stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1951, n. 1334

Estensione alle imprese commerciali e artigiane della legge 21 agosto 1949, n. 638, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità ed integrazioni e modificazioni alla legge stessa.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 febbraio 1952, n. 50 (in G.U. 13/02/1952, n.38).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1987)
Testo in vigore dal:  28-3-1987
aggiornamenti all'articolo

Art. 7-bis

Art. 7.

Alle piccole e medie imprese, individuali o sociali, ed agli artigiani il cui danno accertato non superi l'importo di lire 4 milioni, può essere concesso un contributo a fondo perduto entro il limite del 90 per cento del danno accertato e non superiore comunque a L. 800.000.
((11))

La concessione dei contributo sarà disposta con decreto del prefetto competente, sentita la Commissione di cui al precedente art. 4.
Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilità speciali intestati alle medesime.
Per la erogazione di detti contributi è stanziata nel bilancio dell'esercizio 1951-52, e per un primo stanziamento, la somma di lire 750.000.000.
La ripartizione della somma stanziata fra le province interessate verrà effettuata con decreto del Ministro per l'industria, e il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro.(2) (3) (4) (7) (8) (9)
----------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 15 maggio 1954, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che lo stanziamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1334/1951 è aumentato da lire 750.000.000 a lire 900.000.000.
-----------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 22 giugno 1956, n. 713 ha disposto (con l'art. 1) che "Lo stanziamento di lire 750.000.000 di cui all'ultimo comma dell'art. 7-bis dei decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con integrazioni e modifiche nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, ed elevato a lire 900.000.000 con l'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, è ulteriormente aumentato a lire 980.000.000."
----------------
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 27 giugno 1957, n. 450 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che lo stanziamento di lire 750.000.000 di cui all'ultimo comma dell'art. 7-bis del decreto-legge 1334/1951, già elevato a lire 900.000.000 con l'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, ed a lire 980.000.000 con l'art. 1 della legge 22 giugno 1956, n. 713, è ulteriormente elevato a lire 1.180.000.000.
----------------
AGGIORNAMENTO (7)
La L. 5 maggio 1977, n. 209 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Salva l'applicazione per i rapporti di erogazione e pagamento già posti in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'ultimo comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, introdotto con la legge 13 febbraio 1952, n. 50, è soppresso."
-----------------
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 3 gennaio 1978, n. 2 ha disposto (con l'art. 9) che "A favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1977 sono concesse le provvidenze contemplate dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 7-bis che ai fini della presente legge viene sostituito dal seguente:
"Alle piccole imprese, individuali e sociali, ed agli artigiani potrà essere concesso un contributo a fondo perduto fino a lire 800.000".
La concessione del contributo sarà disposta dal prefetto competente, su istanza degli interessati, previo accertamento della qualità di azienda danneggiata.
Le istanze di cui al precedente comma dovranno essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Il contributo è corrisposto dai prefetti sui fondi che saranno ad essi somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestati ai medesimi."
----------------
AGGIORNAMENTO (9)
La L. 3 aprile 1980, n. 115 ha disposto (con l'art. 9) che "Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, richiamato con modifiche dall'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, è corrisposto dai prefetti sui fondi che saranno ad essi somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità intestata ai medesimi, dell'importo massimo di lire 100 milioni, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato."
----------------
AGGIORNAMENTO (11)
La L. 11 dicembre 1980, n. 826, come modificata dal D.L.- 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1987, n. 120, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6) che "Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, nella misura del 90% del danno accertato, non può essere comunque superiore a lire 10 milioni nei casi in cui il danno accertato non superi i 30 milioni."