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REGIO DECRETO-LEGGE 23 aprile 1925, n. 520

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica. (025U0520)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 (in G.U. 20/04/1926, n.92).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/04/1968)
Testo in vigore dal:  23-4-1968
aggiornamenti all'articolo

Art. 7




Il Consiglio di amministrazione dovrà essere sentito sulle seguenti materie:

1° provvedimenti riguardanti le tariffe e le franchigie;

2° progetti di regolamenti interessanti l'Amministrazione;

3° convenzioni riguardanti le concessioni all'industria privata di servizi o di parte dei servizi stessi, le dichiarazioni di monopolio, l'assunzione di servizi gestiti dalla industria privata;
4° progetto di bilancio preventivo, proposte di variazioni nel corso dell'esercizio, conto consuntivo;

5° ripartizione, in relazione ai bisogni dei diversi servizi, dei fondi stanziati in bilancio od autorizzati con leggi speciali;

6° contratti ad asta pubblica od a licitazione privata quando l'importo superi L. 1.000.000 ed a trattativa privata, quando l'importo superi le L. 500.000, e relative variazioni; (14)
((15))


7° servizi da eseguirsi in economia, quando l'importo superi le L. 500.000; (14)
((15))


8° istituzioni di liti attive, quando il valore dell'oggetto controverso superi le L. 200.000; (14)
((15))


n. 9) transazioni di vertenze, quando ciò cui l'Amministrazione rinuncia o che abbandona superi il valore di L. 80.000, e condono di multe; (9) (14)
((15))


10° ordinamenti dei servizi; piante organiche del personale e relative modificazioni;

11° norme riguardanti il reclutamento ed il trattamento del personale;

12° determinazione o modificazione degli assegni quantitativi del personale ai vari servizi ed uffici;

13° norme e tariffe per la esecuzione di lavori a cottimo e concessione di sussidi e premi di operosità al personale quando eccedano i limiti di competenza del direttore generale, che saranno stabiliti dal regolamento;

14° norme generali concernenti l'organizzazione e la gestione dei singoli servizi e le relative modificazioni;

15° norme riguardanti la pubblicità nei locali e sugli stampati in uso dell'Amministrazione, od in qualsiasi altro modo eseguita;

n. 16) autorizzazioni di lavori e di approvvigionamenti quando l'importo presunto superi la somme di L. 500.000; (9) (14)
((15))


17° schemi e tipi di capitolati di oneri per contratti di trasporto, di recapito, di forniture di materiali o per imprese di costruzioni o di manutenzione;

18° convenzioni da stipularsi con le Amministrazioni estere;

19° istituzione, modificazione, soppressione di ricevitorie postali e telegrafiche;

20° tutti gli altri argomenti riguardanti il buon andamento dell'Amministrazione, che, a richiesta del Ministro, siano deferiti all'esame del Consiglio stesso.

Nei casi di cui ai numeri 6°, 7° e 9° il parere del Consiglio di amministrazione sostituisce quello del Consiglio di Stato ad ogni effetto di legge.

Su ogni argomento da trattarsi riferisce un consigliere di volta in volta incaricato.

Per lo studio delle questioni di speciale importanza il Consiglio può nominare, nel suo seno, particolari Commissioni, le quali affidano ad un proprio membro l'incarico di riferire al Consiglio secondo le conclusioni adottate.

I verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione debbono portare il visto del Ministro, qualora le adunanze stesse non siano state da lui presiedute.

Per l'esame delle materie relative alla difesa ed alla sicurezza dello Stato nonché delle questioni concernenti la partecipazione nazionale ad accordi internazionali di comune difesa, il parere del Consiglio di amministrazione è sostituito da quello di apposita Commissione, costituita con le stesse modalità previste dal presente articolo per le altre Commissioni di consiglio.

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AGGIORNAMENTO (9)

Il D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 marzo 1947, n. 427 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Gli aumenti dei limiti di somma di cui ai primi quattro articoli del presenta decreto hanno vigore fino al 30 giugno 1947".
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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 3 maggio 1967, n. 309 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono elevati di 150 volte: i limiti originari di somma indicati nell'articolo 7 del regio, decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, numero 597, oltre i quali deve essere sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni".
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AGGIORNAMENTO (15)

La L. 12 marzo 1968, n. 325, nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 3 maggio 1967, n. 309, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Sono elevati di sei volte i limiti di competenza stabiliti dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1967, n. 309".