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LEGGE 11 febbraio 1971, n. 11

Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
Testo in vigore dal:  3-8-1972
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente:
"Nell'affitto di fondo rustico il canone è determinato e corrisposto in denaro". (2)
((3))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimità costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 27 luglio 1972, n. 155 (in G.U. 1a s.s. 02/08/1972, n. 201) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della stessa legge, nella parte in cui non prevede alcuna forma di periodica rivalutazione del canone in danaro".