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DECRETO-LEGGE 8 agosto 1996, n. 437

Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-8-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556 (in G.U. 25/10/1996, n.251).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/10/2000)
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Testo in vigore dal: 26-10-1996
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in  materia  di  imposizione  diretta  ed indiretta, di
funzionalita'  dell'Amministrazione  finanziaria, nonche' di gestioni
fuori bilancio, fondi previdenziali e contenzioso tributario;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 agosto 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
bilancio  e  della  programmazione economica, di grazia e giustizia e
per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
 Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonche'
 disposizioni concernenti gli eventi alluvionali del novembre 1994.
  1.  Ai fini della determinazione della somma di cui all'articolo 21
del   decreto-legge   23   febbraio  1995,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22 marzo 1995, n. 85, i maggiori valori
iscritti  in  bilancio  per effetto dell'imputazione dei disavanzi di
annullamento   derivanti   da   operazioni  di  fusione  o  scissione
deliberate  anteriormente  al 14 gennaio 1995, si intendono diminuiti
della  parte  di  essi  dedotta  a  titolo di ammortamento o ad altro
titolo  nei  periodi  di  imposta  definiti alla data del 24 febbraio
1995.
  ((2. All'articolo 19-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1,  le  parole: '31 dicembre 1994' sono sostituite
dalle  seguenti: '30 giugno 1996' e le parole: '31 ottobre 1995' sono
sostituite dalle seguenti: '15 dicembre 1996';
    b)  al  comma  3,  lettere b) e d), le parole: '31 dicembre 1994'
sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 1996';
    c)  al  comma  4,  lettera e), le parole: '15 febbraio 1995' sono
sostituite dalle seguenti: '30 giugno 1996';
    d)  al  comma  5-bis,  al  primo periodo, le parole: '31 dicembre
1994'  sono  sostituite  dalle seguenti: '30 giugno 1996'; al secondo
periodo,  le parole: '10 aprile 1995' sono sostituite dalle seguenti:
'17  agosto  1996';  al  terzo periodo, le parole: '31 dicembre 1994'
sono  sostituite  dalle  seguenti:  '30 giugno 1996' e le parole: '10
aprile 1995' sono sostituite dalle seguenti: '17 agosto 1996'.
  2-bis.  L'articolo 11-bis del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e'
abrogato.
  3.  All'articolo  3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 giugno 1995,
n.  250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
349,  le parole: '30 aprile 1995' sono sostituite dalle seguenti: '30
giugno  1996'  e  le  parole: '30 ottobre 1995' sono sostituite dalle
seguenti: '15 dicembre 1996')).
  4. Il comma 16-sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre
1994,  n.  646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1995,  n.  22,  introdotto  dall'articolo  1-bis del decreto-legge 28
agosto  1995,  n.  364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1995, n. 438, e' abrogato.
  ((5. Il termine di cinque giorni previsto a favore delle banche per
il  riversamento  alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o
agli  uffici  IVA  delle  imposte, dei contributi e delle altre somme
ricevute  per  delega  dai  contribuenti e' prorogato al primo giorno
lavorativo  successivo,  quando i giorni intercorrenti tra la data di
versamento  da  parte dei contribuenti e il predetto termine non sono
lavorativi,  salvo  il  caso  in  cui  per effetto di tale proroga il
riversamento debba essere effettuato oltre il 31 dicembre. Per l'anno
1995 le somme ricevute dalle banche il 22 dicembre 1995 devono essere
riversate  alle  sezioni  di tesoreria provinciale dello Stato o agli
uffici IVA entro il 29 dicembre 1995)).
  6.  All'articolo 1-bis, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge
28  giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto  1995,  n.  349,  le  parole:  "8-bis"  sono  sostituite dalle
seguenti: "8-ter".