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LEGGE 13 aprile 1988, n. 117

Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.

note: Entrata in vigore della legge: 16-4-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2022)
Testo in vigore dal: 16-4-1988
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                        Ambito di applicazione 
  1. Le disposizioni della presente legge si applicano  a  tutti  gli
appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa,  contabile,
militare  e  speciali,  che   esercitano   l'attivita'   giudiziaria,
indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonche' agli  estranei
che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria. 
  2. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano  anche  ai
magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali. 
  3. Nelle disposizioni che seguono il termine "magistrato" comprende
tutti i soggetti indicati nei commi 1 e 2. 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.