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DECRETO LEGISLATIVO 16 novembre 2015, n. 180

Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio. (15G00195)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/11/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2021)
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Testo in vigore dal:  1-12-2021
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Art. 102

Contenuto dei piani di risoluzione
((...))
((
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea, il contenuto dei piani di risoluzione è disciplinato dal presente articolo.
))
2. Il piano di risoluzione tiene conto di diversi possibili scenari, tra cui l'ipotesi che il dissesto sia idiosincratico o si verifichi in un momento di instabilità finanziaria più ampia o al ricorrere di eventi a carattere sistemico. Il piano di risoluzione non presuppone alcuno dei seguenti interventi:
a) il sostegno finanziario pubblico straordinario, fatto salvo l'utilizzo dei fondi di risoluzione;
b) l'assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale; o
c) l'assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale che preveda garanzie, durata e tasso di interesse non standard.
3. Il piano prevede una serie di opzioni per l'applicazione delle misure e poteri di risoluzione. Esso comprende, laddove possibile e opportuno, in forma quantificata:
a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano;
b) una sintesi dei cambiamenti sostanziali intervenuti nella banca rispetto all'ultima informazione fornita;
c) la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le linee di operatività principali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantirne la continuità in caso di dissesto della banca;
d) una stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;
e) una descrizione della valutazione della risolvibilità;
f) una descrizione delle misure necessarie per affrontare o rimuovere gli impedimenti alla risolvibilità;
g) una descrizione delle procedure per determinare il valore e la trasferibilità delle funzioni essenziali, linee di operatività principali e attività della banca;
h) una descrizione dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste alla banca per la redazione del piano siano aggiornate e a disposizione della Banca d'Italia in qualsiasi momento;
i) le modalità che permettono il finanziamento delle opzioni di risoluzione senza presupporre alcuno degli interventi seguenti;
i) sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dall'impiego dei fondi di risoluzione;
ii) assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o
iii) assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.
l) una descrizione delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili e le tempistiche applicabili;
m) una descrizione delle interdipendenze critiche;
n) una descrizione delle opzioni praticabili per mantenere l'accesso alle sedi di negoziazione e alle infrastrutture di mercato e una valutazione della portabilità delle posizioni dei clienti;
o) un'analisi dell'impatto del piano sui dipendenti della banca, compresa una stima dei costi associati e una descrizione delle previste procedure di consultazione del personale durante il processo di risoluzione, tenendo conto se del caso dei sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali;
p) il piano di comunicazione con i media e con il pubblico;
((
q) i requisiti di cui agli articoli 16-septies e 16-octies e il termine per la costituzione di questi requisiti conformemente all'articolo 16-quaterdecies;
))
((q-bis) laddove la Banca d'Italia applichi l'articolo 16-quater, commi 4, 5 o 7, i termini per l'adempimento da parte dell'ente designato per la risoluzione conformemente all'articolo 16-quaterdecies;))
r) una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi della banca;
s) l'eventuale parere espresso dalla banca in merito al piano di risoluzione.
4. Il piano indica inoltre le modalità e la tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, la banca può chiedere di ricorrere a forme di assistenza della Banca Centrale Europea e identifica le attività che potrebbero essere considerate idonee quali garanzie. Contiene infine le ulteriori informazioni richieste dalla Banca d'Italia o da regolamenti della Commissione Europea.
5. Esso è redatto sulla base di valutazioni eque e prudenti.