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DECRETO-LEGGE 29 marzo 1993, n. 82

Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-3-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 maggio 1993, n. 162 (in G.U. 28/05/1993, n.123).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/01/2006)
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Testo in vigore dal:  22-8-2000
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

1. A decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 1992, gli importi di lire 22.500 e di lire 45.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono elevati, rispettivamente, a lire 25.000 ed a lire 50.000.
((4))


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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 22 giugno 2000, n. 167, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2000, n. 229, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " A decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 1999, gli importi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati rispettivamente a L. 45.500 e L. 81.000."