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REGIO DECRETO-LEGGE 23 aprile 1925, n. 520

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica. (025U0520)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 (in G.U. 20/04/1926, n.92).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/04/1968)
Testo in vigore dal:  18-4-1945
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

((Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, o eccezionalmente, per sua delegazione, dal Sottosegretario di Stato, ed è così composto:

a) dal direttore generare dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

b) da due funzionari scelti fra il personale appartenente ai servizi postali ed elettrici;

c) da due funzionari del Ministero del tesoro;

d) da un rappresentante della Regia avvocatura dello Stato di grado non inferiore a vice avvocato dello Stato;

e) da due rappresentanti del personale postelegrafonico scelti dal Ministro su terne indicate dalle rappresentanze di categoria;

f) dal presidente della Commissione centrale delle ricevitorie;

g) dal presidente dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici.

I consiglieri di cui alle lettere b) c) d) e) durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

I consiglieri appartenenti al personale dei servizi postali e telegrafici continuano nel loro ufficio.

Al Consiglio di amministrazione è aggregato un segretario, da nominare con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, scelto fra i funzionari del Ministero stesso))
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AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio D.L. 22 novembre 1925, n. 2152, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi di cui al R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, è aumentato di un consigliere in rappresentanza del Ministero delle finanze".
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AGGIORNAMENTO (5)

Il Regio D.L. 21 gennaio 1929, n. 127, convertito senza modificazioni dalla L. 17 giugno 1929, n. 1030, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il primo sorteggio dei membri del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, di cui alla lettera d) dell'art. 3, comma 3°, del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, è prorogato di un anno".