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DECRETO LEGISLATIVO 16 novembre 2015, n. 180

Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio. (15G00195)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/11/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2021)
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Testo in vigore dal:  1-12-2021
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Art. 16

Misure di rimozione degli impedimenti alla risolvibilità
((
1. Ai fini degli articoli 14, comma 2-ter, e 15, commi 4 e 6, la Banca d'Italia può ordinare ad uno dei soggetti di cui all'articolo 2 di:
a) modificare o adottare accordi di finanziamento infragruppo, o elaborare contratti di servizio, infragruppo o con terzi, per la prestazione di funzioni essenziali;
b) limitare il livello massimo di esposizione ai rischi, individuali e aggregati;
c) fornire informazioni rilevanti ai fini della risoluzione, anche su base periodica;
d) cedere o dismettere determinati beni o rapporti giuridici;
e) limitare, sospendere o cessare determinate attività, linee di business, vendita di prodotti, o astenersi da intraprenderne di nuovi.
))
2. Ai fini degli articoli 14,
((comma 2-ter))
, e 15, commi 4 e 6, la Banca d'Italia può inoltre:
a) imporre modifiche alla forma giuridica o alla struttura operativa
((di uno dei soggetti di cui all'articolo 2))
, o alla struttura del gruppo, per ridurne la complessità e assicurare che le funzioni essenziali possano, in caso di risoluzione, essere separate dalle altre funzioni; se per dare attuazione alle modifiche è richiesto il conferimento dell'intera azienda bancaria a una società controllata, ai soci non spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile;
b) imporre a una società non finanziaria di cui all'art. 65, comma 1, lettera h), del Testo Unico Bancario, anche se avente sede legale in altri Stati membri, di costituire una società finanziaria intermedia che controlli la banca, se necessario per agevolarne la risoluzione ed evitare che la risoluzione determini conseguenze negative sulle componenti non finanziarie del gruppo;
((b-bis) imporre a un soggetto di cui all'articolo 2 di presentare un piano per ripristinare il rispetto del requisito minimo di fondi propri e passività computabili oltre che, se del caso, del requisito combinato di riserva di capitale in aggiunta al requisito di fondi propri e passività computabili;))
((
c) ordinare a un soggetto di cui all'articolo 2 di emettere passività computabili o adottare altre misure per ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 16-septies e 16-octies, anche intraprendendo trattative per modificare le clausole applicabili alle passività computabili, agli strumenti aggiuntivi di classe 1 o agli elementi di classe 2 emessi per rendere efficace, secondo la legge che governa gli strumenti, l'eventuale riduzione o conversione disposta dalla Banca d'Italia;
))
((c-bis) imporre a un soggetto di cui all'articolo 2, di modificare il profilo di durata degli strumenti di fondi propri, d'intesa con l'autorità competente, e delle passività computabili per assicurare il rispetto del requisito minimo di fondi propri e passività computabili.))
((
2-bis. La Banca d'Italia esercita i poteri del presente articolo per dare attuazione alle istruzioni del Comitato di Risoluzione Unico ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio.
))