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LEGGE 27 aprile 1982, n. 186

Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2021)
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Testo in vigore dal:  14-5-1982

Art. 51

(Effetti giuridici ed economici)


Per coloro che hanno già maturato le anzianità previste dagli articoli 17, 18 e 21, le relative nomine sono conferite, agli effetti giuridici, al compimento di dette anzianità e, agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono retrodatate, ai soli effetti giuridici, al compimento della anzianità prevista dal precedente articolo 21. Resta comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianità alla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai fini dell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, l'attribuzione del trattamento inerente alla qualifica di magistrato di cassazione con funzioni direttive equivale al pieno possesso di tale qualifica.