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LEGGE 3 aprile 1980, n. 115

Ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.

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Testo in vigore dal:  6-4-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per provvedere alle necessità di rinascita e di ripristino nelle zone delle regioni Umbria, Marche e Lazio danneggiate dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, è assegnato un contributo speciale, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente di:
a) lire 200 miliardi alla regione Umbria, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1982;
b) lire 45 miliardi alla regione Marche, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1982;
c) lire 30 miliardi alla regione Lazio, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1982.
Con le anzidette somme le citate regioni provvedono, anche a mezzo di delega agli enti locali e con finalità di sviluppo economico-sociale e di riassetto del territorio, di propulsione della produzione industriale e agricola, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici, di uso pubblico, di acquedotti, di fognatura, di ospedali e strade non statali, di ogni altra opera d'interesse degli enti locali, alla concessione di contributi per il ripristino e la ricostruzione degli immobili privati danneggiati, nonché agli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.