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LEGGE 27 aprile 1982, n. 186

Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2021)
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Testo in vigore dal:  14-5-1982

Art. 50

(Norme transitorie)


Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i consigli di presidenza del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, rispettivamente previsti dall'articolo 35 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, e dall'articolo 49 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del Consiglio di Stato indice la prima elezione del consiglio di presidenza di cui al precedente articolo 7. I reclami relativi alla predetta operazione elettorale sono decisi in via definitiva dall'ufficio elettorale.
Entro 90 giorni dal suo insediamento il consiglio di presidenza provvede ad adeguare alle disposizioni della presente legge la composizione delle sezioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
Nulla è innovato per quanto concerne la composizione organica, secondo le vigenti disposizioni, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
I consiglieri di Stato che, non avendo conseguito la nomina a presidente di sezione o qualifiche equiparate, cessano dal presiedere un tribunale amministrativo regionale sono destinati al Consiglio di Stato, anche in soprannumero rispetto ai posti indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
I presidenti di sezione del Consiglio di Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano o hanno esercitato le funzioni di presidente presso un tribunale amministrativo regionale, possono, conservando la posizione di stato, essere destinati o mantenuti, con il loro consenso, nella funzione stessa.
Alla cessazione da tale funzione sono destinati al Consiglio di Stato con l'applicazione della disposizione di cui al comma precedente.
Fermo restando l'ordine di ruolo risultante dal precedente articolo 23, nella prima attuazione della presente legge e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, le anzianità stabilite negli articoli 17, 18 e 19, n. 1), limitatamente ai posti di organico effettivamente vacanti, sono ridotte alla metà.
I consiglieri di tribunali amministrativi regionali, trasferiti nel ruolo dei consiglieri di Stato ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, possono, a domanda, da presentarsi nel termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riassumere la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.
I predetti magistrati vanno ad occupare la posizione di ruolo che avrebbero avuto nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, se non fossero stati trasferiti nel ruolo dei consiglieri di Stato.
I posti di consiglieri di Stato, conseguentemente resisi vacanti, sono riservati ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale.