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LEGGE 22 luglio 1966, n. 606

Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/1982)
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Testo in vigore dal:  6-5-1982
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto deve avere una durata non inferiore a quella del ciclo di rotazione colturale praticato nel fondo e comunque non inferiore a sei anni.(1) Se non è stata data disdetta da una delle parti almeno dodici mesi prima della scadenza, il contratto si rinnova per lo stesso periodo.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1982, N. 203))

In caso di vendita o di concessione in enfiteusi del"fondo a coltivatori diretti singoli o associati, o di vendita agli Enti di sviluppo, ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590, od alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, il contratto di affitto si risolve al termine dell'annata agraria successiva a quella in cui è stipulata la vendita o la concessione in enfiteusi, purché sia stata data disdetta almeno un anno prima di questo termine. Nessun indennizzo è dovuto per effetto di tale risoluzione, fermo il diritto dell'affittuario di essere indennizzato delle migliorie a norma di legge o di contratto.
La disdetta, di cui ai commi secondo e quarto, e la richiesta di cui al terzo comma del presente articolo non hanno effetto se non sono comunicate mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante atto notificato.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 11 febbraio 1971, n. 11, ha disposto (con l'art.17, comma 1) che " Per i contratti di affitto a conduttore non coltivatore, regolati dalla legge 22 luglio 1966, n. 606, il periodo minimo di durata di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge stessa è elevato a 15 anni."