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LEGGE 27 aprile 1982, n. 186

Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2021)
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Testo in vigore dal:  14-5-1982

Art. 18

(Nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale)



I primi referendari, al compimento di quattro anni di anzianità nella qualifica, conseguono la nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale.
La nomina ha luogo previo giudizio di non demerito espresso dal consiglio di presidenza, e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.
Alla nomina si provvede con decreto. del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
La nomina produce effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prescritta.