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LEGGE 15 maggio 1954, n. 234

Disposizioni integrative e modificative della legge 13 febbraio 1952, n. 50, sulle imprese industriali, commerciali e artigiane, colpite da pubbliche calamità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  16-6-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dall'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato da lire 5.000.000.000 a lire 5.350.000.000.
Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge di cui al comma precedente viene elevato da lire 1.500.000.000 a lire 2.000.000.000.
Lo stanziamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 7-bis dello stesso decreto-legge è aumentato da lire 750.000.000 a lire 900.000.000.