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DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2021, n. 201

Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizione della direttiva (UE) 2019/2034, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014, nonchè modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (21G00215)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/12/2021
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Testo in vigore dal: 2-12-2021
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020,  e,  in
particolare, i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 27; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, l'articolo 31; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/2034  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza  prudenziale
sulle imprese di investimento  e  recante  modifica  delle  direttive
2002/87/CE,  2009/65/CE,   2011/61/UE,   2013/36/UE,   2014/59/UE   e
2014/65/UE; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo  ai  requisiti  prudenziali
delle imprese di investimento e che modifica i  regolamenti  (UE)  n.
1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n, 58, recante testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6  febbraio  1996,  n.  52
(TUF); 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB); 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 2021; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione dei Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 ottobre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
giustizia e dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  apportate
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 1: 
    1) dopo la lettera d-ter), sono inserite le seguenti: 
      «d-ter.1) "Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)": il sistema  di
vigilanza finanziaria composto dalla Banca Centrale Europea  e  dalle
autorita' nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano; 
      d-ter.2) "Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU)": il sistema di
risoluzione  istituito  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)   806/2014,
composto  dal  Comitato  di  Risoluzione  Unico  e  dalle   autorita'
nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;"; 
    2) dopo la lettera e), sono inserite le seguenti: 
      "e-bis) "Sim di classe 1": la  Sim  che  soddisfa  i  requisiti
previsti dall'articolo 4, paragrafo 1,  punto  1),  lettera  b),  del
regolamento (UE) n. 575/2013; 
        e-ter) "Sim  di  classe  1-minus":  la  Sim  che  soddisfa  i
requisiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) o b), del
regolamento (UE) 2019/2033, o la Sim destinataria  di  una  decisione
dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 7-undecies, commi  3
o 4;"; 
  b) all'articolo 4: 
    1) al comma 2, le  parole  "comunicazione  nei"  sono  sostituite
dalle seguenti: "comunicazione e di cooperazione nei"; 
    2) al comma 2-bis, le parole "AESFEM per" sono  sostituite  dalle
seguenti: "AESFEM e all'ABE per"; 
    3) al  comma  9,  le  parole  "la  Banca  d'Italia,  sulla"  sono
sostituite dalle seguenti: "la Banca  d'Italia,  nel  rispetto  delle
condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea e sulla"; 
    4) dopo il comma 9, e' introdotto il seguente: 
      "9-bis. La Banca d'Italia, se  nell'esercizio  della  vigilanza
consolidata  verifica  una  situazione  di  emergenza,  inclusa   una
situazione  descritta  all'articolo  18  del  regolamento   (UE)   n.
1093/2010,  o  un'evoluzione  negativa   sui   mercati,   che   possa
compromettere la liquidita' del mercato e la stabilita'  del  sistema
finanziario in uno Stato membro dell'Unione europea in cui  opera  il
gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, informa tempestivamente
l'ABE, il CERS e le  pertinenti  autorita'  competenti,  tra  cui  la
Consob, e comunica tutte le informazioni essenziali allo  svolgimento
dei loro compiti."; 
    5)  al  comma  12,  le  parole  "I  dipendenti  della  CONSOB,  i
consulenti e  gli  esperti  dei  quali  la  stessa  si  avvale"  sono
sostituite dalle seguenti "I dipendenti  e  coloro  che  a  qualunque
titolo lavorano o hanno lavorato per la Consob, nonche' i  consulenti
e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si e' avvalsa,"; 
  c) all'articolo 6,  comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole  "gli
obblighi delle Sim" sono aggiunte le seguenti: ",  delle  imprese  di
paesi terzi"; 
  d) l'articolo 7-decies e' sostituito dal seguente: 
    "1. La Banca d'Italia e la Consob vigilano, ciascuna  per  quanto
di competenza, ai sensi della presente parte: 
      a) sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE)
n. 600/2014, nonche' dagli atti delegati e dalle  norme  tecniche  di
regolamentazione e di attuazione del regolamento n. 600/2014 e  della
direttiva 2014/65/UE; 
      b) sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE)
2019/2033, nonche' dagli atti delegati  e  dalle  norme  tecniche  di
regolamentazione e di attuazione del regolamento  2019/2033  e  della
direttiva (UE) 2019/2034."; 
  e) dopo l'articolo 7-decies, sono inseriti i seguenti: 
  Art.   7-undecies   (Individuazione   delle   autorita'   nazionali
competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033). -  1.  La  Banca
d'Italia e  la  Consob,  secondo  le  rispettive  attribuzioni  e  le
finalita' indicate  dall'articolo  5,  sono  le  autorita'  nazionali
competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033. 
  2. La Banca d'Italia, nei limiti e secondo  le  modalita'  indicate
all'articolo  6-bis  del  Testo  Unico   Bancario,   e'   l'autorita'
competente ad adottare, sentita  la  Consob,  la  decisione  prevista
dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), numero iii),  del
regolamento (UE) n. 575/2013. 
  3. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a decidere,  sentita
la Consob, sull'applicazione alle Sim  delle  norme  del  regolamento
(UE) n. 575/2013 e delle disposizioni nazionali  di  recepimento  dei
titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, secondo quanto previsto
dall'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033. 
  4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' decidere, sulla  base
dei  criteri  individuati   nel   regolamento   adottato   ai   sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera a), di applicare alle Sim le  norme
del regolamento (UE) n.  575/2013  e  le  disposizioni  nazionali  di
recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, secondo
quanto  previsto  dall'articolo  1,  paragrafo  2,  lettera  c),  del
regolamento (UE) 2019/2033. 
  5. La Consob e' l'autorita' competente a vigilare sul  rispetto  da
parte delle Sim degli obblighi di comunicazione al pubblico  previsti
dall'articolo 52 del regolamento (UE) 2019/2033. 
  "Art.  7-duodecies  (Disciplina  applicabile  alle  Sim  di  classe
1-minus). - 1. Alle Sim di classe 1-minus si applicano,  in  aggiunta
alle  norme  del  regolamento  (UE)  n.  575/2013,  le   disposizioni
nazionali di recepimento  dei  titoli  VII  e  VIII  della  direttiva
2013/36/UE. Restano fermi i poteri e le  competenze  attribuite  alla
Banca d'Italia e alla Consob dal presente decreto legislativo"; 
  f) all'articolo  11,  comma  1,  lettera  b),  le  parole  "nonche'
attivita' connesse e strumentali o altre attivita' finanziarie,  come
individuate" sono sostituite dalle seguenti "nonche' altre  attivita'
finanziarie o attivita' connesse e strumentali, come  individuate"  e
le parole  "lettera  b)  e  lettera  b-bis)"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "lettera b) e lettera c)"; 
  g) dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente: 
  "Art.  12-bis   (Disposizioni   applicabili   alle   societa'   che
controllano una o piu' imprese di investimento UE).  -  1.  La  Banca
d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito  delle  rispettive
competenze, la trasmissione, anche periodica, di dati e  informazioni
alla holding di investimento, come definita all'articolo 4, paragrafo
1, punto 23, del regolamento  (UE)  2019/2033,  o  alla  societa'  di
partecipazione  finanziaria  mista,  come  definita  all'articolo  4,
paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento, con sede  legale  in
Italia  che  non  rientra  tra  i  soggetti  individuati   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera b), che controlla, direttamente  o
indirettamente, una o piu' imprese di investimento UE, e che non e' a
sua volta controllata da un'impresa di  investimento  o  da  un'altra
holding di investimento  o  societa'  di  partecipazione  finanziaria
mista. 
  2. La  Banca  d'Italia  e  la  Consob  possono,  nell'ambito  delle
rispettive  competenze,  effettuare  ispezioni  presso  le   societa'
indicate al comma 1. 
  3. La Banca d'Italia e  la  Consob,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, possono, su richiesta delle autorita' competenti di altri
Stati dell'Unione europea, effettuare ispezioni  presso  le  societa'
indicate al comma 1 e ricomprese nella vigilanza su base  consolidata
di competenza delle autorita' richiedenti. La  Banca  d'Italia  e  la
Consob possono  consentire  che  la  verifica  sia  effettuata  dalle
autorita' che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da  un
esperto.  L'autorita'  competente  richiedente,  qualora  non  compia
direttamente la verifica, puo', se lo desidera, prendervi parte. 
  4. Agli esponenti delle societa' indicate al  comma  1  si  applica
l'articolo 13. I compiti e i poteri di cui al comma  6  del  medesimo
articolo sono esercitati su richiesta delle autorita'  competenti  di
altri Stati dell'Unione europea. 
  5. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, alle societa'
indicate al comma 1 non si  applicano  le  disposizioni  indicate  al
presente Capo."; 
  h) all'articolo 19, comma 2, le  parole  "gestione,  e  assicurata"
sono sostituite dalle seguenti: "gestione, ne' assicurata"; 
  i) all'articolo 20-bis: 
    1) al comma 2, le  parole  "Sim  quando"  sono  sostituire  dalle
seguenti: "Sim, rilasciata ai sensi dell'articolo 19,  quando";  alla
lettera c), il segno d'interpunzione "." e' sostituito  dal  seguente
";"; dopo la lettera c), e' inserita la seguente: 
      "d) nel caso delle Sim di classe  1,  non  sia  stata  ottenuta
l'autorizzazione prevista dall'articolo 20-bis.1."; 
    2) al comma 4, le parole "comma  2,  e'"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "comma 2, lettere a), b) e c), e'"; 
  j) dopo l'articolo 20-bis, e' inserito il seguente: 
  "Art. 20-bis.1 (Sim di classe 1). - 1. In deroga  all'articolo  19,
per le Sim di classe 1 l'autorizzazione all'esercizio dei  servizi  e
delle attivita' di investimento e'  rilasciata  quando  ricorrono  le
condizioni previste  dall'articolo  14,  comma  1,  del  Testo  Unico
Bancario.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  dalla   Banca   Centrale
Europea, su proposta della Banca d'Italia;  e'  negata,  dalla  Banca
d'Italia o dalla Banca Centrale Europea, quando dalla verifica  delle
condizioni indicate  nell'articolo  14,  comma  1,  del  Testo  Unico
Bancario non risulti  garantita  la  sana  e  prudente  gestione.  La
proposta alla Banca Centrale Europea o la decisione di diniego  della
Banca d'Italia sono formulate sentita la Consob. 
  2. Le Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 presentano  domanda
di autorizzazione ai sensi del comma 1 al piu' tardi il giorno in cui
si verifica uno dei seguenti eventi:  i)  la  media  delle  attivita'
totali mensili della Sim, calcolata su  un  periodo  di  dodici  mesi
consecutivi, e' pari o superiore a 30 miliardi di euro; ii) la  media
delle attivita' totali mensili della Sim, calcolata su un periodo  di
dodici mesi consecutivi, e' inferiore  a  30  miliardi  di  euro,  ma
questa fa parte di un gruppo, come individuato dalla  Banca  d'Italia
ai sensi del comma 12,  in  cui  il  valore  totale  delle  attivita'
consolidate delle imprese del gruppo  che  detengono  individualmente
attivita' totali inferiori a 30 miliardi di euro  e  svolgono  almeno
uno dei servizi di investimento indicati nell'Allegato I, Sezione  A,
numeri 3) e 6), e' pari o superiore a 30 miliardi di euro; iii) scade
il termine indicato nella decisione assunta a norma dell'articolo  4,
paragrafo 1, punto 1), lettera b), numero iii), del regolamento  (UE)
n. 575/2013. 
  3. Le Sim che hanno presentato domanda di autorizzazione  ai  sensi
del comma 1 possono continuare a svolgere i servizi e le attivita' di
investimento per i quali sono autorizzate ai sensi  dell'articolo  19
fino al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente  articolo.
Il  rilascio  dell'autorizzazione  ai  sensi  del  presente  articolo
comporta la decadenza di diritto  dell'autorizzazione  rilasciata  ai
sensi dell'articolo 19 e la conseguente  cancellazione  dall'albo  di
cui all'articolo 20. 
  4. Le Sim autorizzate ai sensi del presente articolo sono  iscritte
in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 20. 
  5. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del  comma  1  e'  revocata
quando:  a)  sussiste  una   o   piu'   delle   condizioni   previste
dall'articolo 14, comma 3-bis, lettere  a)  e  b),  del  Testo  Unico
Bancario; o b) la media delle attivita' totali della  Sim,  calcolata
ai sensi dell'articolo 4, paragrafo  1,  punto  1),  lettera  b,  del
Regolamento (UE) 575/2013, e' inferiore a 30 miliardi di euro per  un
periodo di cinque anni consecutivi; o c) e' accertata  l'interruzione
dello svolgimento dei servizi di investimento indicati  nell'Allegato
I, Sezione A, numeri 3) e 6), per un periodo continuativo superiore a
sei mesi. La revoca e' disposta dalla Banca Centrale Europea  sentite
la Banca d'Italia e la Consob, o su proposta  della  Banca  d'Italia,
sentita la Consob. Si  applica  l'articolo  20-bis,  comma  3,  salvo
quanto previsto dal comma 7 del presente articolo. 
  6.  Per  le  Sim  di  classe  1   la   revoca   dell'autorizzazione
all'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento diversi da
quelli indicati nell'Allegato I,  Sezione  A,  numeri  3)  e  6),  e'
disposta secondo quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 4. 
  7. Per l'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento, la
Sim, la cui autorizzazione sia revocata ai sensi del comma 5, lettere
b) o c), richiede  l'autorizzazione  prevista  dall'articolo  19.  In
questo caso, la Sim  puo'  continuare  a  svolgere  i  servizi  e  le
attivita' di investimento per i quali e' stata  autorizzata  fino  al
rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 19. 
  8. Alle Sim di classe 1 si applicano, in aggiunta  alle  norme  del
regolamento  (UE)  n.  575/2013,   le   disposizioni   nazionali   di
recepimento della direttiva 2013/36/UE. Conseguentemente, ad esse non
si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo I  e  Titolo  II,
Capo  III,  riferite  esclusivamente  alle   Sim.   Ai   fini   delle
disposizioni richiamate ai periodi precedenti, le  Sim  di  classe  1
sono equiparate alle banche. 
  9. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 55-bis, 56 e 60-bis.1
e dalle  disposizioni  ivi  richiamate,  le  Sim  di  classe  1  sono
equiparate alle banche ai  fini  dell'applicazione  delle  norme  dei
regolamenti e delle direttive dell'Unione europea  che  si  applicano
agli enti creditizi come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto
1), del regolamento (UE)  n.  575/2013,  nonche'  delle  disposizioni
nazionali di recepimento di dette direttive. 
  10. Con riguardo alle Sim di classe 1, la Banca d'Italia esercita i
poteri ad essa attribuiti dal Testo  Unico  Bancario  secondo  quanto
previsto dall'articolo 6-bis dello stesso Testo Unico. 
  11. Per le Sim di classe 1 restano fermi i poteri di vigilanza e le
competenze della Consob  in  materia  di  prestazione  di  servizi  e
attivita' di investimento. 
  12. La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' emanare disposizioni
attuative del presente articolo."; 
  k) all'articolo 27, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
    "4-bis.  In  deroga  ai  commi  precedenti,   alle   imprese   di
investimento   dell'UE   che   soddisfano   i   requisiti    previsti
dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b),  del  regolamento
(UE) n. 575/2013 si applica  l'articolo  29-bis.  Tali  imprese  sono
iscritte  in  una  sezione  speciale  dell'elenco  allegato  all'albo
previsto dall'articolo 20."; 
  l) all'articolo 28: 
    1) al comma 4, le parole "ai commi 1 e 6." sono sostituite  dalle
seguenti: "ai commi 1, 6 e 6-bis."; 
    2) al comma 5, infine, e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Con
riguardo a queste imprese, la Consob e la Banca d'Italia, secondo  le
rispettive attribuzioni, sono le autorita'  nazionali  competenti  ai
sensi  dell'articolo  46,  paragrafi  6-bis  e  6-ter,  del  medesimo
regolamento."; 
    3) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
      "6-bis. Il  comma  6  si  applica  anche  in  presenza  di  una
decisione  della  Commissione  europea  a  norma  dell'articolo   47,
paragrafo 1, del  regolamento  (UE)  n.  600/2014,  limitatamente  ai
servizi e alle attivita' di investimento in essa non inclusi."; 
    4) al comma 7, le parole "del  comma  6"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dei commi 6 e 6-bis"; 
    5) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
      "7-bis. In deroga ai commi precedenti, alle  imprese  di  paesi
terzi che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4,  paragrafo
1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 si  applica
l'articolo 29-ter. Tali imprese sono iscritte in una sezione speciale
dell'albo previsto dall'articolo 20."; 
  m) all'articolo 29-ter: 
    1) al comma 4, le parole "ai commi 1 e 6." sono sostituite  dalle
seguenti: "ai commi 1, 6 e 6-bis."; 
    2) al comma 5, infine, e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Con
riguardo a queste banche, la Consob e la Banca d'Italia,  secondo  le
rispettive attribuzioni, sono le autorita'  nazionali  competenti  ai
sensi  dell'articolo  46,  paragrafi  6-bis  e  6-ter,  del  medesimo
regolamento."; 
    3) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
        "6-bis. Il comma 6  si  applica  anche  in  presenza  di  una
decisione  della  Commissione  europea  a  norma  dell'articolo   47,
paragrafo 1, del  regolamento  (UE)  n.  600/2014,  limitatamente  ai
servizi e alle attivita' di investimento in essa non inclusi."; 
    1) al comma 7, le parole "del  comma  6"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dei commi 6 e 6-bis"; 
  n) all'articolo 55-bis: 
    1) al comma 1: 
      1.1. nell'alinea, le parole "alle Sim  aventi  sede  legale  in
Italia che prestano uno o piu' dei seguenti servizi  o  attivita'  di
investimento:"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "ai   seguenti
soggetti:"; 
      1.2. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        "a) le Sim di classe 1;"; 
      1.3. la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        "b) le Sim aventi sede legale in Italia,  diverse  da  quelle
indicate alla lettera a), che prestano il  servizio  di  negoziazione
per conto proprio o il servizio di assunzione a  fermo  di  strumenti
finanziari e, in aggiunta o alternativa,  collocamento  di  strumenti
finanziari sulla  base  di  un  impegno  irrevocabile  nei  confronti
dell'emittente."; 
      1.4. la lettera c) e' abrogata; 
    2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      "2-bis. La Banca d'Italia applica le disposizioni del  presente
Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis
del Testo Unico Bancario e nel rispetto delle  competenze  attribuite
alla Banca Centrale Europea e al Comitato di  Risoluzione  Unico.  Ai
fini dell'applicazione del presente Capo, nel caso di Sim  di  classe
1, le disposizioni riferite al gruppo ai sensi  dell'articolo  11  si
intendono riferite al gruppo ai  sensi  dell'articolo  60  del  Testo
Unico Bancario e le disposizioni  riferite  alla  societa'  posta  al
vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11  si  intendono  riferite
alla capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario."; 
  o) dopo l'articolo 55-quinquies, e' inserito il seguente: 
  "Art. 55-sexies (Partecipazione al Meccanismo di Vigilanza Unico  e
al Meccanismo di Risoluzione Unico). - 1. La Banca  d'Italia  applica
le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto
previsto dall'articolo 6-bis del Testo Unico Bancario e dall'articolo
6-bis del decreto  legislativo  16  novembre  2015,  n.  180,  e  nel
rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al
Comitato di Risoluzione Unico."; 
  p) all'articolo 56, comma 4-bis, le parole "gruppo.  Si  applicano"
sono sostituite dalle seguenti: "gruppo, nonche', nel caso di Sim  di
classe 1, nei confronti della capogruppo ai  sensi  dell'articolo  60
del Testo Unico Bancario e delle  altre  componenti  del  gruppo.  Si
applicano"; le parole "nonche' alla societa'" sono  sostituite  dalle
seguenti: "nonche', nel caso di Sim diverse da quelle  di  classe  1,
alla societa'"; le parole  "Il  riferimento"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Salvo che per le Sim di classe 1, il riferimento"; 
  q) all'articolo 57, comma 6-ter, le parole "delle altre  componenti
del gruppo" sono sostituite dalle seguenti: "delle  altre  componenti
del gruppo, nonche', nel caso di Sim di classe 1, nei confronti della
capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e delle
altre componenti del gruppo"; le parole "nonche' alla societa'"  sono
sostituite dalle seguenti: "nonche',  nel  caso  di  Sim  diverse  da
quelle di classe 1, alla societa'"; le parole "Il  riferimento"  sono
sostituite dalle seguenti: "Salvo che per le  Sim  di  classe  1,  il
riferimento"; 
  r) all'articolo 60-bis.1: 
    1) al comma 4, le parole  "alle  Sim  e"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "alle Sim e, salvo che per le Sim di classe 1,"; 
    2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
      "4-bis. La Banca d'Italia applica le disposizioni del  presente
Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis
del decreto legislativo 16 novembre 2015,  n.  180,  e  nel  rispetto
delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato
di Risoluzione Unico. Ai fini dell'applicazione  del  presente  Capo,
nel caso di Sim di classe 1, le disposizioni riferite  al  gruppo  ai
sensi dell'articolo 11 si  intendono  riferite  al  gruppo  ai  sensi
dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e le disposizioni  riferite
alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi  dell'articolo  11
si intendono riferite alla capogruppo ai sensi dell'articolo  60  del
Testo Unico Bancario."; 
  s) all'articolo 60-bis.3, dopo  il  comma  3-bis,  e'  inserito  il
seguente: 
    "3-ter. Ai fini del comma 3-bis, con  riguardo  alle  Sim  aventi
sede legale in Italia diverse dalle Sim  di  classe  1  e  di  classe
1-minus: 
      a) i riferimenti ai requisiti  disciplinati  dall'articolo  92,
paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013,  contenuti
nel decreto legislativo  16  novembre  2015,  n.  180,  si  intendono
effettuati a quelli disciplinati dall'articolo 11, paragrafo  1,  del
regolamento (UE) 2019/2033; 
      b) i riferimenti all'esposizione al rischio calcolata ai  sensi
dell'articolo 92, paragrafo 3,  del  regolamento  (UE)  n.  575/2013,
contenuti nel decreto  legislativo  16  novembre  2015,  n.  180,  si
intendono  effettuati  ai  requisiti   previsti   dall'articolo   11,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, moltiplicati per 12,5; 
      c) i riferimenti al requisito di capitale vincolante di secondo
pilastro  stabilito   in   base   alla   normativa   di   recepimento
dell'articolo  104-bis  della  direttiva  2013/36/UE   si   intendono
effettuati a  quelli  disciplinati  dalla  normativa  di  recepimento
dell'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034."; 
  t) all'articolo 60-bis.4: 
    1) al comma 1, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:
"Alle Sim di classe 1 si applica altresi' il Titolo  V  del  medesimo
decreto legislativo."; 
    2) al comma 2, le parole "disciplina in materia  di  acquisto  di
partecipazioni   qualificate,   amministrazione    straordinaria    e
liquidazione coatta amministrativa prevista ai sensi del Testo  unico
bancario" sono sostituite dalle seguenti: "disciplina del Testo unico
bancario in materia di  amministrazione  straordinaria,  liquidazione
coatta amministrativa e, salvo che per le Sim di classe  1,  acquisto
di partecipazioni qualificate"; 
  u) all'articolo 190: 
    1) al comma  1,  dopo  le  parole  "nei  confronti  dei  soggetti
abilitati," sono aggiunte le seguenti: "delle holding di investimento
come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del  regolamento
(UE) 2019/2033, delle societa' di  partecipazione  finanziaria  mista
come definite all'articolo 4, paragrafo 1,  punto  40,  del  medesimo
regolamento,"; 
    2) al comma 1, dopo le parole "9; 12;" sono aggiunte le seguenti:
"12-bis;"; 
    3) dopo il comma 2-quinquies, e' inserito il seguente: 
      "2-sexies. La medesima sanzione prevista al comma 1 si  applica
alle Sim autorizzate ai  sensi  dell'articolo  19  che  soddisfano  i
requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1,  punto  1),  lettera
b), del regolamento (UE) n.  575/2013  e,  fuori  dal  caso  previsto
dall'articolo  20-bis.1,  comma  3,  svolgono  uno  dei  servizi   di
investimento indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6),  in
assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 20-bis.1."; 
  v) all'articolo 194-ter: 
    1) nella rubrica, le parole  "575/2013  e  delle  relative  norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione" sono  sostituite  dalle
seguenti: "575/2013, dagli atti delegati e dalle  norme  tecniche  di
regolamentazione e di attuazione della  direttiva  2013/36/UE  e  del
regolamento (UE) n. 575/2013"; 
    2) al comma 1, le parole "575/2013, delle relative norme tecniche
di regolamentazione e di attuazione emanate"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "575/2013,  nonche'  degli  atti  delegati  e  delle  norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento
e della direttiva 2013/36/UE emanate"; 
  w) dopo l'articolo 194-ter, e' inserito il seguente: 
  "Art. 194-ter.1 (Sanzioni amministrative pecuniarie  relative  alle
violazioni  delle  disposizioni   previste   dal   regolamento   (UE)
2019/2033,  dagli  atti  delegati   e   dalle   norme   tecniche   di
regolamentazione e di attuazione della direttiva (UE) 2019/2034 e del
regolamento (UE) 2019/2033). - 1. Nelle materie e per le violazioni a
cui si riferiscono le  disposizioni  richiamate  agli  articoli  190,
190.3 e 190-bis, le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura,
secondo  la  ripartizione  di  competenze  e  con  le  modalita'  ivi
stabilite,  anche  in  caso  di  inosservanza  del  regolamento  (UE)
2019/2033, nonche' degli atti delegati  e  delle  norme  tecniche  di
regolamentazione e di attuazione del  medesimo  regolamento  e  della
direttiva (UE) 2019/2034, ovvero in caso di inosservanza  degli  atti
dell'ABE o dell'AESFEM direttamente applicabili ai soggetti  vigilati
adottati ai sensi del regolamento UE n. 1093/2010 o  del  regolamento
UE n. 1095/2010. 
  2. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater."; 
  x) all'articolo 194-quater, comma 1: 
    1) alla lettera  c-septies),  il  segno  d'interpunzione  "."  e'
sostituito dal seguente: ";"; 
    2) dopo la lettera c-septies), sono inserite le seguenti: 
      "c-octies)  delle  norme   del   regolamento   (UE)   2019/2033
richiamate dall'articolo  194-ter.1  e  delle  relative  disposizioni
attuative; 
      c-novies)  delle  norme  del  regolamento  (UE)   n.   575/2013
richiamate  dall'articolo  194-ter  e  delle  relative   disposizioni
attuative."; 
  y) all'articolo 194-septies: 
    1) alla  lettera  e-sexies),  il  segno  d'interpunzione  "."  e'
sostituito dal seguente: ";"; 
    2) dopo la lettera e-sexies), sono inserite le seguenti: 
      "e-septies)  delle  norme  del   regolamento   (UE)   2019/2033
richiamate dall'articolo  194-ter.1  e  delle  relative  disposizioni
attuative; 
      e-octies)  delle  norme  del  regolamento  (UE)   n.   575/2013
richiamate  dall'articolo  194-ter  e  delle  relative   disposizioni
attuative."; 
  z) all'articolo 195-ter, comma 1, le parole  "194-ter,  194-quater"
sono sostituite dalle seguenti: "194-ter, 194-ter.1, 194-quater"». 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE) 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: 
              «Art. 76. (L'esercizio della funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti).» 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 27 della legge 22 aprile 2021,  n.
          53 (Delega al Governo per il  recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge di delegazione europea 2019-2020),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97, cosi' recita: 
              «Art. 27 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione
          della direttiva (UE)  2019/2034,  relativa  alla  vigilanza
          prudenziale  sulle  imprese  di  investimento   e   recante
          modifica   delle    direttive    2002/87/CE,    2009/65/CE,
          2011/61/UE, 2013/36/UE,  2014/59/UE  e  2014/65/UE,  e  per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          del  regolamento  (UE)  2019/2033,  relativo  ai  requisiti
          prudenziali delle imprese di investimento e che modifica  i
          regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n.  575/2013,  (UE)  n.
          600/2014 e (UE) n. 806/2014).  -  1.  Nell'esercizio  della
          delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, e
          per l'adeguamento della normativa nazionale al  regolamento
          (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai  principi  e
          criteri direttivi generali di  cui  all'articolo  32  della
          legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e  criteri
          direttivi specifici: 
                a)   apportare   alla   normativa   vigente   e,   in
          particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria
          e creditizia, di cui al decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385,  e  al  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  le  modifiche  e  le
          integrazioni  necessarie  per  il  corretto   e   integrale
          recepimento  della   direttiva   (UE)   2019/2034   e   per
          l'applicazione  del  regolamento  (UE)  2019/2033,  nonche'
          delle pertinenti norme tecniche di  regolamentazione  e  di
          attuazione  della  direttiva  e  del  regolamento,  tenendo
          conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorita' di
          vigilanza europee; 
                b) per  le  imprese  che  si  qualificano  come  enti
          creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto  1),
          lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  26  giugno   2013,   come
          modificato  dal  regolamento  (UE)   2019/2033,   prevedere
          disposizioni  in  materia  di   autorizzazione,   vigilanza
          prudenziale e gestione delle crisi, secondo quanto previsto
          dalla direttiva 2013/36/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 26 giugno  2013,  dal  regolamento  (UE)  n.
          575/2013  e  dalla  direttiva  2014/59/UE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, nonche'  dalle
          disposizioni  del  Meccanismo  di  vigilanza  unica  e  del
          Meccanismo di risoluzione unico, tenuto conto  del  riparto
          di competenze tra la Banca  centrale  europea  e  la  Banca
          d'Italia previsto dal regolamento  (UE)  n.  1024/2013  del
          Consiglio, del 15 ottobre 2013, e dagli articoli 6 e  6-bis
          del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385
          del 1993, del riparto di  competenze  tra  il  Comitato  di
          risoluzione  unico  e  la  Banca  d'Italia  ai  sensi   del
          regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 15 luglio 2014, e del decreto legislativo 16
          novembre 2015, n.  180,  nonche'  delle  competenze  e  dei
          poteri riservati alla CONSOB secondo le attribuzioni  e  le
          finalita' previste  dal  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 58 del 1998; 
                c)  prevedere,  ove  opportuno,   il   ricorso   alla
          disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla
          CONSOB   che,   nell'esercizio   dei   rispettivi    poteri
          regolamentari  e  secondo  le  rispettive  attribuzioni   e
          finalita' indicate nel citato testo unico di cui al decreto
          legislativo n. 385 del 1993 e nel citato testo unico di cui
          al decreto legislativo n. 58 del 1998, tengono conto  degli
          orientamenti emanati dalle autorita' di vigilanza europee; 
                d) designare la Banca  d'Italia  e  la  CONSOB  quali
          autorita'  competenti  ai  sensi  dell'articolo   4   della
          direttiva (UE) 2019/2034 per l'esercizio delle  funzioni  e
          dei  poteri  previsti  dalla   stessa   direttiva   e   dal
          regolamento (UE) 2019/2033, sulle imprese diverse da quelle
          di cui alla lettera  b)  del  presente  comma,  secondo  le
          rispettive attribuzioni e  finalita'  indicate  dal  citato
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998; 
                e)  designare  la  Banca  d'Italia  quale   autorita'
          competente a decidere  sull'applicazione  alle  imprese  di
          investimento delle norme della direttiva 2013/36/UE  e  del
          regolamento  (UE)  n.  575/2013,  secondo  quanto  previsto
          dall'articolo  5   della   direttiva   (UE)   2019/2034   e
          dall'articolo  1,  paragrafo  5,   del   regolamento   (UE)
          2019/2033, prevedendo adeguate forme di  coordinamento  con
          la CONSOB nel rispetto delle attribuzioni e delle finalita'
          indicate  dal  citato  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo n. 58 del 1998; 
                f)  confermare  la  Banca  d'Italia  quale  autorita'
          competente    ad    esercitare,    ove    opportuno,     le
          discrezionalita'  in  materia  di  politiche  e  prassi  di
          remunerazione  per  le  imprese  di  investimento  previste
          dall'articolo 32 della direttiva (UE) 2019/2034  e  rimesse
          agli Stati membri; 
                g) con riferimento alla disciplina delle  imprese  di
          Paesi  terzi  che   prestano   servizi   e   attivita'   di
          investimento  con  o  senza  stabilimento  di   succursale,
          apportare alla normativa  nazionale  di  recepimento  della
          direttiva  2014/65/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,  del  15  maggio  2014,  e  di  attuazione   del
          regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 15 maggio 2014, contenuta nel testo unico di
          cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le  modifiche  e
          le  integrazioni  necessarie  alla  corretta  e   integrale
          applicazione  della  direttiva   (UE)   2019/2034   e   del
          regolamento (UE)  2019/2033,  prevedendo  il  ricorso  alla
          disciplina  secondaria  adottata,  secondo  le   rispettive
          attribuzioni,  dalla  CONSOB  e   dalla   Banca   d'Italia,
          nell'ambito di quanto gia'  sancito  dagli  articoli  28  e
          29-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo
          n. 58 del 1998; confermare  l'attribuzione  alle  anzidette
          autorita'  dei  poteri  e  delle  competenze  di  vigilanza
          previsti con riguardo alle imprese  di  Paesi  terzi  dalla
          direttiva 2014/65/UE, come modificata dalla direttiva  (UE)
          2019/2034,  e  dal  regolamento  (UE)  n.  600/2014,   come
          modificato dal regolamento (UE) 2019/2033,  ivi  inclusi  i
          poteri di controllo e di intervento sui prodotti di cui  al
          titolo  VII,  capo  I,  del  citato  regolamento  (UE)   n.
          600/2014,  in  coerenza  con   il   generale   riparto   di
          attribuzioni previsto a legislazione vigente; 
                h) apportare le opportune modifiche  alla  disciplina
          delle sanzioni amministrative di cui  al  titolo  VIII  del
          citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
          1993 e alla parte V, titolo II, del citato testo  unico  di
          cui al decreto legislativo n. 58 del 1998,  per  attribuire
          alla Banca d'Italia e alla CONSOB,  secondo  le  rispettive
          competenze e finalita' previste dai citati testi unici,  il
          potere di applicare le sanzioni e le misure  amministrative
          ivi previste per le violazioni delle  disposizioni  dettate
          in attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, di quelle del
          regolamento (UE) 2019/2033 e delle relative disposizioni di
          attuazione,   nonche'   delle   disposizioni   emanate   in
          attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri,
          dei limiti e delle procedure  previsti  dalle  disposizioni
          nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio  del  potere
          sanzionatorio  da  parte  delle  autorita'   competenti   a
          irrogarle. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono
          all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio  della
          delega di cui al presente articolo con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
              - Il testo dell'art. 31 della legge 24  dicembre  2012,
          n. 234 (Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia
          alla formazione e all'attuazione della  normativa  e  delle
          politiche dell'Unione europea), pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: 
              «Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
              8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere. 
              - La direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  27  novembre  2019,   relativa   alla
          vigilanza  prudenziale  sulle  imprese  di  investimento  e
          recante modifica delle  direttive  2002/87/CE,  2009/65/CE,
          2011/61/UE,  2013/36/UE,   2014/59/UE   e   2014/65/UE   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 5 dicembre 2019, n. L 314. 
              - Il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio,  del  27  novembre  2019,  relativo   ai
          requisiti prudenziali delle imprese di investimento  e  che
          modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013,
          (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014; 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n, 58 (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio 1996, n. 52 (TUF)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
              - Il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia
          (TUB) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  30  settembre
          1993, n. 230, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 1, comma  1,  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
                a) "legge fallimentare": il regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
                b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385   e   successive
          modificazioni; 
                c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa'
          e la borsa; 
                c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi
          pensione; 
                d)  "IVASS":  L'Istituto  per  la   Vigilanza   sulle
          Assicurazioni; 
                d-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                  1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                  2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                  3)  "AESFEM":  Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                  4)  "Comitato  congiunto":  il  Comitato  congiunto
          delle   Autorita'   europee    di    vigilanza,    previsto
          dall'articolo 54 del regolamento  (UE)  n.  1093/2010,  del
          regolamento (UE) n.  1094/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                  5)  "CERS":  Comitato  europeo   per   il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                  6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                d-ter) "UE": l'Unione europea; 
                d-ter.1) "Meccanismo di Vigilanza  Unico  (MVU)":  il
          sistema  di  vigilanza  finanziaria  composto  dalla  Banca
          Centrale Europea e  dalle  autorita'  nazionali  competenti
          degli Stati membri che vi partecipano; 
                d-ter.2) "Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU)":  il
          sistema di risoluzione istituito ai sensi  del  Regolamento
          (UE) 806/2014, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e
          dalle autorita' nazionali di risoluzione degli Stati membri
          che vi partecipano; 
                d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la cui
          occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare  uno
          o piu' servizi di investimento a terzi e/o  nell'effettuare
          una   o   piu'   attivita'   di   investimento   a   titolo
          professionale; 
                d-quinquies)  "banca":   la   banca   come   definita
          dall'articolo 1, comma  1,  lettera  b),  del  Testo  unico
          bancario; 
                d-sexies) "banca dell'Unione europea" o  "banca  UE":
          la banca avente sede legale e amministrazione  centrale  in
          un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; 
                e) "societa'  di  intermediazione  mobiliare"  (Sim):
          l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
          con sede legale e direzione  generale  in  Italia,  diversa
          dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'albo previsto dall'articolo  106  del  T.U.  bancario,
          autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento; 
                e-bis) "Sim di classe  1":  la  Sim  che  soddisfa  i
          requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto  1),
          lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013; 
                e-ter) "Sim di classe 1-minus": la Sim che soddisfa i
          requisiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a)
          o b), del regolamento (UE) 2019/2033, o la Sim destinataria
          di  una  decisione  dell'autorita'  competente   ai   sensi
          dell'articolo 7-undecies, commi 3 o 4; 
                e-quater)  "UIF"  indica  l'Unita'  di   informazione
          finanziaria per l'Italia di cui all'articolo 6 del  decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231; 
                f) "impresa di investimento  dell'Unione  europea"  o
          "impresa di investimento UE":  l'impresa  di  investimento,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale in un medesimo Stato dell'Unione europea,  diverso
          dall'Italia; 
                g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha  la
          propria  sede  legale  o  direzione  generale   nell'Unione
          europea, la cui attivita' e'  corrispondente  a  quella  di
          un'impresa di investimento UE o di una banca UE che  presta
          servizi o attivita' di investimento; 
                h) 
                i) "societa' di investimento  a  capitale  variabile"
          (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa'  per
          azioni a capitale variabile con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni; 
                i-bis) "societa' di investimento  a  capitale  fisso"
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi; 
                i-ter)  "personale":  i  dipendenti  e   coloro   che
          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
                i-quater) societa' di investimento semplice (SiS): il
          FIA italiano costituito in  forma  di  Sicaf  che  gestisce
          direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte  le
          seguenti condizioni: 
                  1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni; 
                  2) ha per oggetto esclusivo l'investimento  diretto
          del patrimonio raccolto  in  PMI  non  quotate  su  mercati
          regolamentati di cui all'articolo 2  paragrafo  1,  lettera
          f),  primo  alinea,  del  regolamento  (UE)  2017/1129  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno  2017  che
          si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e
          di avvio dell'attivita',  in  deroga  all'articolo  35-bis,
          comma 1, lettera f); 
                  3) non ricorre alla leva finanziaria; 
                  4) dispone di un capitale  sociale  almeno  pari  a
          quello previsto dall'articolo 2327 del  codice  civile,  in
          deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c); 
                j) "fondo comune di investimento": l'Oicr  costituito
          in  forma  di  patrimonio  autonomo,  suddiviso  in  quote,
          istituito e gestito da un gestore; 
                k)  "Organismo   di   investimento   collettivo   del
          risparmio" (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
          del servizio di gestione collettiva del risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, inclusi  quelli  erogati,  a  favore  di  soggetti
          diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
          partecipazioni o altri beni mobili o immobili,  in  base  a
          una politica di investimento predeterminata; 
                k-bis) "Oicr aperto»: l'Oicr i cui partecipanti hanno
          il diritto di chiedere il rimborso delle quote o  azioni  a
          valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita'  e
          con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto  e
          dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; 
                k-ter)  "Oicr  chiuso":  l'Oicr  diverso  da   quello
          aperto; 
                l) "Oicr italiani": i fondi comuni d'investimento, le
          Sicav e le Sicaf; 
                m) "Organismi di investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari italiani" (OICVM italiani): il  fondo  comune  di
          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della direttiva 2009/65/CE; 
                m-bis)  "Organismi  di  investimento  collettivo   in
          valori  mobiliari  UE"  (OICVM  UE):  gli  Oicr  rientranti
          nell'ambito di  applicazione  della  direttiva  2009/65/CE,
          costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
                m-ter) «Oicr alternativo italiano" (FIA italiano): il
          fondo  comune  di  investimento,  la  Sicav  e   la   Sicaf
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE; 
                m-quater) "FIA italiano riservato": il  FIA  italiano
          la  cui   partecipazione   e'   riservata   a   investitori
          professionali e alle categorie di  investitori  individuate
          dal regolamento di cui all'articolo 39; 
                m-quinquies) "Oicr alternativi UE (FIA UE)": gli Oicr
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia; 
                m-sexies) "Oicr alternativi non UE (FIA non UE)": gli
          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato  non   appartenente
          all'UE; 
                m-septies) "fondo europeo  per  il  venture  capital"
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013; 
                m-octies) "fondo europeo per l'imprenditoria sociale"
          (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione  del
          regolamento (UE) n. 346/2013; 
                m-octies.1) "fondo di investimento  europeo  a  lungo
          termine"  (ELTIF):   l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di
          applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760; 
                m-octies.2) "fondo comune  monetario"  (FCM):  l'Oicr
          rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE)
          2017/1131; 
                m-novies)  "Oicr  feeder":  l'Oicr  che  investe   le
          proprie attivita'  totalmente  o  in  prevalenza  nell'Oicr
          master; 
                m-decies) "Oicr master": l'Oicr nel quale uno o  piu'
          Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le  proprie
          attivita'; 
                m-undecies) "clienti  professionali"  o  "investitori
          professionali":   i   clienti   professionali   ai    sensi
          dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies; 
                m-undecies.1) "Business  Angel":  gli  investitori  a
          supporto dell'innovazione che hanno  investito  in  maniera
          diretta o indiretta una somma pari ad  almeno  euro  40.000
          nell'ultimo triennio; 
                m-duodecies) "clienti al dettaglio o  investitori  al
          dettaglio": i  clienti  o  gli  investitori  che  non  sono
          clienti professionali o investitori professionali; 
                n) "gestione collettiva del risparmio":  il  servizio
          che si realizza  attraverso  la  gestione  di  Oicr  e  dei
          relativi rischi; 
                o) "societa' di gestione  del  risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
                o-bis)  "societa'  di  gestione  UE":   la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
                p) "gestore  di  FIA  UE"  (GEFIA  UE):  la  societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA; 
                q) "gestore  di  FIA  non  UE"  (GEFIA  non  UE):  la
          societa' autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE
          con sede legale in uno Stato non appartenente  all'UE,  che
          esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
                q-bis) "gestore": la Sgr, la Sicav  e  la  Sicaf  che
          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di
          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di
          EuVECA, il gestore di EuSEF,  il  gestore  di  ELTIF  e  il
          gestore di FCM; 
                q-ter) "depositario di Oicr": il soggetto autorizzato
          nel paese di origine dell'Oicr ad  assumere  l'incarico  di
          depositario; 
                q-quater) "depositario dell'Oicr master  o  dell'Oicr
          feeder": il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder
          ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un  Oicr  UE  o
          non UE, il soggetto autorizzato nello Stato  di  origine  a
          svolgere i compiti di depositario; 
                q-quinquies) "quote e azioni di Oicr": le  quote  dei
          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le
          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; 
                r)  "soggetti  abilitati":  le  Sim,  le  imprese  di
          investimento UE con succursale in  Italia,  le  imprese  di
          paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le  societa'  di
          gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
          GEFIA  UE  con  succursale  in  Italia,  i  GEFIA  non   UE
          autorizzati in Italia, i GEFIA non UE  autorizzati  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche'  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo
          previsto dall'articolo 106 del  T.U.  bancario,  le  banche
          italiane  e  le  banche  UE  con   succursale   in   Italia
          autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita'  di
          investimento; 
                r-bis) "Stato di origine della societa'  di  gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale; 
                r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
          cui l'OICR e' stato costituito; 
                r-ter.1)  "indice  di  riferimento"  o   "benchmark":
          l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3),  del
          regolamento (UE) 2016/1011; 
                r-ter.2) "amministratore di indici  di  riferimento":
          la persona  fisica  o  giuridica  di  cui  all'articolo  3,
          paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011; 
                r-quater) "rating del credito": un parere relativo al
          merito  creditizio  di  un'entita',  cosi'  come   definito
          dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a),  del  regolamento
          (CE) n. 1060/2009; 
                r-quinquies) "agenzia di  rating  del  credito":  una
          persona giuridica la cui attivita' include  l'emissione  di
          rating del credito a livello professionale; 
                s) "servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento":  le
          attivita'  e  i  servizi  elencati  nelle  sezioni  A  e  B
          dell'Allegato I  al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato dell'UE di origine; 
                t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
                u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari  e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
                v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio":  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100,  comma
          1, lettere b) e c); non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
                w)  "emittenti  quotati":  i  soggetti,  italiani   o
          esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti  finanziari
          quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel  caso  di
          ricevute  di  deposito  ammesse  alle  negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
          dei valori  mobiliari  rappresentati,  anche  qualora  tali
          valori non sono ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato; 
                w-bis)   soggetti   abilitati   alla    distribuzione
          assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti  nella
          sezione  d)   del   registro   unico   degli   intermediari
          assicurativi  di   cui   all'articolo   109   del   decreto
          legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea
          iscritti   nell'elenco   annesso   di   cui    all'articolo
          116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209  del
          2005, quali  le  banche,  le  societa'  di  intermediazione
          mobiliare  e  le  imprese  di  investimento,  anche  quando
          operano con i collaboratori  di  cui  alla  sezione  E  del
          registro  unico  degli  intermediari  assicurativi  di  cui
          all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005; 
                w-bis.1) "prodotto di  investimento  al  dettaglio  e
          assicurativo preassemblato" o "PRIIP": un prodotto ai sensi
          all'articolo  4,  numero  3),  del  regolamento   (UE)   n.
          1286/2014; 
                w-bis.2)  "prodotto   d'investimento   al   dettaglio
          preassemblato"  o  "PRIP":   un   investimento   ai   sensi
          dell'articolo  4,  numero  1),  del  regolamento  (UE)   n.
          1286/2014; 
                w-bis.3) "prodotto di investimento assicurativo":  un
          prodotto  ai  sensi  dell'articolo  4,   numero   2),   del
          regolamento  (UE)  n.  1286/2014.  Tale   definizione   non
          include: 1)  i  prodotti  assicurativi  non  vita  elencati
          all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i  contratti
          assicurativi vita,  qualora  le  prestazioni  previste  dal
          contratto siano dovute soltanto in caso di  decesso  o  per
          incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3)  i
          prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale,
          sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di  offrire
          all'investitore  un  reddito  durante  la  pensione  e  che
          consentono  all'investitore  di   godere   di   determinati
          vantaggi;   4)   i   regimi   pensionistici   aziendali   o
          professionali  ufficialmente  riconosciuti  che   rientrano
          nell'ambito di applicazione della  direttiva  2003/41/CE  o
          della  direttiva  2009/138/CE;  5)   i   singoli   prodotti
          pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede  un
          contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali  il
          lavoratore o il datore di  lavoro  non  puo'  scegliere  il
          fornitore o il prodotto pensionistico; 
                w-bis.4)  "ideatore  di  prodotti  d'investimento  al
          dettaglio preassemblati  e  assicurativi"  o  "ideatore  di
          PRIIP": un soggetto di cui all'articolo 4, numero  4),  del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                w-bis.5) "persona che vende un PRIIP": un soggetto di
          cui all'articolo 4, numero  5),  del  regolamento  (UE)  n.
          1286/2014; 
                w-bis.6) "investitore  al  dettaglio  in  PRIIP":  un
          cliente  ai  sensi  dell'articolo   4,   numero   6),   del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                w-bis.7)  "gestore  del  mercato":  il  soggetto  che
          gestisce  e/o  amministra   l'attivita'   di   un   mercato
          regolamentato   e   puo'   coincidere   con   il    mercato
          regolamentato stesso; 
                w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
          amministrato e/o gestito da un  gestore  del  mercato,  che
          consente o facilita l'incontro, al suo interno  e  in  base
          alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, in modo da dare luogo a  contratti  relativi  a
          strumenti    finanziari    ammessi    alla     negoziazione
          conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
          autorizzato e funziona regolarmente  e  conformemente  alla
          parte III; 
                w-quater) "emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come
          Stato membro d'origine": 
                  1) gli emittenti azioni ammesse  alle  negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                  2)  gli  emittenti  titoli  di  debito  di   valore
          nominale  unitario  inferiore  ad  euro  mille,  o   valore
          corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                  3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai  numeri
          1) e 2), aventi sede legale in uno Stato  non  appartenente
          all'Unione europea, che hanno scelto  l'Italia  come  Stato
          membro d'origine tra gli  Stati  membri  in  cui  i  propri
          valori mobiliari  sono  ammessi  alla  negoziazione  in  un
          mercato  regolamentato.  La  scelta  dello   Stato   membro
          d'origine resta valida salvo che l'emittente  abbia  scelto
          un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero  4-bis)
          e abbia comunicato tale scelta; 
                  4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
          di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o  i
          cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato italiano, che hanno  scelto  l'Italia
          come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere  un
          solo Stato membro d'origine. La  scelta  resta  valida  per
          almeno tre anni, salvo il caso in cui  i  valori  mobiliari
          dell'emittente non sono piu' ammessi alla  negoziazione  in
          alcun mercato regolamentato dell'Unione  europea,  o  salvo
          che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di
          cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera; 
                  4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui
          valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in
          un mercato regolamentato dello Stato membro  d'origine,  ma
          sono  stati  ammessi  alla  negoziazione  in   un   mercato
          regolamentato italiano o di altri Stati membri  e,  se  del
          caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno  scelto
          l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; 
                w-quater.1) "PMI": fermo  quanto  previsto  da  altre
          disposizioni  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti azioni quotate, che abbiano una  capitalizzazione
          di mercato  inferiore  ai  500  milioni  di  euro.  Non  si
          considerano PMI gli emittenti azioni  quotate  che  abbiano
          superato tale limite per tre anni  consecutivi.  La  Consob
          stabilisce con regolamento le disposizioni attuative  della
          presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono
          tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
          perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco
          delle PMI tramite il proprio sito internet; 
                w-quinquies)  "controparti  centrali":   i   soggetti
          indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni; 
                w-sexies)   "provvedimenti   di    risanamento":    i
          provvedimenti con cui sono disposte: 
                  1)  l'amministrazione  straordinaria,  nonche'   le
          misure adottate nel suo ambito; 
                  2)  le  misure  adottate  ai  sensi   dell'articolo
          60-bis.4; 
                  3) le misure,  equivalenti  a  quelle  indicate  ai
          punti  1  e  2,  adottate  da  autorita'  di  altri   Stati
          dell'Unione europea; 
                w-septies)   "depositari   centrali   di   titoli   o
          depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo  2,
          paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio  2014,
          relativo   al   miglioramento   del   regolamento    titoli
          nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli.». 
              - Il testo dell'art. 4 del citato  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998,  n.  58,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  4  (Collaborazione  tra  autorita'   e   segreto
          d'ufficio). - 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la  COVIP  e
          l'IVASS collaborano tra loro,  anche  mediante  scambio  di
          informazioni, al fine di agevolare le rispettive  funzioni.
          Dette  autorita'  non  possono  reciprocamente  opporsi  il
          segreto d'ufficio. 
              2. La Banca d'Italia e  la  Consob  collaborano,  anche
          mediante scambio di informazioni,  con  le  autorita'  e  i
          comitati che compongono il SEVIF e con  la  Banca  Centrale
          Europea (BCE) al fine di agevolare le rispettive  funzioni.
          Nei casi e  nei  modi  stabiliti  dalla  normativa  europea
          adempiono agli obblighi di comunicazione e di  cooperazione
          nei confronti di tali soggetti e delle  altre  autorita'  e
          istituzioni   indicate   dalle   disposizioni   dell'Unione
          europea. 
              2-bis. Ai fini indicati al comma  2,  la  Consob  e  la
          Banca  d'Italia  possono  concludere   con   le   autorita'
          competenti degli  Stati  membri  dell'Unione  europea,  con
          l'AESFEM e la BCE accordi di  collaborazione,  che  possono
          prevedere la delega reciproca di compiti di  vigilanza.  La
          Consob e la Banca d'Italia possono ricorrere  all'AESFEM  e
          all'ABE  per  la  risoluzione  delle  controversie  con  le
          autorita'  di  vigilanza  degli  altri  Stati   membri   in
          situazioni transfrontaliere. 
              2-ter. La  Consob  e'  il  punto  di  contatto  per  la
          ricezione delle richieste di  informazioni  provenienti  da
          autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea in
          materia di servizi e attivita' di  investimento  svolti  da
          soggetti abilitati, di sedi di negoziazione e di servizi di
          comunicazione dati. La Consob interessa la  Banca  d'Italia
          per gli aspetti di competenza di questa  ultima.  La  Banca
          d'Italia   trasmette   le   informazioni    contestualmente
          all'autorita' competente  dello  Stato  membro  dell'Unione
          europea che le ha richieste e alla Consob. 
              3. La Banca d'Italia e  la  CONSOB  possono  cooperare,
          anche mediante scambio di informazioni,  con  le  autorita'
          competenti degli Stati extracomunitari. 
              4. Le informazioni  ricevute  dalla  Banca  d'Italia  e
          dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere
          trasmesse a terzi ne'  ad  altre  autorita'  italiane,  ivi
          incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il
          consenso dell'autorita' che le ha fornite. 
              5. La Banca d'Italia  e  la  CONSOB  possono  scambiare
          informazioni: 
                a)  con  autorita'   amministrative   e   giudiziarie
          nell'ambito  di   procedimenti   di   liquidazione   o   di
          fallimento, in Italia o  all'estero,  relativi  a  soggetti
          abilitati; 
                b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei
          sistemi di indennizzo; 
                c)  con  le  controparti  centrali  e  i   depositari
          centrali; 
                d) con i gestori delle sedi di negoziazione, al  fine
          di garantire il regolare funzionamento delle sedi  da  essi
          gestite. 
              5-bis. Lo scambio  di  informazioni  con  autorita'  di
          Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme
          in materia di segreto di ufficio. 
              6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c)
          e d), possono essere rivelate a terzi con il  consenso  del
          soggetto  che  le  ha  fornite.  Si  puo'  prescindere  dal
          consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a
          obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale. 
              7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono  esercitare  i
          poteri a esse  assegnati  dall'ordinamento  anche  ai  fini
          della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle
          medesime. Le autorita' competenti  di  Stati  comunitari  o
          extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla
          CONSOB di effettuare  per  loro  conto,  secondo  le  norme
          previste nel presente decreto, un'indagine  sul  territorio
          dello Stato, nonche' di eseguire, per loro conto, notifiche
          sul territorio dello Stato  inerenti  ai  provvedimenti  da
          esse adottati. Le predette autorita' possono  chiedere  che
          venga consentito ad alcuni membri  del  loro  personale  di
          accompagnare il personale  della  Banca  d'Italia  e  della
          CONSOB durante l'espletamento dell'indagine. 
              8. Restano ferme le norme che disciplinano  il  segreto
          d'ufficio sulle  notizie,  i  dati  e  le  informazioni  in
          possesso della Banca d'Italia. 
              9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza  su
          base consolidata nei confronti di gruppi operanti  in  piu'
          Stati comunitari la  Banca  d'Italia,  nel  rispetto  delle
          condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione  europea
          e sulla  base  di  accordi  con  le  autorita'  competenti,
          definisce  forme   di   collaborazione   e   coordinamento,
          istituisce collegi di supervisori e  partecipa  ai  collegi
          istituiti da altre autorita'.  In  tale  ambito,  la  Banca
          d'Italia puo' concordare specifiche ripartizioni di compiti
          e deleghe di funzioni. 
              9-bis.  La  Banca  d'Italia,  se  nell'esercizio  della
          vigilanza consolidata verifica una situazione di emergenza,
          inclusa  una  situazione  descritta  all'articolo  18   del
          regolamento (UE) n. 1093/2010, o un'evoluzione negativa sui
          mercati, che possa compromettere la liquidita' del  mercato
          e la stabilita' del sistema finanziario in uno Stato membro
          dell'Unione europea in cui opera il gruppo  individuato  ai
          sensi dell'articolo 11, informa tempestivamente  l'ABE,  il
          CERS e le  pertinenti  autorita'  competenti,  tra  cui  la
          Consob, e comunica tutte le  informazioni  essenziali  allo
          svolgimento dei loro compiti. 
              10. Tutte le notizie,  le  informazioni  e  i  dati  in
          possesso della CONSOB in ragione  della  sua  attivita'  di
          vigilanza sono coperti  dal  segreto  d'ufficio  anche  nei
          confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi  i
          casi previsti  dalla  legge  per  le  indagini  relative  a
          violazioni sanzionate penalmente. 
              11. I dipendenti  della  CONSOB,  nell'esercizio  delle
          funzioni di vigilanza,  sono  pubblici  ufficiali  e  hanno
          l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte
          le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi
          di reato. 
              12. I  dipendenti  e  coloro  che  a  qualunque  titolo
          lavorano  o  hanno  lavorato  per  la  Consob,  nonche'   i
          consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si
          e' avvalsa, sono vincolati dal segreto d'ufficio. 
              13. Le pubbliche amministrazioni e  gli  enti  pubblici
          forniscono dati,  notizie  e  documenti  e  ogni  ulteriore
          collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle
          leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti. 
              13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di
          informazioni, con le autorita' competenti di  Stati  membri
          dell'Unione europea e con l'AESFEM, la Consob  e  la  Banca
          d'Italia stabiliscono con  il  Ministero  della  giustizia,
          anche sulla base di un protocollo d'intesa, le modalita' di
          acquisizione  delle  informazioni  relative  alle  sanzioni
          penali applicate dall'Autorita' giudiziaria, per i reati di
          cui all'articolo 2638 del codice  civile  e  agli  articoli
          166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis,  per  la  successiva
          comunicazione all'AESFEM, ai sensi  dell'articolo  195-ter,
          comma 1-bis. 
              13-ter. Per i medesimi fini di cui al  comma  13-bis  e
          fermo restando il  divieto  di  cui  all'articolo  329  del
          codice di procedura penale, la Consob e la  Banca  d'Italia
          possono richiedere informazioni  all'autorita'  giudiziaria
          procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali
          per i reati previsti dal comma 13-bis.». 
              - Il testo del comma 1,  lettera  a)  dell'art.  6  del
          citato decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «1. La Banca d'Italia, sentita  la  CONSOB,  disciplina
          con regolamento: 
                a) gli obblighi delle SIM,  delle  imprese  di  paesi
          terzi e delle SGR in materia di  adeguatezza  patrimoniale,
          contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e
          partecipazioni detenibili, nonche' l'informativa da rendere
          al pubblico sulle stesse materie e sul governo  societario,
          l'organizzazione amministrativa e  contabile,  i  controlli
          interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;». 
              - Il testo dell'art. 11 del citato decreto  legislativo
          24 febbraio 1998,  n.  58,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 11 (Composizione  del  gruppo).  -  1.  La  Banca
          d'Italia, sentita la Consob: 
                a) determina la nozione di gruppo rilevante  ai  fini
          della verifica dei requisiti previsti  dagli  articoli  19,
          comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f); 
                a-bis) individua le disposizioni di cui  al  Capo  II
          del  presente  Titolo   applicabili   alle   societa'   che
          controllano  una  Sim  o  una  societa'  di  gestione   del
          risparmio, individuate ai sensi della lettera b); 
                b) emana disposizioni volte a  individuare  l'insieme
          dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base  consolidata
          tra  quelli  esercenti  attivita'  bancaria  e  servizi  di
          investimento  o  di  gestione  collettiva  del   risparmio,
          nonche' altre attivita' finanziarie o attivita' connesse  e
          strumentali, come individuate ai  sensi  dell'articolo  59,
          comma 1, lettera b) e lettera c), del T.U.  bancario.  Tali
          soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti  a
          vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico: 
                  1) sono controllati, direttamente o indirettamente,
          da una SIM o da una societa' di gestione del risparmio; 
                  2) controllano, direttamente o indirettamente,  una
          SIM o una societa' di gestione del risparmio. 
              1-bis. Il gruppo individuato  ai  sensi  del  comma  1,
          lettera b), e' iscritto in un apposito  albo  tenuto  dalla
          Banca d'Italia. La capogruppo comunica tempestivamente alla
          Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione
          aggiornata. Copia della predetta comunicazione e' trasmessa
          dalla Banca d'Italia alla Consob.». 
              - Il testo dell'art. 19 del citato decreto  legislativo
          24 febbraio 1998,  n.  58,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 19 (Autorizzazione). - 1. La Consob,  sentita  la
          Banca   d'Italia,   autorizza,   entro   sei   mesi   dalla
          presentazione  della  domanda  completa,  l'esercizio   dei
          servizi e delle attivita' di investimento  da  parte  delle
          Sim, quando, in  conformita'  a  quanto  specificato  dalle
          pertinenti  norme  tecniche  di   regolamentazione   e   di
          attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della
          direttiva 2014/65/UE, ricorrono le seguenti condizioni: 
                a) sia adottata la forma di societa' per azioni; 
                b)  la  denominazione  sociale  comprenda  le  parole
          "societa' di intermediazione mobiliare"; 
                c) la sede  legale  e  la  direzione  generale  della
          societa' siano situate nel territorio della Repubblica; 
                d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
          a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia; 
                e) vengano fornite tutte le informazioni, compreso un
          programma di attivita', che indichi in particolare  i  tipi
          di operazioni previste e la struttura organizzativa; 
                f)   i   soggetti   che    svolgono    funzioni    di
          amministrazione, direzione  e  controllo  siano  idonei  ai
          sensi dell'articolo 13; 
                g)   i   titolari   delle   partecipazioni   indicate
          nell'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti e soddisfino
          i  criteri  stabiliti  ai  sensi  dell'articolo  14  e  non
          ricorrano   le   condizioni   per   il   divieto   previsto
          dall'articolo 15, comma 2; 
                h) la  struttura  del  gruppo  di  cui  e'  parte  la
          societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio
          della vigilanza  sulla  societa'  stessa  e  siano  fornite
          almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15,
          comma 5; 
                i) siano  rispettati,  per  la  gestione  di  sistemi
          multilaterali di negoziazione o di sistemi  organizzati  di
          negoziazione, gli ulteriori requisiti dettati  nella  parte
          III. 
              2. L'autorizzazione e'  negata  quando  dalla  verifica
          delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita
          la sana e prudente gestione, ne'  assicurata  la  capacita'
          dell'impresa di esercitare correttamente  i  servizi  o  le
          attivita' di investimento. 
              3. La Consob disciplina la procedura di  autorizzazione
          delle Sim. 
              3-bis. Le Sim  comunicano  alla  Consob  e  alla  Banca
          d'Italia    ogni    modifica     rilevante,     intervenuta
          successivamente all'autorizzazione, alle condizioni di  cui
          al comma 1. 
              3-ter. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina
          le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione di una Sim.  La
          Consob, sentita la Banca d'Italia, pronuncia  la  decadenza
          dall'autorizzazione qualora la Sim non  abbia  iniziato  lo
          svolgimento dei servizi e delle attivita' entro il  termine
          di un  anno  dal  rilascio  dall'autorizzazione  oppure  vi
          rinunci espressamente. 
              4. La Banca  d'Italia,  sentita  la  Consob,  autorizza
          l'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento da
          parte delle banche italiane e delle succursali italiane  di
          banche di paesi terzi, nonche' l'esercizio  dei  servizi  e
          delle attivita' indicati  nell'articolo  18,  comma  3,  da
          parte  di  intermediari   finanziari   iscritti   nell'albo
          previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario. 
              4-bis. La Banca d'Italia, sentita la Consob,  pronuncia
          la decadenza dall'autorizzazione qualora la banca non abbia
          iniziato lo svolgimento dei servizi e delle attivita' entro
          il termine di  un  anno  dal  rilascio  dall'autorizzazione
          oppure vi rinunci espressamente. 
              4-ter. I commi 3-ter e 4-bis si  applicano  anche  alle
          imprese di paesi terzi autorizzate ai sensi degli  articoli
          28 e 29-ter.». 
              -  Il  testo  dell'art.  20-bis  del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 20-bis  (Revoca  dell'autorizzazione).  -  1.  Le
          disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei
          casi in cui non ricorrano i presupposti per  l'applicazione
          degli articoli  57,  comma  1,  e  60-bis.4,  del  presente
          decreto,  nonche'  degli  articoli  17  e  20  del  decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180,  e  dell'articolo  80
          del T.U. bancario. 
              2.  La  Consob,  sentita  la  Banca  d'Italia,   revoca
          l'autorizzazione  all'esercizio   dei   servizi   e   delle
          attivita' d'investimento delle  Sim,  rilasciata  ai  sensi
          dell'articolo 19, quando: 
                a) l'esercizio  dei  servizi  e  delle  attivita'  di
          investimento e' interrotto da piu' di sei mesi; 
                b) l'autorizzazione  e'  stata  ottenuta  presentando
          false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; 
                c) vengono meno  le  condizioni  cui  e'  subordinata
          l'autorizzazione; 
              d) nel caso delle  Sim  di  classe  1,  non  sia  stata
          ottenuta l'autorizzazione prevista dall'articolo 20-bis.1. 
              3. La revoca dell'autorizzazione ai sensi del  comma  2
          costituisce causa di  scioglimento  della  societa'  quando
          riguarda tutti i servizi e attivita' di investimento al cui
          esercizio la Sim  e'  autorizzata.  Entro  sessanta  giorni
          dalla comunicazione del provvedimento  di  revoca,  la  Sim
          comunica alla Banca d'Italia e alla Consob il programma  di
          liquidazione della societa'. La Consob,  sentita  la  Banca
          d'Italia,  puo'  autorizzare,  anche  contestualmente  alla
          revoca,  l'esercizio  provvisorio  di  attivita'  ai  sensi
          dell'articolo 2487 del codice civile. L'organo  liquidatore
          trasmette riferimenti periodici sullo stato di  avanzamento
          della liquidazione alla Banca d'Italia e, per il periodo di
          eventuale esercizio provvisorio di attivita', alla  Consob.
          La Banca d'Italia vigila  sul  regolare  svolgimento  della
          procedura di liquidazione. Nei confronti delle societa'  in
          liquidazione  restano  fermi   i   poteri   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e della
          Consob previsti nel presente decreto. 
              4.  La  revoca  dell'autorizzazione  all'esercizio  dei
          servizi e delle attivita' d'investimento delle banche,  nei
          casi previsti dal comma 2, lettere a), b) e c), e' disposta
          dalla Banca d'Italia, sentita la Consob. 
              5. Il presente articolo si applica anche  alle  imprese
          di paesi terzi autorizzate ai sensi  degli  articoli  28  e
          29-ter.». 
              - Il testo dell'art. 27 del citato decreto  legislativo
          24 febbraio 1998,  n.  58,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 27 (Imprese di investimento dell'Unione europea).
          - 1. Le imprese di investimento  dell'UE  possono  prestare
          servizi e attivita' di investimento, con  o  senza  servizi
          accessori,  nell'esercizio  del  diritto  di   stabilimento
          mediante  succursali  o  agenti  collegati  stabiliti   nel
          territorio  della  Repubblica.  Il  primo  insediamento  e'
          preceduto  da  una  comunicazione  alla  Consob  da   parte
          dell'autorita'  competente  dello  Stato  di  origine,   in
          conformita' a quanto previsto dalle relative norme tecniche
          di  regolamentazione  e   di   attuazione   emanate   dalla
          Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE. La
          succursale o l'agente collegato  iniziano  l'attivita'  dal
          momento in cui ricevono apposita comunicazione dalla Consob
          ovvero,  in  caso  di  silenzio,  decorsi  due  mesi  dalla
          comunicazione alla Consob  da  parte  dell'autorita'  dello
          Stato membro di origine. 
              2. Le imprese di investimento dell'UE possono  prestare
          servizi e attivita' di investimento, con  o  senza  servizi
          accessori, nel territorio della  Repubblica  in  regime  di
          libera prestazione di servizi, anche avvalendosi di  agenti
          collegati stabiliti nello Stato membro d'origine,  i  quali
          non possono detenere denaro e/o  strumenti  finanziari  dei
          clienti o potenziali clienti del soggetto per cui  operano,
          a  condizione   che   la   Consob   sia   stata   informata
          dall'autorita'  competente  dello   Stato   d'origine,   in
          conformita' a quanto previsto dalle relative norme tecniche
          di regolamentazione e di attuazione indicate nel comma 1. 
              3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con
          regolamento le procedure relative alle eventuali  richieste
          di  modifica  da  parte  della  Consob  delle  disposizioni
          riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della
          Repubblica. 
              4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con
          regolamento l'autorizzazione all'esercizio di attivita' non
          ammesse al  mutuo  riconoscimento  comunque  effettuato  da
          parte delle imprese di investimento dell'UE nel  territorio
          della Repubblica. 
              4-bis. In deroga ai commi precedenti, alle  imprese  di
          investimento dell'UE che soddisfano  i  requisiti  previsti
          dall'articolo 4, paragrafo 1, punto  1),  lettera  b),  del
          regolamento (UE) n. 575/2013 si applica l'articolo  29-bis.
          Tali  imprese  sono  iscritte  in  una   sezione   speciale
          dell'elenco allegato all'albo previsto dall'articolo 20.». 
              - Il testo dell'art. 28 del citato decreto  legislativo
          24 febbraio 1998,  n.  58,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 28 (Imprese di paesi terzi diverse dalle banche).
          - 1. Lo stabilimento in Italia di succursali  da  parte  di
          imprese di paesi terzi diverse dalle banche e'  autorizzato
          dalla Consob, sentita la Banca  d'Italia.  L'autorizzazione
          e' subordinata: 
                a) alla sussistenza,  in  capo  alla  succursale,  di
          requisiti corrispondenti a  quelli  previsti  dall'articolo
          19, comma 1, lettere d) ed f); 
                b)  alla  trasmissione  di  tutte  le   informazioni,
          compresi  un  programma  di  attivita',  che  illustri   in
          particolare i tipi di operazioni previste  e  la  struttura
          organizzativa della succursale, specificate  ai  sensi  del
          comma 4; 
                c) all'autorizzazione, alla vigilanza e all'effettivo
          svolgimento nello Stato d'origine dei servizi  o  attivita'
          di investimento  e  dei  servizi  accessori  che  l'impresa
          istante  intende   prestare   in   Italia,   nonche'   alla
          circostanza  che   l'autorita'   competente   dello   Stato
          d'origine presti debita attenzione alle raccomandazioni del
          GAFI nel contesto delle azioni  contro  il  riciclaggio  di
          denaro e del contrasto al finanziamento del terrorismo; 
                d) all'esistenza di accordi di collaborazione tra  la
          Banca d'Italia, la Consob e le competenti  autorita'  dello
          Stato d'origine, comprendenti disposizioni disciplinanti lo
          scambio  di  informazioni,   allo   scopo   di   preservare
          l'integrita' del mercato e garantire  la  protezione  degli
          investitori; 
                e) all'esistenza di un  accordo  tra  l'Italia  e  lo
          Stato d'origine che rispetta pienamente  le  norme  di  cui
          all'articolo 26 del  Modello  di  Convenzione  fiscale  sul
          reddito e il patrimonio dell'OCSE e  assicura  un  efficace
          scambio  di  informazioni  in  materia  fiscale,   compresi
          eventuali accordi fiscali multilaterali; 
                f) all'adesione da parte dell'impresa istante  ad  un
          sistema  di   indennizzo   a   tutela   degli   investitori
          riconosciuto ai sensi dell'articolo 60, comma 2. 
              2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' negata se  non
          risulta   garantita   la   capacita'    della    succursale
          dell'impresa  di  paesi  terzi  diversa  dalla   banca   di
          rispettare gli obblighi alla stessa  applicabili  ai  sensi
          del  presente  decreto  o  contenuti  in  atti  dell'Unione
          europea direttamente applicabili. 
              3. Le imprese  di  paesi  terzi  diverse  dalle  banche
          possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o
          senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti
          professionali  su  richiesta  come  individuati  ai   sensi
          dell'articolo 6, comma 2-quinquies,  lettera  b),  e  comma
          2-sexies, lettera b), del presente  decreto  esclusivamente
          mediante stabilimento di succursali  nel  territorio  della
          Repubblica, in conformita' al comma 1. 
              4.  La  Consob,  sentita  la   Banca   d'Italia,   puo'
          disciplinare    le    condizioni    per     il     rilascio
          dell'autorizzazione allo svolgimento dei  servizi  e  delle
          attivita' di cui ai commi 1, 6 e 6-bis. 
              5. Alla prestazione in Italia di servizi e attivita' di
          investimento, con o senza servizi accessori, in  regime  di
          libera prestazione di servizi, nei confronti di controparti
          qualificate o di clienti professionali come individuati  ai
          sensi dell'articolo 6, comma  2-quinquies,  lettera  a),  e
          comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto, da  parte
          di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, si  applica
          il Titolo  VIII  del  regolamento  (UE)  n.  600/2014.  Con
          riguardo a queste imprese, la Consob e la  Banca  d'Italia,
          secondo  le  rispettive  attribuzioni,  sono  le  autorita'
          nazionali competenti ai sensi dell'articolo  46,  paragrafi
          6-bis e 6-ter, del medesimo regolamento. 
              6. Le imprese  di  paesi  terzi  diverse  dalle  banche
          possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o
          senza servizi accessori,  a  controparti  qualificate  o  a
          clienti   professionali   come   individuati    ai    sensi
          dell'articolo 6, comma 2-quinquies,  lettera  a),  e  comma
          2-sexies, lettera a), del  presente  decreto,  anche  senza
          stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica,
          in mancanza di una decisione della  Commissione  europea  a
          norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del  regolamento  (UE)
          n. 600/2014 oppure ove tale decisione non sia piu' vigente,
          sempreche' ricorrano le condizioni previste  dal  comma  1,
          lettere b), c), d) ed e), e venga presentato  un  programma
          concernente  l'attivita'  che  si  intende   svolgere   nel
          territorio della Repubblica. L'autorizzazione e' rilasciata
          dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. 
              6-bis. Il comma 6 si applica anche in presenza  di  una
          decisione della Commissione europea a  norma  dell'articolo
          47,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)   n.   600/2014,
          limitatamente ai servizi e alle attivita'  di  investimento
          in essa non inclusi. 
              7. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' indicare,
          in via generale, i servizi e le attivita' che, ai sensi dei
          commi 6 e 6-bis, le imprese di paesi  terzi  diverse  dalle
          banche non possono prestare nel territorio della Repubblica
          senza stabilimento di succursali. 
              7-bis. In deroga ai commi precedenti, alle  imprese  di
          paesi   terzi   che   soddisfano   i   requisiti   previsti
          dall'articolo 4, paragrafo 1, punto  1),  lettera  b),  del
          regolamento (UE) n. 575/2013 si applica l'articolo  29-ter.
          Tali  imprese  sono  iscritte  in  una   sezione   speciale
          dell'albo previsto dall'articolo 20.». 
              -  Il  testo  dell'art.  29-ter  del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 29-ter (Banche di paesi terzi). - 1. Nel caso  in
          cui sia previsto lo svolgimento di servizi o  attivita'  di
          investimento,   con   o   senza   servizi   accessori,   lo
          stabilimento in Italia di succursali da parte di banche  di
          paesi terzi e' autorizzato dalla Banca d'Italia, sentita la
          Consob, al ricorrere delle condizioni di  cui  all'articolo
          28, comma 1. Resta ferma l'applicazione degli articoli  13,
          14, comma 4, e 15, comma 4, del T.U. bancario. 
              2. L'autorizzazione e' negata se non risulta  garantita
          la capacita' della succursale della banca di paesi terzi di
          rispettare gli obblighi alla stessa  applicabili  ai  sensi
          del  presente  decreto  o  contenuti  in  atti  dell'Unione
          europea direttamente applicabili. 
              3. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi  e
          attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a
          clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta
          come  individuati   ai   sensi   dell'articolo   6,   comma
          2-quinquies, lettera b),  e  comma  2-sexies,  lettera  b),
          esclusivamente  mediante  stabilimento  di  succursali  nel
          territorio della Repubblica. 
              4.  La  Banca  d'Italia,  sentita   la   Consob,   puo'
          disciplinare    le    condizioni    per     il     rilascio
          dell'autorizzazione allo svolgimento dei  servizi  e  delle
          attivita' di cui ai commi 1, 6 e 6-bis. 
              5. Alla prestazione in Italia di servizi e attivita' di
          investimento, con o senza servizi accessori, in  regime  di
          libera prestazione di servizi nei confronti di  controparti
          qualificate o di clienti professionali come individuati  ai
          sensi dell'articolo 6, comma  2-quinquies,  lettera  a),  e
          comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto  da  parte
          di banche di paesi terzi si applicano le  disposizioni  del
          Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014. Con  riguardo
          a queste banche, la Consob e la Banca d'Italia, secondo  le
          rispettive  attribuzioni,  sono  le   autorita'   nazionali
          competenti ai sensi dell'articolo  46,  paragrafi  6-bis  e
          6-ter, del medesimo regolamento. 
              6. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi  e
          attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a
          controparti qualificate  o  a  clienti  professionali  come
          individuati ai sensi dell'articolo  6,  comma  2-quinquies,
          lettera a), e comma  2-sexies,  lettera  a),  del  presente
          decreto  anche  senza  stabilimento   di   succursali   nel
          territorio della Repubblica, in mancanza di  una  decisione
          della  Commissione  europea  a  norma   dell'articolo   47,
          paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014,  oppure  ove
          tale decisione non sia piu' vigente,  sempreche'  ricorrano
          le condizioni previste dall'articolo 28, comma  1,  lettere
          b),  c),  d)  ed  e),  e  venga  presentato  un   programma
          concernente  l'attivita'  che  si  intende   svolgere   nel
          territorio della Repubblica. L'autorizzazione e' rilasciata
          dalla Banca d'Italia, sentita la Consob. 
              6-bis. Il comma 6 si applica anche in presenza  di  una
          decisione della Commissione europea a  norma  dell'articolo
          47,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)   n.   600/2014,
          limitatamente ai servizi e alle attivita'  di  investimento
          in essa non inclusi. 
              7. La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' indicare,
          in via generale, i servizi e le attivita' che le banche  di
          paesi terzi, ai sensi dei commi  6  e  6-bis,  non  possono
          prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento
          di succursali.». 
              -  Il  testo  dell'art.  55-bis  del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 55-bis (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
          Capo si applica ai seguenti soggetti: 
                a) le Sim di classe 1; 
                b) le Sim aventi sede legale in  Italia,  diverse  da
          quelle indicate alla lettera a), che prestano  il  servizio
          di  negoziazione  per  conto  proprio  o  il  servizio   di
          assunzione a fermo di strumenti finanziari e, in aggiunta o
          alternativa, collocamento  di  strumenti  finanziari  sulla
          base   di   un   impegno   irrevocabile    nei    confronti
          dell'emittente; 
              c) (abrogata). 
              2.  Ai  fini  del  presente  Capo   si   applicano   le
          definizioni contenute nell'articolo 69-bis del Testo  unico
          bancario. 
              2-bis. La Banca d'Italia applica  le  disposizioni  del
          presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto  previsto
          dall'articolo 6-bis del Testo Unico Bancario e nel rispetto
          delle competenze attribuite alla Banca Centrale  Europea  e
          al Comitato di Risoluzione Unico. Ai fini dell'applicazione
          del presente  Capo,  nel  caso  di  Sim  di  classe  1,  le
          disposizioni riferite al gruppo ai sensi  dell'articolo  11
          si intendono riferite al gruppo ai sensi  dell'articolo  60
          del Testo Unico Bancario e le  disposizioni  riferite  alla
          societa' posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo
          11  si  intendono  riferite  alla   capogruppo   ai   sensi
          dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario. 
              3. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative  del
          presente Capo,  anche  per  tenere  conto  di  orientamenti
          dell'ABE.». 
              -  Il  testo   dell'art.   55-quinquies   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
          premesse, cosi' recita: 
              «Art. 55-quinquies (Intervento precoce)   
              In vigore dal 26 agosto 2017 
              1. La Banca d'Italia puo',  sentita  la  Consob  per  i
          profili di competenza, disporre  le  misure  indicate  agli
          articoli 69-noviesdecies e 69-vicies-semel del Testo  unico
          bancario nei confronti di una Sim o di una  societa'  posta
          al vertice di  un  gruppo  ai  sensi  dell'articolo  11  al
          ricorrere   dei    presupposti    indicati    dall'articolo
          69-octiesdecies del Testo unico bancario.  A  tal  fine  la
          Banca d'Italia esercita i poteri  indicati  dagli  articoli
          6-bis, commi 1, 2, 3, 11; 6-ter, commi 1, 5, 6, 7, 8; e 12,
          comma 5. Le misure sono adottate su proposta  della  Consob
          quando  le  violazioni  riguardano  disposizioni  sul   cui
          rispetto questa vigila. 
              2. Alle Sim  disciplinate  dal  presente  Capo  non  si
          applica l'articolo 56-bis.». 
              - Il testo dell'art. 56 del citato decreto  legislativo
          24 febbraio 1998,  n.  58,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 56 (Amministrazione straordinaria). - 1. La Banca
          d'Italia, di propria iniziativa  o  su  proposta  formulata
          dalla  Consob  nell'ambito  delle  sue   competenze,   puo'
          disporre lo  scioglimento  degli  organi  con  funzione  di
          amministrazione e di controllo delle Sim, delle societa' di
          gestione del risparmio, delle Sicav e delle Sicaf quando: 
                a) risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione
          ovvero gravi  violazioni  delle  disposizioni  legislative,
          amministrative o statutarie che  ne  regolano  l'attivita',
          sempre  che  gli   interventi   indicati   dagli   articoli
          55-quinquies  o  56-bis,   ove   applicabili,   non   siano
          sufficienti per porre rimedio alla situazione; 
                b) siano previste gravi perdite del patrimonio  della
          societa'; 
                c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata
          dagli organi amministrativi o dall'assemblea  straordinaria
          ovvero dal  commissario  nominato  ai  sensi  dell'articolo
          7-sexies). 
              2. Il provvedimento previsto dal comma  1  puo'  essere
          adottato anche nei confronti delle succursali  italiane  di
          imprese di paesi terzi diverse dalle banche e di GEFIA  non
          UE autorizzati in Italia:  in  tale  ipotesi  i  commissari
          straordinari e il comitato  di  sorveglianza  assumono  nei
          confronti delle succursali stesse i poteri degli organi  di
          amministrazione e di controllo dell'impresa. 
              3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti
          a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano,
          in quanto compatibili, gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e  5,
          71, 72, 73,  74,  75,  75-bis  e  77-bis  del  Testo  unico
          bancario, intendendosi le  suddette  disposizioni  riferite
          agli investitori in luogo dei depositanti, alle  SIM,  alle
          imprese di paesi terzi diverse dalle banche, alle  societa'
          di gestione del risparmio, alle  Sicav,  alle  Sicaf  e  ai
          GEFIA non UE autorizzati in Italia in luogo delle banche, e
          l'espressione   "strumenti   finanziari"   riferita    agli
          strumenti finanziari e al denaro. 
              4. Alle SIM, alle societa' di gestione  del  risparmio,
          alle Sicav e alle Sicaf non si applica il titolo  IV  della
          legge fallimentare. 
              4-bis. La procedura disciplinata dal presente  articolo
          trova applicazione anche nei confronti della societa' posta
          al vertice del gruppo di Sim ai sensi  dell'articolo  11  e
          delle altre componenti del gruppo, nonche', nel caso di Sim
          di classe  1,  nei  confronti  della  capogruppo  ai  sensi
          dell'articolo 60 del Testo Unico  Bancario  e  delle  altre
          componenti del gruppo. Si applicano gli articoli  98,  100,
          102, 103, 104, 105 del  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993,  n.  385,  intendendosi  le   suddette   disposizioni
          riferite alle Sim in luogo delle banche, nonche', nel  caso
          di Sim diverse da quelle di classe 1, alla  societa'  posta
          al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo  11  in  luogo
          della capogruppo. Salvo che per le  Sim  di  classe  1,  il
          riferimento all'articolo  64  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385,  contenuto  nell'articolo  105  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  si  intende
          effettuato all'articolo 11 del presente decreto.». 
              - Il testo dell'art. 57 del citato decreto  legislativo
          24 febbraio 1998,  n.  58,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 57 (Liquidazione coatta amministrativa). - 1.  Il
          Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta  della
          Banca d'Italia o della CONSOB, nell'ambito delle rispettive
          competenze,   puo'   disporre   con   decreto   la   revoca
          dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'   e   la
          liquidazione  coatta  amministrativa   delle   SIM,   delle
          societa' di gestione del risparmio,  delle  Sicav  e  delle
          Sicaf, anche  quando  ne  sia  in  corso  l'amministrazione
          straordinaria  ovvero  la  liquidazione  secondo  le  norme
          ordinarie, qualora  le  irregolarita'  nell'amministrazione
          ovvero  le  violazioni  delle   disposizioni   legislative,
          amministrative  o  statutarie   o   le   perdite   previste
          dall'articolo  56  siano  di  eccezionale   gravita'.   Nei
          confronti delle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma  1,
          la liquidazione e'  disposta  se  ricorrono  i  presupposti
          indicati  all'articolo  17  del  [decreto  legislativo   16
          novembre 2015, n. 180], ma  non  sussiste  quella  indicata
          all'articolo  20  del  medesimo  decreto  per  disporre  la
          risoluzione. 
              2. La liquidazione coatta puo' essere disposta  con  il
          medesimo procedimento previsto  dal  comma  1,  su  istanza
          motivata  degli   organi   amministrativi,   dell'assemblea
          straordinaria,   del   commissario   nominato   ai    sensi
          dell'articolo 7-sexies, dei commissari straordinari  o  dei
          liquidatori. 
              3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti
          a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano,
          in quanto compatibili, l'articolo 80, comma da 3 a 6, e gli
          articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6  e
          7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91, a eccezione  dei  commi
          1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93, 94 e  97  del  Testo  unico
          bancario, intendendosi le  suddette  disposizioni  riferite
          alle Sim, alle societa' di  gestione  del  risparmio,  alle
          Sicav, alle Sicaf in luogo delle  banche,  e  l'espressione
          "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e
          al denaro. Ai fini dell'applicazione  dell'articolo  92-bis
          del Testo unico bancario  alle  societa'  di  gestione  del
          risparmio,  le  disposizioni  ivi  contenute  relative   ai
          clienti  iscritti  nella  sezione  separata  si   intendono
          riferite ai fondi o ai comparti gestiti dalla societa'. 
              3-bis. Se e' disposta la  liquidazione  coatta  di  una
          societa'  di   gestione   del   risparmio,   i   commissari
          liquidatori provvedono alla liquidazione  o  alla  cessione
          dei fondi  da  questa  gestiti  e  dei  relativi  comparti,
          esercitando a tali fini i poteri di  amministrazione  degli
          stessi. Si applicano, in quanto compatibili,  gli  articoli
          83, 84, comma 3, 86, ad eccezione dei  commi  6  e  7,  87,
          commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei  commi  1-bis,
          2, 3 e 11-bis, 92, 92-bis,  93  e  94  del  T.U.  bancario,
          nonche' i commi 4 e 5 del presente articolo. I partecipanti
          ai fondi o ai comparti hanno  diritto  esclusivamente  alla
          ripartizione del residuo netto di  liquidazione  in  misura
          proporzionale  alle  rispettive  quote  di  partecipazione;
          dalla data  dell'emanazione  del  decreto  di  liquidazione
          coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi  del
          fondo. 
              4.  I  commissari,  trascorso   il   termine   previsto
          dall'articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre  i
          trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori,
          depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli
          aventi diritto, nella cancelleria del tribunale  del  luogo
          dove la SIM, la societa'  di  gestione  del  risparmio,  la
          Sicav e la Sicaf hanno la  sede  legale,  gli  elenchi  dei
          creditori ammessi, indicando  i  diritti  di  prelazione  e
          l'ordine degli stessi, dei titolari  dei  diritti  indicati
          nel comma 2 del predetto  articolo,  nonche'  dei  soggetti
          appartenenti alle medesime categorie cui e' stato negato il
          riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla
          restituzione  degli  strumenti  finanziari  e  del   denaro
          relativi ai  servizi  e  attivita'  previsti  dal  presente
          decreto sono iscritti in apposita e separata sezione  dello
          stato passivo.  Il  presente  comma  si  applica  in  luogo
          dell'articolo 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario. 
              5. Possono proporre  opposizione  allo  stato  passivo,
          relativamente  alla   propria   posizione   e   contro   il
          riconoscimento dei diritti in favore dei  soggetti  inclusi
          negli elenchi indicati nella disposizione del  comma  4,  i
          soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o
          in  parte,  entro   15   giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione prevista dall'articolo 86, comma 8, del  T.U.
          bancario e i  soggetti  ammessi  entro  lo  stesso  termine
          decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto
          dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo
          dell'articolo 87, comma 1, del T.U. bancario. 
              6.  Se  il   provvedimento   di   liquidazione   coatta
          amministrativa  riguarda  una  SICAV   o   una   Sicaf,   i
          commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai
          soci il numero e  la  specie  delle  azioni  risultanti  di
          pertinenza di ciascuno secondo le scritture e  i  documenti
          della societa'. 
              6-bis. Qualora le attivita' del fondo  o  del  comparto
          non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e
          non sussistano ragionevoli prospettive che tale  situazione
          possa essere superata,  uno  o  piu'  creditori  o  la  SGR
          possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del
          luogo in cui la  SGR  ha  la  sede  legale.  Il  tribunale,
          sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti  legali  della
          SGR, quando ritenga fondato  il  pericolo  di  pregiudizio,
          dispone la liquidazione del fondo con  sentenza  deliberata
          in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca  d'Italia
          nomina uno  o  piu'  liquidatori,  che  provvedono  secondo
          quanto disposto dal comma 3-bis,  nonche'  un  comitato  di
          sorveglianza  composto  da  tre  membri,   che   nomina   a
          maggioranza di voti il proprio presidente;  possono  essere
          nominati liquidatori anche SGR  o  enti.  Il  provvedimento
          della Banca  d'Italia  e'  pubblicato  per  estratto  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana.  Si  applica
          agli organi liquidatori, in quanto compatibile,  l'articolo
          84, ad eccezione del comma 5, del Testo Unico bancario.  Se
          la SGR che gestisce il fondo e' successivamente  sottoposta
          a  liquidazione   coatta   amministrativa,   i   commissari
          liquidatori della SGR assumono l'amministrazione del  fondo
          sulla base di una  situazione  dei  conti  predisposta  dai
          liquidatori del fondo stesso. Le  indennita'  spettanti  ai
          liquidatori e ai componenti  il  comitato  di  sorveglianza
          sono determinate dalla Banca d'Italia in  base  ai  criteri
          dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione. 
              6-bis.1. Qualora il fondo o il  comparto  sottoposto  a
          liquidazione ai sensi del comma 6-bis sia privo di  risorse
          liquide   o   queste   siano   stimate   dai    liquidatori
          insufficienti a soddisfare i crediti in  prededuzione  fino
          alla chiusura della liquidazione, i liquidatori pagano, con
          priorita' rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili,
          le   spese   necessarie   per   il   funzionamento    della
          liquidazione, le indennita' e le spese per  lo  svolgimento
          dell'incarico  degli  organi  liquidatori,  le  spese   per
          l'accertamento del  passivo,  per  la  conservazione  e  il
          realizzo  dell'attivo,  per  l'esecuzione  di   riparti   e
          restituzioni e per la chiusura della  liquidazione  stessa,
          utilizzando  dapprima  le  risorse  liquide   eventualmente
          disponibili della liquidazione, e  poi  le  somme  messe  a
          disposizione dalla societa' di gestione del  risparmio  che
          gestisce il fondo o il comparto. Le somme anticipate  dalla
          SGR sono recuperate sulle risorse liquide  della  procedura
          che  si  rendano  successivamente  disponibili,   dopo   il
          pagamento degli altri crediti prededucibili. Se la  SGR  e'
          sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ed e' priva
          di risorse liquide o queste  sono  stimate  dai  commissari
          insufficienti a soddisfare le spese e le indennita' di  cui
          al primo periodo del presente comma, al fondo o al comparto
          si applica, in quanto compatibile,  l'articolo  92-bis  del
          Testo Unico bancario. 
              6-ter. La procedura disciplinata dal presente  articolo
          trova applicazione anche nei confronti della societa' posta
          al vertice del gruppo di Sim ai sensi  dell'articolo  11  e
          delle altre componenti del gruppo, nonche', nel caso di Sim
          di classe  1,  nei  confronti  della  capogruppo  ai  sensi
          dell'articolo 60 del Testo Unico  Bancario  e  delle  altre
          componenti   del    gruppo.    La    liquidazione    coatta
          amministrativa della  capogruppo  e'  disposta  qualora  le
          irregolarita'  nell'amministrazione  ovvero  le  violazioni
          delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
          o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale
          gravita'  nonche'  quando  le  inadempienze  nell'esercizio
          dell'attivita' prevista  dall'articolo  61,  comma  4,  del
          Testo Unico bancario siano di eccezionale gravita'. In caso
          di gruppo in cui sia inclusa una Sim indicata  all'articolo
          55-bis, comma  1,  la  liquidazione  coatta  amministrativa
          della capogruppo e' disposta se ricorrono i presupposti  di
          cui all'articolo 99, comma 2, del Testo  Unico  bancario  e
          alle  altre  componenti  del  gruppo  si  applica  altresi'
          l'articolo 102-bis del Testo Unico bancario. Si  applicano,
          in ogni caso, gli articoli 99, commi 3, 4, e 5,  101,  102,
          103, 104, e 105 del Testo Unico bancario,  intendendosi  le
          suddette disposizioni riferite  alle  Sim  in  luogo  delle
          banche, nonche', nel caso  di  Sim  diverse  da  quelle  di
          classe 1, alla societa' posta  al  vertice  del  gruppo  ai
          sensi dell'articolo 11 in luogo della capogruppo. Salvo che
          per le Sim di classe 1, il riferimento all'articolo 64  del
          Testo Unico bancario, contenuto nell'articolo 105 del Testo
          Unico bancario, si intende effettuato all'articolo  11  del
          presente decreto.». 
              -  Il  testo  dell'art.  60-bis.1  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  60-bis.1  (Ambito  di  applicazione).  -  1.  Il
          presente Capo si applica  alle  Sim  indicate  all'articolo
          55-bis, comma 1, e alle succursali italiane di  imprese  di
          paesi terzi diverse dalle banche che svolgono le  attivita'
          indicate dal medesimo articolo, se non rientrano nel  campo
          di applicazione del decreto. 
              2. Le Sim  che  rientrano  nel  campo  di  applicazione
          previsto dall'articolo 2 del decreto sono  equiparate  alle
          banche ai fini dell'applicazione del decreto medesimo. 
              3. In relazione  a  quanto  disciplinato  dal  presente
          Capo, e anche in deroga agli articoli 1, 2, 3, 4,  4-bis  e
          4-ter, si applicano gli articoli 3, 4, 5 e 6  del  decreto,
          nonche'  le  definizioni  contenute  nell'articolo  1   del
          medesimo decreto. 
              4. Quando nel presente capo si fa rinvio a disposizioni
          del  decreto,  le  disposizioni  riferite  alle  banche  si
          intendono riferite alle Sim e, salvo  che  per  le  Sim  di
          classe 1, quelle  riferite  alla  capogruppo  si  intendono
          riferite alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi
          dell'articolo 11. 
              4-bis. La Banca d'Italia applica  le  disposizioni  del
          presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto  previsto
          dall'articolo 6-bis del  decreto  legislativo  16  novembre
          2015, n. 180, e nel rispetto  delle  competenze  attribuite
          alla Banca Centrale Europea e al  Comitato  di  Risoluzione
          Unico. Ai fini dell'applicazione  del  presente  Capo,  nel
          caso di Sim di classe 1, le disposizioni riferite al gruppo
          ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite  al  gruppo
          ai sensi dell'articolo 60 del Testo  Unico  Bancario  e  le
          disposizioni riferite alla societa' posta  al  vertice  del
          gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite alla
          capogruppo  ai  sensi  dell'articolo  60  del  Testo  Unico
          Bancario.». 
              -  Il  testo  dell'art.  60-bis.3  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 60-bis.3 (Risolvibilita'). - 1. La Banca d'Italia
          valuta se una  Sim  non  facente  parte  di  un  gruppo  e'
          risolvibile secondo quanto previsto  dall'articolo  12  del
          decreto legislativo  16  novembre  2015,  n.  180  e  dalle
          disposizioni da esso richiamate. 
              2. La Banca d'Italia valuta se un gruppo individuato ai
          sensi  dell'articolo  11  e'  risolvibile,  quando  ne   e'
          l'autorita' di risoluzione di gruppo, nei  casi  e  secondo
          quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 16
          novembre  2015,  n.  180  e  dalle  disposizioni  da   esso
          richiamate. 
              3. Se, a seguito della valutazione effettuata ai  sensi
          dei commi 1 e 2,  risultano  impedimenti  sostanziali  alla
          risolvibilita' di una Sim o di un gruppo, la Banca d'Italia
          procede secondo quanto previsto dagli articoli 14, 15 e  16
          del  decreto  legislativo  16  novembre   2015,   n.   180,
          adottando,  ove  opportuno,  le  misure  ivi  disciplinate,
          sentita la Consob per i profili di competenza. 
              3.bis. Alle Sim si applica la disciplina del  requisito
          minimo di passivita' soggette a bail-in prevista  dal  Capo
          II bis del Titolo II del decreto  legislativo  16  novembre
          2015, n. 180. 
              3-ter. Ai fini del comma 3-bis, con riguardo  alle  Sim
          aventi sede legale in Italia diverse dalle Sim di classe  1
          e di classe 1-minus: 
                a)   i   riferimenti   ai   requisiti    disciplinati
          dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del  regolamento
          (UE) n. 575/2013,  contenuti  nel  decreto  legislativo  16
          novembre 2015, n. 180, si  intendono  effettuati  a  quelli
          disciplinati dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento
          (UE) 2019/2033; 
                b) i riferimenti all'esposizione al rischio calcolata
          ai sensi dell'articolo 92,  paragrafo  3,  del  regolamento
          (UE) n. 575/2013,  contenuti  nel  decreto  legislativo  16
          novembre 2015, n. 180, si intendono effettuati ai requisiti
          previsti dall'articolo 11,  paragrafo  1,  del  regolamento
          (UE) 2019/2033, moltiplicati per 12,5; 
                c) i riferimenti al requisito di capitale  vincolante
          di secondo pilastro stabilito in  base  alla  normativa  di
          recepimento   dell'articolo   104   bis   della   direttiva
          2013/36/UE si intendono effettuati  a  quelli  disciplinati
          dalla  normativa  di  recepimento  dell'articolo  40  della
          direttiva (UE) 2019/2034.». 
              -  Il  testo  dell'art.  60-bis.4  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  60-bis.4  (Risoluzione  e  altre  procedure   di
          gestione delle crisi) - 1. Alle Sim si applicano  i  Titoli
          IV e VI, nonche' gli articoli 99, 102, 103, 104 e  105  del
          decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Alle  Sim  di
          classe 1 si applica  altresi'  il  Titolo  V  del  medesimo
          decreto legislativo. I provvedimenti, indicati all'articolo
          20 del medesimo decreto legislativo, con cui e' disposta la
          riduzione  o   la   conversione   di   azioni,   di   altre
          partecipazioni e di strumenti di capitale, o l'avvio  della
          risoluzione sono adottati sentita la Consob per  i  profili
          di competenza. 
              1-bis. In deroga a quanto previsto dagli  articoli  19,
          comma 2, e 20, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre
          2015, n.  180,  la  sussistenza  dei  presupposti  previsti
          dall'articolo  17,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  nonche'
          dell'interesse pubblico di cui all'articolo  20,  comma  2,
          del medesimo decreto e' accertata dalla Banca d'Italia. 
              2. Ai fini del comma 1,  i  riferimenti  contenuti  nel
          decreto  legislativo  16  novembre  2015,   n.   180   alla
          disciplina  del  Testo  unico  bancario   in   materia   di
          amministrazione    straordinaria,    liquidazione    coatta
          amministrativa e,  salvo  che  per  le  Sim  di  classe  1,
          acquisto  di  partecipazioni   qualificate   si   intendono
          effettuati alle corrispondenti  disposizioni  del  presente
          decreto legislativo.». 
              - Il testo dell'art. 190 del citato decreto legislativo
          24 febbraio 1998,  n.  58,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 190 (Sanzioni amministrative pecuniarie  in  tema
          di disciplina degli intermediari). - 1. Salvo che il  fatto
          costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, nei confronti
          dei soggetti abilitati, delle holding di investimento  come
          definite  all'articolo  4,  paragrafo  1,  punto  23,   del
          regolamento   (UE)    2019/2033,    delle    societa'    di
          partecipazione finanziaria mista come definite all'articolo
          4, paragrafo 1, punto 40,  del  medesimo  regolamento,  dei
          depositari   e   dei   soggetti   ai   quali   sono   state
          esternalizzate funzioni operative essenziali  o  importanti
          si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
          per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
          euro cinque milioni e  il  fatturato  e'  determinabile  ai
          sensi  dell'articolo  195,  comma  1-bis,  per  la  mancata
          osservanza degli articoli 6;  6-bis;  6-ter;  7,  commi  2,
          2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis,  comma  5;  7-ter;  9;  12;
          12-bis; 13, comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e 4-bis; 24, commi
          1 e 1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 26, commi  1,  3  e  4;  27,
          commi 1 e 3; 28, comma 4;  29;  29-bis,  comma  1;  29-ter,
          comma 4; 30, comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6  e
          7; 32, comma 2; 33, comma 4; 35-bis,  comma  6;  35-novies;
          35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39;  40,
          commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi
          2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1,  3  e  4;
          43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46,
          commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter; 55-quater;
          55-quinquies;  ovvero   delle   disposizioni   generali   o
          particolari emanate in base ai medesimi articoli. 
              1-bis. 
              1-bis.1 Chiunque eserciti  l'attivita'  di  gestore  di
          portale in assenza dell'iscrizione  nel  registro  previsto
          dall'articolo  50-quinquies  e'  punito  con  la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro cinquemila  fino  a  euro
          cinque  milioni.  Se  la  violazione  e'  commessa  da  una
          societa' o un ente, si  applica  nei  confronti  di  questi
          ultimi  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da   euro
          trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
          per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
          euro cinque milioni e  il  fatturato  e'  determinabile  ai
          sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. 
              2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica: 
                a) alle banche non autorizzate  alla  prestazione  di
          servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non
          osservino le disposizioni dell'articolo 25-bis e di  quelle
          emanate in base ad esse; 
                b)   ai   soggetti   abilitati   alla   distribuzione
          assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni
          previste dall'articolo  25-ter,  commi  1  e  2,  e  quelle
          emanate in base ad esse; 
                c) ai depositari  centrali  che  prestano  servizi  o
          attivita'  di  investimento   per   la   violazione   delle
          disposizioni del presente decreto richiamate  dall'articolo
          79-noviesdecies.1. 
              2-bis. La medesima sanzione prevista  dal  comma  1  si
          applica 
                a) ai  gestori  dei  fondi  europei  per  il  venture
          capital (EuVECA), in caso di violazione delle  disposizioni
          previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  e  13
          del  regolamento  (UE)  n.  345/2013   e   delle   relative
          disposizioni attuative; 
                b) ai gestori dei fondi europei  per  l'imprenditoria
          sociale (EuSEF), in caso di violazione  delle  disposizioni
          previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  12,  13,
          14 del  regolamento  (UE)  n.  346/2013  e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
                b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso  di
          violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE)
          n. 231/2013 della  Commissione,  del  regolamento  (UE)  n.
          2015/760, e delle relative disposizioni attuative; 
                b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM,  in  caso
          di violazione delle disposizioni del  regolamento  delegato
          (UE)  n.  438/2016  della  Commissione  e  delle   relative
          disposizioni attuative; 
                b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA,  in  caso  di
          violazione  delle   disposizioni   dell'articolo   13   del
          regolamento (UE) 2015/2365 e  delle  relative  disposizioni
          attuative; 
                b-quinquies) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di
          violazione  delle   disposizioni   del   regolamento   (UE)
          2017/1131 e delle relative disposizioni attuative. 
              2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma  1  si
          applica anche in caso di inosservanza delle norme  tecniche
          di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti
          di cui al comma 2-bis, lettere a),  b),  b-bis),  b-ter)  e
          b-quinquies), emanate dalla Commissione  europea  ai  sensi
          degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010. 
              2-ter. 
              2-quater. La medesima sanzione prevista al comma  1  si
          applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2,  3
          e 5, del regolamento (UE) n.  1031/2010  e  delle  relative
          disposizioni di attuazione nei confronti di: 
                a) Sim e banche  italiane  autorizzate  a  presentare
          offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei
          gas a effetto serra per conto dei  loro  clienti  ai  sensi
          dell'articolo 20-ter; 
                b) soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica
          che  beneficiano  dell'esenzione   prevista   dall'articolo
          4-terdecies, comma 1, lettera l), autorizzate a  presentare
          offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei
          gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 20-ter. 
              2-quinquies.  La  Consob  applica  nei  confronti   dei
          soggetti abilitati la sanzione prevista  dal  comma  1  per
          l'inosservanza dell'articolo 25-quater. 
              2-sexies. La medesima sanzione prevista al comma  1  si
          applica alle Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19  che
          soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4,  paragrafo
          1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE)  n.  575/2013
          e, fuori dal caso previsto dall'articolo 20-bis.1, comma 3,
          svolgono  uno  dei   servizi   di   investimento   indicati
          nell'Allegato I, Sezione A, numeri  3)  e  6),  in  assenza
          dell'autorizzazione prevista dall'articolo 20-bis.1. 
              3. Si  applica  l'articolo  187-quinquiesdecies,  comma
          1-quater. 
              3-bis.   I   soggetti   che   svolgono   funzioni    di
          amministrazione,  direzione  o   controllo   nei   soggetti
          abilitati, i quali non osservano le  disposizioni  previste
          dall'articolo  6,  comma  2-bis,  ovvero  le   disposizioni
          generali o particolari emanate in base  al  medesimo  comma
          dalla  Banca  d'Italia,  sono  puniti   con   la   sanzione
          amministrativa   pecuniaria   da   cinquantamila   euro   a
          cinquecentomila euro. 
              4.». 
              -  Il  testo  dell'art.  194-ter  del  citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  194-ter  (Sanzioni   amministrative   pecuniarie
          relative alle violazioni delle  disposizioni  previste  dal
          regolamento (UE) n. 575/2013, dagli atti delegati  e  dalle
          norme tecniche di regolamentazione e  di  attuazione  della
          direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013). -
          1. Nelle materie  a  cui  si  riferiscono  le  disposizioni
          richiamate agli articoli 189,  190,  190.3  e  190-bis,  le
          sanzioni ivi previste si applicano, nella  misura,  secondo
          la ripartizione  di  competenze  e  con  le  modalita'  ivi
          stabilite, anche in caso di inosservanza del regolamento UE
          n. 575/2013, nonche' degli  atti  delegati  e  delle  norme
          tecniche di regolamentazione e di attuazione  del  medesimo
          regolamento e  della  direttiva  2013/36/UE  emanate  dalla
          Commissione europea ai sensi degli articoli  10  e  15  del
          regolamento UE n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza
          degli atti dell'AESFEM o dell'ABE direttamente  applicabili
          ai soggetti vigilati adottati ai  sensi  di  questi  ultimo
          regolamento o del regolamento UE n. 1095/2010.». 
              - Il testo  dell'art.  194-quater  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  194-quater  (Ordine  di   porre   termine   alle
          violazioni). - 1. Quando le violazioni  sono  connotate  da
          scarsa offensivita' o pericolosita',  nei  confronti  delle
          societa' o degli enti interessati, puo'  essere  applicata,
          in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una
          sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni
          contestate, anche indicando le  misure  da  adottare  e  il
          termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza: 
                a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6;
          12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi  1  e  2;
          68-quater, commi 2 e 3;  98-ter,  commi  2  e  3,  e  delle
          relative disposizioni attuative; 
                b) delle disposizioni generali o particolari  emanate
          dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater; 
                c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo
          1, del  regolamento  (UE)  n.  909/2014  e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
                c-bis) delle norme del regolamento (UE)  n.  600/2014
          richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della
          direttiva  2014/65/UE   e   delle   relative   disposizioni
          attuative; 
                c-ter) dell'articolo 59, paragrafi  2,  3  e  5,  del
          regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
          di  attuazione,   richiamate   dall'articolo   190,   comma
          2-quater; 
                c-quater)  delle  norme  del  regolamento   (UE)   n.
          648/2012  e  del  regolamento  (UE)  2015/2365   richiamate
          dall'articolo 193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter; 
                c-quinquies)  delle  norme   del   regolamento   (UE)
          2016/1011 richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3; 
                c-sexies)  delle  norme   previste   dagli   articoli
          124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e  delle
          relative disposizioni attuative; 
                c-septies)     delle     disposizioni      richiamate
          dall'articolo 191, commi 1, 4 e 5; 
                c-octies) delle norme del regolamento (UE)  2019/2033
          richiamate  dall'articolo  194-ter.1   e   delle   relative
          disposizioni attuative; 
                c-novies)  delle  norme  del  regolamento   (UE)   n.
          575/2013 richiamate dall'articolo 194-ter e delle  relative
          disposizioni attuative. 
              2. Per  l'inosservanza  dell'ordine  entro  il  termine
          stabilito si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria
          prevista  per  la  violazione  originariamente   contestata
          aumentata fino ad un terzo.». 
              -  Il   testo   dell'art.   194-septies   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 194-septies (Dichiarazione pubblica). - 1. Quando
          le violazioni  sono  connotate  da  scarsa  offensivita'  o
          pericolosita' e l'infrazione contestata sia  cessata,  puo'
          essere   applicata,   in    alternativa    alle    sanzioni
          amministrative pecuniarie, una sanzione  consistente  nella
          dichiarazione pubblica  avente  ad  oggetto  la  violazione
          commessa  e  il  soggetto   responsabile,   nel   caso   di
          inosservanza: 
                a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6;
          12; 21; 22; 24, comma  1-bis;  24-bis;  29;  33,  comma  4;
          35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3;
          98-ter, commi 2 e 3;  e  187-quinquiesdecies,  comma  1,  e
          delle relative disposizioni attuative; 
                b) delle disposizioni generali o particolari  emanate
          dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater; 
                c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo
          1, del  regolamento  (UE)  n.  909/2014  e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
                d) delle norme richiamate dall'articolo 24, paragrafo
          1, del  regolamento  (UE)  n.  1286/2014,  nonche'  per  la
          mancata  osservanza  delle   misure   adottate   ai   sensi
          dell'articolo 4-sexies, comma 5, e dell'articolo 4-septies,
          comma 1; 
                e) delle  norme  del  regolamento  (UE)  n.  600/2014
          richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della
          direttiva  2014/65/UE   e   delle   relative   disposizioni
          attuative e delle misure adottate  dalla  Consob  ai  sensi
          dell'articolo 42 del medesimo regolamento; 
                e-bis) dell'articolo 59, paragrafi  2,  3  e  5,  del
          regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
          di  attuazione,   richiamate   dall'articolo   190,   comma
          2-quater; 
                e-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012 e
          del regolamento  (UE)  2015/2365  richiamate  dall'articolo
          193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter; 
                e-quater) delle norme del regolamento (UE)  2016/1011
          richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3; 
                e-quinquies)  delle  norme  previste  dagli  articoli
          124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e  delle
          relative disposizioni attuative; 
                e-sexies) delle disposizioni richiamate dall'articolo
          191, commi 1, 4 e 5; 
                e-septies) delle norme del regolamento (UE) 2019/2033
          richiamate  dall'articolo  194-ter.1   e   delle   relative
          disposizioni attuative; 
                e-octies)  delle  norme  del  regolamento   (UE)   n.
          575/2013 richiamate dall'articolo 194-ter e delle  relative
          disposizioni attuative.". 
              -  Il  testo  dell'art.  195-ter  del  citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 195-ter (Comunicazione all'ABE e all'AESFEM sulle
          sanzioni  applicate).  -  1.  La  Banca  d'Italia  comunica
          all'ABE le sanzioni amministrative  applicate  alle  banche
          alle Sim, alle imprese di investimento UE e alle imprese di
          paesi terzi diverse dalle banche ai  sensi  degli  articoli
          189, 190, 190.3, 190-bis, 194-ter, 194-ter.1, 194-quater  e
          194-septies,  ivi  comprese  quelle  pubblicate  in   forma
          anonima, nonche'  le  informazioni  ricevute  dai  soggetti
          interessati  sulle  azioni  da  essi  avviate   avverso   i
          provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse. 
              1-bis. La  Consob  e  la  Banca  d'Italia,  secondo  le
          rispettive    competenze,    comunicano    all'AESFEM    le
          informazioni relative alle sanzioni amministrative da  esse
          applicate,   nonche'   alle   sanzioni   penali   applicate
          dall'Autorita'    giudiziaria,    necessarie    ai     fini
          dell'adempimento degli obblighi informativi previsti  dalla
          normativa europea nei confronti dell'AESFEM.».