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DECRETO LEGISLATIVO 16 novembre 2015, n. 180

Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio. (15G00195)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/11/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2021)
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Testo in vigore dal:  1-12-2021
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Art. 13

Valutazione della risolvibilità dei gruppi
1. La Banca d'Italia valuta se un gruppo è risolvibile, quando è l'autorità di risoluzione di gruppo: sono sentite le autorità competenti per la vigilanza su base consolidata e individuale. Se le banche del gruppo hanno una o più succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autorità di risoluzione e competenti di quegli Stati.
((
2. Un gruppo si intende risolvibile, anche in presenza di situazioni di instabilità finanziaria generalizzata o di eventi sistemici, quando le componenti del gruppo possono essere assoggettate alle procedure concorsuali rispettivamente applicabili oppure quando il gruppo può essere sottoposto alla risoluzione applicando le misure di risoluzione ed esercitando i poteri di risoluzione nei confronti degli enti designati per la risoluzione ad esso appartenenti, in modo da minimizzare le conseguenze negative significative per il sistema finanziario degli Stati membri in cui le componenti o le succursali del gruppo sono stabilite, di altri Stati membri o dell'Unione europea e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dalle componenti del gruppo mediante la loro separazione, se facilmente praticabile in modo tempestivo, o con altri mezzi.
))
3. Per valutare la risolvibilità si considerano gli elementi indicati
((dall'articolo 104))
e quanto stabilito dai regolamenti della Commissione Europea. La valutazione non fa affidamento sulle misure indicate nell'art. 12, comma 3.
4. La valutazione è effettuata in occasione della preparazione e dell'aggiornamento del piano di risoluzione di gruppo in conformità all'art. 8, che ne tiene debitamente conto. La Banca d'Italia, in qualità di autorità di risoluzione di gruppo, se ritiene che il gruppo non è risolvibile, lo comunica tempestivamente all'ABE. In tal caso, l'obbligo di predisporre o aggiornare il piano di risoluzione di gruppo o di concorrere a una decisione congiunta su di esso è sospeso fino alla definitiva individuazione delle misure per la rimozione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità ai sensi dell'art. 15.
((
4-bis. Se un gruppo è composto da più di un gruppo soggetto a risoluzione, la valutazione della risolvibilità è effettuata su ciascun gruppo soggetto a risoluzione in conformità al presente articolo. Questa valutazione non fa venir meno la valutazione della risolvibilità dell'intero gruppo ed è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 8.
))