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LEGGE 13 aprile 1988, n. 117

Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.

note: Entrata in vigore della legge: 16-4-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2022)
Testo in vigore dal:  16-4-1988

Art. 11

Disposizioni concernenti i referendari
e primi referendari della Corte dei conti
1. È abolito il rapporto informativo di cui agli articoli 29 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e 4 della legge 13 ottobre 1969, n. 691.
2. Si applicano ai referendari e primi referendari della Corte dei conti gli articoli 17, 18, 50, settimo comma, e 51, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Al relativo onere si provvede mediante l'indisponibilità per tre anni di cinque posti di quelli cumulativamente previsti per le qualifiche di consigliere, vice procuratore generale, primo referendario e referendario dalla tabella B annessa alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, integrata ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e dell'articolo 7 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.
Note all'art. 11:
- Il R.D. 12 ottobre 1933, n. 1364, reca norme sull'approvazione del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti. In particolare, il richiamo riguarda l'art. 29, il cui testo era il seguente:
"Art. 29. - Alla fine di ogni anno i presidenti di sezione, il procuratore generale e il segretario generale trasmettono al presidente un rapporto informativo riservato sull'attività dei magistrati da essi rispettivamente dipendenti".
- La legge 13 ottobre 1969, n. 691, reca norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti. In particolare, il richiamo riguarda l'art. 4, il cui testo era il seguente:
"Art. 4. - Il rapporto informativo di cui all'art. 29 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, deve essere comunicato integralmente all'interessato".
- La legge 27 aprile 1982, n. 186, reca norme sull'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. In particolare il richiamo riguarda gli articoli seguenti, che si riportano integralmente secondo la numerazione progressiva dell'articolato:
"Art. 17 (Nomina a primo referendario). - Le qualifiche di consigliere di tribunale amministrativo regionale, di primo referendario e di referendario sono rese cumulative in un'unica dotazione organica.
I referendari, al compimento di quattro anni di anzianità nella qualifica, conseguono la nomina a primo referendario, previo giudizio di non demerito espresso dal consiglio di presidenza e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.
Alla nomina si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
La nomina produce effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prescritta".
"Art. 18 (Nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale). - I primi referendari, al compimento di quattro anni di anzianità nella qualifica, conseguono la nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale.
La nomina ha luogo previo giudizio di non demerito espresso dal consiglio di presidenza, e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.
Alla nomina si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
La nomina produce effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prescritta".
"Art. 50 (Norme transitorie). - Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i consigli di presidenza del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, rispettivamente previsti dall'articolo 35 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, e dall'articolo 49 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del Consiglio di Stato indice la prima elezione del consiglio di presidenza di cui al precedente articolo 7. I reclami relativi alla predetta operazione elettorale sono decisi in via definitiva dall'ufficio elettorale.
Entro 90 giorni dal suo insediamento il consiglio di presidenza provvede ad adeguare alle disposizioni della presente legge la composizione delle sezioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
Nulla è innovato per quanto concerne la composizione organica, secondo le vigenti disposizioni, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.
I consiglieri di Stato che, non avendo conseguito la nomina a presidente di sezione o qualifiche equiparate, cessano dal presiedere un tribunale amministrativo regionale sono destinati al Consiglio di Stato, anche in soprannumero rispetto ai posti indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
I presidenti di sezione del Consiglio di Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano o hanno esercitato le funzioni di presidente presso un tribunale amministrativo regionale, possono, conservando la posizione di stato, essere destinati o mantenuti, con il loro consenso, nella funzione stessa. Alla cessazione da tale funzione sono destinati al Consiglio di Stato con l'applicazione della disposizione di cui al comma precedente.
Fermo restando l'ordine di ruolo risultante dal precedente articolo 23, nella prima attuazione della presente legge e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, le anzianità stabilite negli articoli 17, 18 e 19, n. 1), limitatamente ai posti di organico effettivamente vacanti, sono ridotte alla metà.
I consiglieri di tribunali amministrativi regionali, trasferiti nel ruolo dei consiglieri di Stato ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, possono, a domanda, da presentarsi nel termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riassumere la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.
I predetti magistrati vanno ad occupare la posizione di ruolo che avrebbero avuto nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, se non fossero stati trasferiti nel ruolo dei consiglieri di Stato.
I posti di consiglieri di Stato, conseguentemente resisi vacanti, sono riservati ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale".
"Art. 51 (Effetti giuridici ed economici). - Per coloro che hanno già maturato le anzianità previste dagli articoli 17, 18 e 21, le relative nomine sono conferite, agli effetti giuridici, al compimento di dette anzianità e, agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono retrodatate, ai soli effetti giuridici, al compimento della anzianità prevista dal precedente articolo 21. Resta comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianità alla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai fini dell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, l'attribuzione del trattamento inerente alla qualifica di magistrato di cassazione con funzioni direttive equivale al pieno possesso di tale qualifica".
- La legge 20 dicembre 1961, n. 1345, reca norme sulla istituzione di una quarta e una quinta sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti. In particolare, il richiamo riguarda la allegata tabella B, che di seguito si riporta:
"TABELLA B RUOLO ORGANICO
DEI MAGISTRATI DELLA CORTE
Numero Qualifica dei posti -- --
Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Presidenti di sezione . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Procuratore generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Consiglieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Vice procuratori generali . . . . . . . . . . . . . . . 10 Primi referendari . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Referendari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 ---- TOTALE. . . 529"
- Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, reca norme in materia di finanza locale. In particolare, il richiamo riguarda l'art. 13, il cui testo è il seguente:
"Art. 13. - I trasferimenti statali e i contributi a pareggio dei bilanci comunali e provinciali 1981 di cui agli articoli 13, quarto comma, 14, ultimo comma, 15, secondo comma, 19, secondo, quarto e sesto comma, 24 e 26- bis, ultimo comma del decreto-legge 28 febbraio 1981,
n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, vengono corrisposti dal Ministero dell'interno con riduzione del sessanta per cento dell'avanzo di gestione della competenza 1981.
Gli avanzi di gestione 1981 devono essere notificati al Ministero dell'interno entro il 31 maggio 1982.
Le province e i comuni con popolazione superiore a ottomila abitanti sono tenuti a trasmettere i propri conti consuntivi alla Corte dei conti entro trenta giorni dall'avvenuto esame degli stessi da parte degli organi regionali di controllo. Essi sono tenuti altresì a trasmettere alla Corte le relazioni dei revisori nominati dal consiglio comunale e ogni altro documento e informazione che questa richieda.
Entro il 31 luglio la Corte, in apposita sezione, comunica ai Presidenti delle Camere l'elenco dei conti consuntivi pervenuti, il piano delle rilevazioni che si propone di compiere e i criteri ai quali intende attenersi nell'esame dei conti medesimi. In ogni caso la Corte esamina la gestione finanziaria degli enti che hanno registrato il maggiore aumento della spesa negli ultimi tre anni e la cui spesa pro capite è superiore alla media. La Corte può chiedere dati ed elementi di informazione ai competenti Ministeri.
La Corte riferisce annualmente al Parlamento, entro il 31 maggio, i risultati dell'esame compiuto sulla gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa degli enti.
Al fine di costituire la sezione prevista al quarto comma, le dotazioni organiche del personale di magistratura relative alle qualifiche inferiori a presidente di sezione, rese cumulative in un'unica dotazione organica, sono aumentate di venti unità. La dotazione organica per la qualifica di presidente di sezione è aumentata di una unità. I posti di consigliere non riservati ai primi referendari della Corte dei conti restano fissati nella metà dei consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345".
- La legge 8 ottobre 1984, n. 658, reca norme sulla istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti. In particolare il richiamo riguarda l'art. 7, il cui testo è il seguente:
"Art. 7. - Per le esigenze di funzionamento della sezione giurisdizionale prevista all'articolo 1, la dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei conti relativa alle qualifiche inferiori a presidente di sezione è aumentata di nove unità per le seguenti funzioni: due consiglieri, un vice procuratore generale e sei primi referendari o referendari. La dotazione organica per la qualifica di presidente di sezione è aumentata di una unità. I posti di consigliere non riservati ai primi referendari della Corte dei conti - già fissati nella metà dei consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345 - sono aumentati di una unità.
Alla sezione è assegnato un congruo numero di impiegati comunque non inferiore, per ciascuna carriera, a: un primo dirigente preposto alla segreteria, il quale sarà collocato fuori ruolo; due funzionari della carriera direttiva; cinque impiegati della carriera di concetto; tre impiegati della carriera esecutiva, di cui almeno uno con mansioni di dattilografo; due impiegati della carriera ausiliaria.
All'ufficio del pubblico ministero è assegnato un congruo numero di impiegati comunque non inferiore, per ciascuna carriera, a: un funzionario della cariera direttiva; quattro impiegati della carriera di concetto; quattro impiegati della carriera esecutiva di cui almeno due con mansioni di dattilografo; due impiegati della carriera ausiliaria.
Le tabelle organiche del personale amministrativo della Corte dei conti sono incrementate del seguente numero di posti da ripartire, nelle varie carriere, ai sensi degli articoli 13, 18, secondo comma, 23, secondo comma, e 29, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077:

a) carriera direttiva . . . . . . . . . . . . . . . . "3;
b) carriera di concetto . . . . . . . . . . . . . . . "9;
c) carriera esecutiva - personale
amministrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . "7;
d) carriera ausiliaria - personale addetto
agli uffici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "4.