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DECRETO-LEGGE 8 agosto 1996, n. 437

Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-8-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556 (in G.U. 25/10/1996, n.251).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/10/2000)
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Testo in vigore dal:  28-2-1999
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Art. 3

Disposizioni fiscali per le imprese
di autotrasporto di cose per conto di terzi
1. L'ammontare del credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Gli importi di L. 25.000 e di L. 50.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al comma 1, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati, rispettivamente, a L. 32.000 ed a L.
65.000. La presente disposizione si applica per il periodo d'imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data del 21 febbraio 1996 e limitatamente a tale periodo d'imposta. (5)
((8))
3. Per l'anno 1996 sono ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative agli autocarri di portata fino ad ottanta quintali e del trenta per cento quelli relativi agli autocarri di portata superiore e ai trattori stradali che, secondo le risultanze della carta di circolazione, sono muniti di autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Sono altresì ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative ai rimorchi o semirimorchi di portata fino a 80 quintali e del 30 per cento quelli relativi ai rimorchi e semirimorchi di portata superiore, trainati dai veicoli di cui al precedente periodo. I minori introiti realizzati dalle regioni per effetto della riduzione degli importi delle tasse automobilistiche, disposta ai sensi del presente comma, sono rimborsati dal Ministero del tesoro, dietro presentazione da parte di ciascuna regione di apposita rendicontazione. I criteri e le modalità di rimborso, anche mediante la concessione alle regioni di anticipazioni, sono fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 3, pari a lire 124 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 8,9 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68, e, quanto a lire 115,1 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui per l'anno 1996 sul citato capitolo 7294, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa di cui alla menzionata legge.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 27 maggio 1998, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 1998, n. 245 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applicano anche per il periodo di imposta relativo all'anno 1997. Il relativo onere è determinato in lire 29 miliardi per l'anno 1998."
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1999, n. 40 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli importi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, recante disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, sono elevati rispettivamente a lire 35.500 e lire 71.000 per il periodo di imposta relativo all'anno 1998. Il relativo onere è determinato in lire 41 miliardi per l'anno 1999."