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LEGGE 22 luglio 1966, n. 606

Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/1982)
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Testo in vigore dal:  21-8-1966 al: 8-3-1971
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto deve avere una durata non inferiore a quella del ciclo di rotazione colturale praticato nel fondo e comunque non inferiore a sei anni.
Se non è stata data disdetta da una delle parti almeno dodici mesi prima della scadenza, il contratto si rinnova per lo stesso periodo.
Nonostante la disdetta data dal locatore, il contratto è prorogato di diritto alla sua prima scadenza per un periodo non superiore a tre anni, se l'affittuario ne fa richiesta almeno dodici mesi prima della suddetta scadenza e salvo che il locatore dichiari di voler concedere il fondo in affitto ad uno o più coltivatori diretti singoli o associati o assumerne la diretta conduzione. Se il locatore, entro un anno dall'ottenuta disponibilità del fondo, non avrà adempiuto all'impegno assunto con tale dichiarazione, ovvero se cessa senza giusta causa dal condurre direttamente il fondo prima che siano trascorsi 3 anni, il disdettato avrà diritto al risarcimento del danno e al ripristino del contratto, salvi i diritti dei terzi in buona fede. La relativa azione dell'affittuario si prescrive entro 2 anni.
In caso di vendita o di concessione in enfiteusi del"fondo a coltivatori diretti singoli o associati, o di vendita agli Enti di sviluppo, ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590, od alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, il contratto di affitto si risolve al termine dell'annata agraria successiva a quella in cui è stipulata la vendita o la concessione in enfiteusi, purché sia stata data disdetta almeno un anno prima di questo termine. Nessun indennizzo è dovuto per effetto di tale risoluzione, fermo il diritto dell'affittuario di essere indennizzato delle migliorie a norma di legge o di contratto.
La disdetta, di cui ai commi secondo e quarto, e la richiesta di cui al terzo comma del presente articolo non hanno effetto se non sono comunicate mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante atto notificato.