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DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 341

Indennità di carica ai consiglieri di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e al segretario del Consiglio stesso.

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Testo in vigore dal:  9-6-1946

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 22 agosto 1925, n. 1561, concernente la indennità annua ai componenti il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi e ai segretario del Consiglio stesso;
Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 36, riguardante l'intervento al detto Consiglio del direttore tecnico dell'Azienda telefonica quando siano in trattazione affari telefonici;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 130, che apporta modificazioni agli articoli 3 e 7 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, concernente la composizione e la competenza del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto l'art. 4, ultimo comma, del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1


Ai consiglieri di amministrazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 130, sarà corrisposta la indennità annua di lire diecimila (L. 10.000), se appartenenti al personale dell'Amministrazione dello Stato, e l'indennità annua di lire venticinquemila (L. 25.000), se estranei all'Amministrazione dello Stato e liberi professionisti.