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DECRETO LEGISLATIVO 16 novembre 2015, n. 180

Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio. (15G00195)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/11/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2021)
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Testo in vigore dal:  1-12-2021
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Art. 103

Contenuto dei piani di risoluzione di gruppo
((...))
((
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea, il contenuto dei piani di risoluzione di gruppo è disciplinato dal presente articolo.
))
2. Il piano di risoluzione di gruppo:
((a) individua, per ciascun gruppo, gli enti designati per la risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione;))
((a-bis) indica le azioni di risoluzione da avviarsi con riguardo agli enti designati per la risoluzione, e gli impatti di queste azioni per le altre componenti del gruppo;
a-ter) se un gruppo comprende più di un gruppo soggetto a risoluzione, definisce le azioni di risoluzione in relazione agli enti designati per la risoluzione di ciascun gruppo soggetto a risoluzione e gli impatti di queste azioni per le altre componenti dello stesso gruppo soggetto a risoluzione e per gli altri gruppi soggetti a risoluzione;))
((b) esamina in che misura gli strumenti e i poteri di risoluzione possono essere applicati ed esercitati, relativamente agli enti designati per la risoluzione stabiliti nell'Unione europea in maniera coordinata, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso o di linee di business separate o di attività svolte da una serie di componenti del gruppo o da singole sue componenti o da gruppi soggetti a risoluzione, e individua i potenziali ostacoli a una risoluzione coordinata;))

c) nel caso di un gruppo che comprende componenti stabilite in Stati terzi, definisce opportune intese per la cooperazione e il coordinamento con le autorità pertinenti di tali Stati e le implicazioni nell'Unione europea della risoluzione delle componenti stabilite in Stati terzi;
d) indica le misure, tra cui la separazione giuridica ed economica di particolari funzioni o linee di business, necessarie per agevolare la risoluzione del gruppo quando di questa ricorrono i presupposti;
e) indica le modalità di finanziamento delle azioni di risoluzione del gruppo e, qualora siano necessari interventi di finanziamento, espone i criteri per la ripartizione dell'onere del finanziamento tra le varie fonti di finanziamento presenti nei diversi Stati membri. Il piano non presuppone alcuno dei seguenti interventi:
i) sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai fondi di risoluzione;
ii) assistenza di liquidità di emergenza della banca centrale; oppure
iii) assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.
3. Il piano contiene inoltre le ulteriori informazioni richieste dalla Banca d'Italia o da regolamenti della Commissione Europea.
4. Esso è redatto sulla base di valutazioni eque e prudenti; tiene conto, tra l'altro, dell'articolo 85, comma 4, e dell'impatto potenziale della risoluzione sulla stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri interessati.