominato dal ministro di industria commercio e lavoro, ed ha uno stipendio da fissarsi nel decreto di nomina, non superiore a L. 6000, che con aumenti sessennali potrà giungere a L. 8000.

«Il personale amministrativo si compone di un segretario e di un ragioniere.

«Il personale d'ordine si compone degli applicati, il cui numero sarà determinato, nei limiti dello stretto necessario, dal Consiglio di amministrazione, il quale determinerà pure la distribuzione degli applicati stessi tra i vari uffici.

«Il personale straordinario si compone di un ingegnere dirigente e di un ingegnere aggiunto, le cui funzioni possono anche essere esercitate da un geometra, e inoltre di uno o più assistenti per la sorveglianza dei lavori, il cui numero sarà determinato dal Consiglio d'amministrazione in proporzione delle esigenze del servizio.

«L'Istituto avrà inoltre due uscieri».

f) Dopo il nuovo art. 14 è aggiunto un articolo 14-bis così concepito:

«Il ragioniere e il segretario, da nominarsi, in seguito a concorso, dal Consiglio d'amministrazione, dovranno esser forniti rispettivamente del diploma di ragioniere e della laurea in giurisprudenza.

«Il Consiglio tuttavia potrà prescindere, per una volta tanto, dal concorso, chiamando a coprire i posti di ragioniere e di segretario gli impiegati attualmente in carica, i quali abbiano esercitato lodevolmente funzioni analoghe a quelle degli uffici, cui verranno destinati, e purché forniti dei titoli predetti».

g) Dopo l'art. 14-bis è aggiunto un art. 14-ter così concepito:

«I diritti e le mansioni degli impiegati tutti, come pure i relativi stipendi, saranno stabiliti con apposito regolamento interno, che dev'essere preparato dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministero di industria, commercio e lavoro».

h) All'art. 15 è sostituito il seguente articolo:

«Le nomine del personale effettivo saranno definitive soltanto dopo un anno di esperimento. Il direttore può essere sospeso o revocato dal ministro d'industria, commercio e lavoro, sentito il parere del Consiglio di amministrazione; gli altri impiegati effettivi con deliberazione del Consiglio stesso.

i) Dopo il nuovo art. 15 è inserito un articolo 15-bis così concepito:

«La stabilità concessa ai personali amministrativo e d'ordine s'intende limitata alle funzioni spettanti ai singoli uffici. È di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione il deliberare il licenziamento degli impiegati dei personali predetti, che siano diventati esuberanti ai bisogni dell'Istituto.

«Le nomine dei componenti il personale tecnico avranno la durata di un semestre e potranno essere riconfermate di volta in volta, ma non mai acquistare carattere di stabilità».

l) Dopo l'art. 15-bis è inserito un articolo 15-ter così concepito:

«L'Istituto avrà un consulente legale, che non fa parte del personale di ruolo e che sarà compensato con un assegno da stabilirsi di anno in anno dal Consiglio di amministrazione.

«Le attribuzioni spettantigli, oltre quella di dare il parere definitivo sulle pratiche già istruite dal segretario, saranno determinate nell'atto di nomina».

m) È soppresso l'art. 17.

n) Dopo l'art. 18 è inserito un articolo 18-bis così concepito:

«Il bilancio dell'Istituto deve, dopo aver riportato l'approvazione del Consiglio di amministrazione, esser sottoposto alla revisione di un collegio costituito dal ragioniere capo della succursale di Reggio Calabria del Banco di Napoli, da un ragioniere della Prefettura e da un ragioniere dell'Intendenza di finanza di Reggio Calabria, designati di anno in anno rispettivamente dal prefetto e dall'intendente di finanza».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli - De Nava - Carcano.

Vieto, Il guardasigilli: Sacchi.