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LEGGE 26 maggio 1965, n. 590

Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
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Testo in vigore dal:  29-10-1971
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Art. 12


La Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata a disporre finanziamenti a favore degli Enti di sviluppo per l'acquisto e la trasformazione di aziende agrarie aventi reddito catastale imponibile superiore a lire trentamila da cedere sollecitamente in proprietà dagli Enti medesimi, previa formazione di efficienti unità produttive, a coltivatori diretti in possesso dei prescritti requisiti, con preferenza, a quelli insediati sui fondi in qualità di mezzadri, coloni, compartecipanti od affittuari singoli o associati in cooperative.
((1))

Con tali finanziamenti gli Enti, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, possono anche acquistare terreni con imponibile catastale inferiore a quello suindicato, per costituire mediante accorpamenti unità fondiarie di convenienti dimensioni, da cedere a coltivatori diretti a norma del precedente comma.
((1))

Gli Enti praticheranno ai contadini che risulteranno cessionari dei terreni condizioni uguali a quelle della "Cassa". Le spese inerenti alla trasformazione saranno conteggiate al netto del corrispondente contributo previsto dalle vigenti leggi in materia di miglioramenti fondiari.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 14 agosto 1971, n. 817 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Per le operazioni di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è abolita la autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste".
La medesima legge ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che il limite di reddito imponibile catastale previsto per le operazioni di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è fissato in lire ottomila.