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LEGGE 22 giugno 1956, n. 713

Aumento dello stanziamento dei fondi di cui all'ultimo comma dell'art. 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già aumentato con la legge 15 maggio 1954, n. 234.

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Testo in vigore dal:  8-8-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la presente legge:

Art. 1


Lo stanziamento di lire 750.000.000 di cui all'ultimo comma dell'art. 7-bis dei decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con integrazioni e modifiche nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, ed elevato a lire 900.000.000 con l'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, è ulteriormente aumentato a lire 980.000.000.