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REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 36

Variazioni ed aggiunte ai Regi decreti-legge 25 settembre 1924, n. 1460, e 14 giugno 1925, n. 884, riflettenti il personale ed i servizi telefonici. (026U0036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898 (in G.U. 07/06/1926, n. 130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/1931)
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Testo in vigore dal:  6-2-1926

Art. 5



Le Società concessionarie di zona dovranno soddisfare al fabbisogno dipendente dai servizi assunti in concessione col personale comandato ai sensi del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, provvedendo alla eventuale deficienza o esuberanza di impiegati od agenti in una determinata località mediante opportuni trasferimenti da effettuarsi col consenso degli interessati.

Qualora le Società stesse non potessero a ciò provvedere per la mancanza del consenso di cui sopra, avranno facoltà di assumere personale estraneo; in tal caso, però, il diniego da parte del personale comandato di consentire ai necessari trasferimenti potrà considerarsi, per ogni effetto, come anticipata rinuncia all'eventuale passaggio definitivo al servizio delle Società alla fine dell'anno di comando, a norma del 2° comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, e per le conseguenze previste dal 1° comma dell'art. 9 del decreto stesso.

Contro i trasferimenti non giustificati da necessità di servizio è ammesso ricorso al Ministro il quale decide inappellabilmente.