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LEGGE 5 febbraio 1992, n. 68

Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

note: Entrata in vigore della legge: 27/2/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/1995)
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Testo in vigore dal:  27-2-1992

Art. 2

Integrazione del fondo nazionale per l'autotrasporto
di cose per conto terzi
1. Alle finalità di cui all'articolo 1, che trovano attuazione mediante gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10, si provvede con le risorse del fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui all'articolo 2 della legge 30 luglio 1985, n. 404, che allo scopo è integrato con lire 57 miliardi per l'anno 1992, con lire 30 miliardi per l'anno 1993 e lire 80 miliardi per l'anno 1994, nonché con il limite di impegno di lire 40 miliardi per il 1993.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere effetto le norme relative ai benefici previsti dalla citata legge n. 404 del 1985, e successive modificazioni, fatte salve le procedure per la concessione di benefici in corso.
3. Il fondo di cui al comma 1 potrà essere integrato, in relazione alle esigenze di maggiore fabbisogno, con successivo provvedimento legislativo.
4. Le somme non impegnate entro l'esercizio di stanziamento possono esserlo negli esercizi successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1994.
Nota all'art. 2:
- La legge n. 404/1985 reca: "Provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto". Il testo dell'art. 2 della medesima legge è il seguente:
"Art. 2 (Istituzione del Fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi). - 1. Per le finalità di cui al precedente art. 1, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è costituito il Fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con una dotazione di 80 miliardi.
2. L'80 per cento di tale Fondo è riservato ai contributi previsti dall'art. 3, il 20 per cento ai contributi di cui all'art. 6.
3. Alle cooperative, ai consorzi, alle imprese associate in cooperative o consorzi esercenti l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi è riservato il 30 per cento degli investimenti previsti dalla presente legge.
Sulla base dell'andamento della ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, il Ministro dei trasporti può determinare diversamente le quote di riserva previste dal presente comma, con il parere della commissione consultiva di cui all'art. 8, di concerto con il Ministro del tesoro".