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DECRETO-LEGGE 29 marzo 1993, n. 82

Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-3-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 maggio 1993, n. 162 (in G.U. 28/05/1993, n.123).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/01/2006)
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Testo in vigore dal: 29-3-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
urgenti di sostegno in favore del settore dell'autotrasporto di  cose
per conto di terzi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 marzo 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri  dell'interno,  di
grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio  e  della
programmazione  economica   e   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato; 
 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo  26  della  legge  6  giugno  1974,  n.  298,  sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
"Chiunque affida l'effettuazione di  un  autotrasporto  di  cose  per
conto di  terzi  a  chi  esercita  abusivamente  l'attivita'  di  cui
all'articolo 1 o ai soggetti di cui all'articolo  46  della  presente
legge, e' punito con l'ammenda da lire 500 mila a lire un milione. Si
procede altresi' al sequestro della merce trasportata,  di  cui  puo'
essere disposta la confisca con la sentenza di condanna. 
Ai fini di cui al presente articolo, al momento della conclusione del
contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di  chi
effettua il trasporto, sono annotati nella  copia  del  contratto  di
trasporto  da  consegnare  al  committente,  pena  la  nullita'   del
contratto stesso, i dati relativi agli estremi  dell'attestazione  di
iscrizione all'Albo e dell'autorizzazione al trasporto  di  cose  per
conto  di  terzi  rilasciati  dai  competenti  comitati   provinciali
dell'Albo nazionale degli  autotrasportatori  di  cui  alla  presente
legge, da  cui  risulti  il  possesso  dei  prescritti  requisiti  di
legge.".