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DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 341

Indennità di carica ai consiglieri di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e al segretario del Consiglio stesso.

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Testo in vigore dal: 9-6-1946
                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il  R.  decreto  22 agosto  1925,  n. 1561,  concernente  la
indennita'  annua ai componenti il Consiglio di amministrazione delle
poste e dei telegrafi e ai segretario del Consiglio stesso;
  Visto   l'art. 5   del  R.  decreto-legge  3 gennaio  1926,  n. 36,
riguardante  l'intervento  al  detto  Consiglio del direttore tecnico
dell'Azienda   telefonica   quando   siano   in   trattazione  affari
telefonici;
  Visto  il decreto legislativo Luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 130,
che  apporta  modificazioni  agli articoli 3 e 7 del R. decreto-legge
23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597,
concernente   la  composizione  e  la  competenza  del  Consiglio  di
amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
  Visto  l'art. 4, ultimo comma, del R. decreto-legge 23 aprile 1925,
n. 520;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del Ministro Segretario di Stato per le poste e le
telecomunicazioni,  di  concerto  con il Ministro Segretario di Stato
per il tesoro;
  Abbiamo decretato e decretiamo:

                               Art. 1.

  Ai  consiglieri  di  amministrazione  di cui all'art. 1 del decreto
legislativo  Luogotenenziale  2 marzo 1945, n. 130, sara' corrisposta
la indennita' annua di lire diecimila (L. 10.000), se appartenenti al
personale  dell'Amministrazione  dello Stato, e l'indennita' annua di
lire  venticinquemila  (L. 25.000),  se  estranei all'Amministrazione
dello Stato e liberi professionisti.