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REGIO DECRETO 21 dicembre 1882, n. DCCCIV (804)

Che autorizza la compagnie d'assurances a primes fixes sur la vie humaine ad operare nel Regno italiano. (8200804R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1883
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vigente al 10/11/2024
Testo in vigore dal:  28-1-1883

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti i documenti comprovanti la presente e legale esistenza della Società francese d'assicurazione sulla vita, denominata «L'Urbaine, compagnie anonyme d'assurances a primes fixes sur la vie humaine et d'achats de nues proprietes et d'usufruits, sedente in Parigi, ed autorizzata coi decreti imperiali del 1° aprile 1865, e del 24 marzo 1866;
Ritenuto che la società ha eletto domicilio, in Genova, e vi ha nominato chi la rappresenti dinanzi al Governo, agli assicurati e ai terzi;
Ritenuto che ha designato per le operazioni in Italia la somma di lire 100,000;
Ritenuto che ha vincolato per cauzione a favore del Governo e degli assicurati italiani lire 25,000 di rendita italiana;
Visto il titolo VII°, libro I°, del codice di commercio;
Visti i reali decreti del 30 dicembre 1865, numero 2727 e del 5 settembre 1869, n. 5256;
Udito il consiglio di Stato;

Sulla

proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La società francese col titolo «L'Urbaine compagnie anonyme d'assurances a primes fixes sur la vie humaine et d'achats de nues proprietes et d'usufruits» è abilitata ad operare nel Regno sotto l'osservanza delle clausole e delle prescrizione contenute negli articoli seguenti.