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DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 149

Attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. (12G0170)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2012
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Testo in vigore dal: 14-9-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista l'articolo 8 della legge 15 dicembre 2011, n. 217; 
  Vista la direttiva 2010/24/UE del Consiglio,  del  16  marzo  2010,
sull'assistenza  reciproca  in  materia  di  recupero   dei   crediti
risultanti da dazi, imposte ed altre misure; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (CE)  n.  1189/2011   della
Commissione, del 18 novembre 2011; 
  Vista  la  Decisione  C  (2011)  8193  def.  di  esecuzione   della
Commissione, del 18 novembre 2011; 
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni ; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni ; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69; 
  Visto l'articolo 3 del decreto-legge 30  settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  gennaio  2008,
n. 43; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 maggio 2012; 
  Preso atto che la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  non
ha espresso il parere nei termini prescritti, ai sensi  dell'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 agosto 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e
forestali e per gli affari regionali, il turismo e lo sport; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto fissa le norme di mutua  assistenza  per  il
recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale  o  in  un  altro
Stato membro, nelle materie di cui al comma 2. 
  2. Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  ai  crediti
relativi: 
    a) ai tributi e ai dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato
membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o  per
conto di  essi,  comprese  le  autorita'  locali,  ovvero  per  conto
dell'Unione; 
    b) le restituzioni, gli interventi e le altre  misure  che  fanno
parte del sistema di finanziamento integrale  o  parziale  del  Fondo
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli  importi  da  riscuotere
nel quadro di queste azioni; 
    c)  i  contributi  e  gli   altri   dazi   previsti   nell'ambito
dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero; 
    d) penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa
relative ai crediti di cui alle lettere a), b)  e  c),  per  i  quali
l'assistenza reciproca puo' essere chiesta, irrogate dalle  autorita'
amministrative competenti in materia di accertamento e di riscossione
o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta delle
suddette autorita' amministrative; 
    e) corrispettivi per  il  rilascio  di  certificati  o  documenti
analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano  dazi
o tributi; 
    f) interessi e spese relativi ai crediti di cui alle lettere  a),
b), c), d) ed e), per i  quali  l'assistenza  reciproca  puo'  essere
chiesta. 
  3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: 
    a) ai contributi previdenziali obbligatori dovuti  ad  uno  Stato
membro  o  ad  una  ripartizione  dello  stesso  o  ad  organismi  di
previdenza sociale di diritto pubblico; 
    b) ai corrispettivi diversi da quelli di cui alla lettera e)  del
comma 2; 
    c) ai diritti di  natura  contrattuale  quali  corrispettivi  per
pubblici servizi; 
    d) qualsiasi sanzione pecuniaria  di  natura  penale  determinata
dalla normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l'autorita'
adita. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE) 
          Note alle premesse: 
              L'articolo  76  della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              Il testo dell'articolo 8 della legge 15 dicembre  2011,
          n.  217,  (Disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee  -  Legge  comunitaria  2010.),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita: 
              "Articolo 8. Delega al Governo per  l'attuazione  della
          direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca  in  materia
          di recupero dei crediti  risultanti  da  dazi,  imposte  ed
          altre misure, nonche' disposizioni in  materia  di  imposta
          sul valore aggiunto. 
              1. Il Governo e' delegato ad  adottare,  entro  quattro
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
          Ministro  per  le  politiche   europee   e   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con  i  Ministri
          degli affari esteri e della giustizia, uno o  piu'  decreti
          legislativi per dare attuazione alla  direttiva  2010/24/UE
          del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca
          in materia di recupero  dei  crediti  risultanti  da  dazi,
          imposte ed altre misure. 
              2. Al fine di dare attuazione alle direttive 2009/69/CE
          e 2009/162/UE, nonche' di adeguare l'ordinamento  nazionale
          a quello dell'Unione europea,  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 6: 
              1) il terzo periodo del terzo comma e' soppresso; 
              2) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: 
              «In deroga al terzo e al quarto comma,  le  prestazioni
          di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da  un  soggetto
          passivo non stabilito  nel  territorio  dello  Stato  a  un
          soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi
          diverse  da  quelle  di  cui  agli  articoli   7-quater   e
          7-quinquies, rese da  un  soggetto  passivo  stabilito  nel
          territorio dello Stato ad un soggetto passivo  che  non  e'
          ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui
          sono  ultimate  ovvero,  se  di   carattere   periodico   o
          continuativo, alla data di maturazione  dei  corrispettivi.
          Se anteriormente al verificarsi degli eventi  indicati  nel
          primo  periodo  e'  pagato  in  tutto   o   in   parte   il
          corrispettivo,  la  prestazione  di  servizi   si   intende
          effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del
          pagamento. Le stesse prestazioni,  se  effettuate  in  modo
          continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno  e
          se non comportano pagamenti  anche  parziali  nel  medesimo
          periodo, si considerano effettuate al  termine  di  ciascun
          anno  solare   fino   all'ultimazione   delle   prestazioni
          medesime»; 
              b) all'articolo 7, comma  1,  lettera  b),  le  parole:
          «Trattato  istitutivo   della   Comunita'   europea»   sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea»; 
              c) all'articolo 7-bis, comma 3: 
              1) all'alinea, le parole: «Le cessioni di gas  mediante
          sistemi di distribuzione di gas naturale e le  cessioni  di
          energia elettrica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Le
          cessioni di gas  attraverso  un  sistema  di  gas  naturale
          situato nel territorio dell'Unione o una  rete  connessa  a
          tale  sistema,  le  cessioni  di  energia  elettrica  e  le
          cessioni  di  calore  o  di  freddo  mediante  le  reti  di
          riscaldamento o di raffreddamento»; 
              2)  alla  lettera  a),  le  parole:  «di   gas   e   di
          elettricita'» sono sostituite dalle seguenti: «di  gas,  di
          energia elettrica, di calore o di freddo»; 
              d) all'articolo 7-septies, comma 1, la  lettera  g)  e'
          sostituita dalla seguente: 
              «g) la concessione dell'accesso a  un  sistema  di  gas
          naturale situato nel territorio dell'Unione o  a  una  rete
          connessa  a  un  tale  sistema,  al  sistema   dell'energia
          elettrica, alle reti di riscaldamento o di  raffreddamento,
          il servizio di trasmissione o distribuzione  mediante  tali
          sistemi  o  reti  e  la  prestazione   di   altri   servizi
          direttamente collegati»; 
              e) all'articolo 8-bis, primo comma: 
              1) alla lettera a), dopo le  parole:  «le  cessioni  di
          navi» sono inserite le seguenti: «adibite alla  navigazione
          in alto mare e» e dopo le  parole:  «o  della  pesca»  sono
          inserite le seguenti: «nonche' le cessioni di navi  adibite
          alla pesca costiera»; 
              2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
              «a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239  e
          243 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66»; 
              3) alla  lettera  b),  le  parole:  «di  navi  e»  sono
          soppresse; 
              4) alla lettera d), le parole: «escluso,  per  le  navi
          adibite alla pesca costiera  locale,  il  vettovagliamento»
          sono sostituite  dalle  seguenti:  «escluse,  per  le  navi
          adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo»; 
              5) alla lettera e): 
              5.1) le parole: «di cui alle lettere a), b) e c)»  sono
          sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis),
          b) e c)»; 
              5.2) le parole: «di cui alle  lettere  a)  e  b)»  sono
          sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a),  a-bis)
          e b)»; 
              6) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
              «e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle  di
          cui alla lettera e) direttamente destinate a  sopperire  ai
          bisogni delle navi e degli aeromobili di cui  alle  lettere
          a), a-bis) e c) e del loro carico»; 
              f) all'articolo 13, comma 2, lettera c), le parole: «di
          cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6»  sono
          sostituite dalle seguenti: «di cui  al  terzo  periodo  del
          sesto comma dell'articolo 6»; 
              g) all'articolo 17,  secondo  comma,  e'  aggiunto,  in
          fine, il seguente periodo: «Nel caso delle  prestazioni  di
          servizi di cui  all'articolo  7-ter  rese  da  un  soggetto
          passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione,  il
          committente adempie  gli  obblighi  di  fatturazione  e  di
          registrazione secondo le disposizioni degli articoli  46  e
          47 del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427,  e
          successive modificazioni»; 
              h) all'articolo 38-bis, secondo comma,  sono  aggiunte,
          in fine, le seguenti parole: «, e nelle ipotesi di cui alla
          lettera d) del secondo comma del citato articolo 30  quando
          effettua, nei confronti di soggetti passivi  non  stabiliti
          nel territorio dello Stato, per un importo superiore al  50
          per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate,
          prestazioni  di  lavorazione   relative   a   beni   mobili
          materiali, prestazioni di  trasporto  di  beni  e  relative
          prestazioni  di  intermediazione,  prestazioni  di  servizi
          accessorie ai trasporti di beni e relative  prestazioni  di
          intermediazione,  ovvero  prestazioni  di  servizi  di  cui
          all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis)»; 
              i) all'articolo 67: 
              1)  al  comma  1,  lettera  a),  le  parole:   «,   con
          sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di
          beni destinati a proseguire verso altro Stato membro  della
          Comunita' economica europea» sono soppresse; 
              2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
              «2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1,  lettera
          a), il pagamento dell'imposta e' sospeso qualora si  tratti
          di beni destinati a essere trasferiti  in  un  altro  Stato
          membro dell'Unione europea, eventualmente dopo l'esecuzione
          di manipolazioni di cui  all'allegato  72  del  regolamento
          (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2  luglio  1993,  e
          successive    modificazioni,    previamente     autorizzate
          dall'autorita' doganale. 
              2-ter. Per fruire della sospensione  di  cui  al  comma
          2-bis l'importatore fornisce il proprio numero  di  partita
          IVA,  il  numero  di  identificazione  IVA  attribuito   al
          cessionario stabilito in un altro Stato membro  nonche',  a
          richiesta dell'autorita'  doganale,  idonea  documentazione
          che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni in un
          altro Stato membro dell'Unione»; 
              l) all'articolo 68, la  lettera  g-bis)  e'  sostituita
          dalla seguente: 
              «g-bis) le importazioni di gas mediante un  sistema  di
          gas naturale o una rete connessa a un tale sistema,  ovvero
          di gas immesso da una nave adibita al trasporto di  gas  in
          un sistema di gas naturale o in  una  rete  di  gasdotti  a
          monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante
          reti di riscaldamento o di raffreddamento»; 
              m) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 72. - (Operazioni  non  imponibili).  -  1.  Agli
          effetti  dell'imposta,  le  seguenti  operazioni  sono  non
          imponibili e sono equiparate a quelle di cui agli  articoli
          8, 8-bis e 9: 
              a) le cessioni di beni  e  le  prestazioni  di  servizi
          effettuate nei confronti delle sedi  e  dei  rappresentanti
          diplomatici   e   consolari,    compreso    il    personale
          tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via  di
          reciprocita' riconoscono analoghi benefici alle sedi  e  ai
          rappresentanti diplomatici e consolari italiani; 
              b) le cessioni di beni  e  le  prestazioni  di  servizi
          effettuate nei confronti dei comandi militari  degli  Stati
          membri, dei quartieri generali  militari  internazionali  e
          degli organismi sussidiari, installati  in  esecuzione  del
          Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio  delle  proprie
          funzioni istituzionali, nonche'  all'amministrazione  della
          difesa  qualora  agisca   per   conto   dell'organizzazione
          istituita con il medesimo Trattato; 
              c) le cessioni di beni  e  le  prestazioni  di  servizi
          effettuate  nei  confronti   dell'Unione   europea,   della
          Comunita'  europea  dell'energia   atomica,   della   Banca
          centrale europea, della Banca europea per gli  investimenti
          e degli organismi istituiti dall'Unione cui si  applica  il
          protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle  Comunita'
          europee,  firmato  a  Bruxelles  l'8  aprile   1965,   reso
          esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle  condizioni
          e nei limiti fissati da detto protocollo  e  dagli  accordi
          per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre  che
          cio' non comporti distorsioni della concorrenza,  anche  se
          effettuate nei confronti di imprese o enti per l'esecuzione
          di contratti di ricerca  e  di  associazione  conclusi  con
          l'Unione,   nei   limiti,   per   questi   ultimi,    della
          partecipazione dell'Unione stessa; 
              d) le cessioni di beni  e  le  prestazioni  di  servizi
          effettuate nei confronti dell'Organizzazione delle  Nazioni
          Unite e delle sue istituzioni specializzate  nell'esercizio
          delle proprie funzioni istituzionali; 
              e) le cessioni di beni  e  le  prestazioni  di  servizi
          effettuate  nei   confronti   dell'Istituto   universitario
          europeo e della Scuola  europea  di  Varese  nell'esercizio
          delle proprie funzioni istituzionali; 
              f) le cessioni di beni  e  le  prestazioni  di  servizi
          effettuate nei  confronti  degli  organismi  internazionali
          riconosciuti, diversi da quelli di  cui  alla  lettera  c),
          nonche' dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei
          limiti  fissati  dalle   convenzioni   internazionali   che
          istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede. 
              2.  Le  disposizioni  di  cui  al   comma   1   trovano
          applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere a), c),
          d) ed e) se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
          sono di  importo  superiore  ad  euro  300;  per  gli  enti
          indicati nella lettera a) le disposizioni non si  applicano
          alle  operazioni  per  le  quali  risulta  beneficiario  un
          soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a  carico
          degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto  limite
          di euro 300  non  si  applica  alle  cessioni  di  prodotti
          soggetti ad accisa,  per  le  quali  la  non  imponibilita'
          relativamente all'imposta opera alle  stesse  condizioni  e
          negli stessi limiti in cui viene concessa  l'esenzione  dai
          diritti di accisa. 
              3.  Le  previsioni  contenute  in  trattati  e  accordi
          internazionali relative alle imposte sulla cifra di  affari
          si riferiscono all'imposta sul valore aggiunto»; 
              n) il numero 127-octies) della tabella A, parte III, e'
          abrogato; 
              o) tutti i richiami alla «Comunita'» o alla  «Comunita'
          europea» o alla «Comunita' economica europea»  ovvero  alle
          «Comunita' europee» devono intendersi riferiti  all'«Unione
          europea»  e  i  richiami  al  «Trattato  istitutivo   della
          Comunita' europea» devono intendersi riferiti al  «Trattato
          sul funzionamento dell'Unione europea». 
              3. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427,  e
          successive  modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) all'articolo 38: 
              1) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
              «4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore  aggiunto,
          costituiscono  prodotti  soggetti  ad  accisa  i   prodotti
          energetici, l'alcole, le bevande  alcoliche  e  i  tabacchi
          lavorati, quali  definiti  dalle  disposizioni  dell'Unione
          europea in vigore,  escluso  il  gas  fornito  mediante  un
          sistema di gas naturale situato nel territorio  dell'Unione
          o una rete connessa a un tale sistema»; 
              2) la lettera c-bis) del comma 5  e'  sostituita  dalla
          seguente: 
              «c-bis) l'introduzione nel territorio  dello  Stato  di
          gas  mediante  un  sistema  di  gas  naturale  situato  nel
          territorio dell'Unione europea o una  rete  connessa  a  un
          tale sistema, di energia elettrica, di calore o  di  freddo
          mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, di  cui
          all'articolo 7-bis, comma 3,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni»; 
              b) il comma 2-bis dell'articolo 41  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie  le
          cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato
          nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un
          tale  sistema,  le  cessioni  di  energia  elettrica  e  le
          cessioni  di  calore  o  di   freddo   mediante   reti   di
          riscaldamento o di raffreddamento, nonche' le  cessioni  di
          beni effettuate dai soggetti che  applicano,  agli  effetti
          dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia». 
              4. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il  comma  7
          e' inserito il seguente: 
              «7-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli
          in materia di IVA all'importazione, con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanare di concerto
          con il direttore dell'Agenzia delle entrate entro tre  mesi
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, sono stabilite le modalita' per l'attivazione
          di  un  sistema  completo  e  periodico   di   scambio   di
          informazioni tra l'autorita' doganale e quella fiscale,  da
          attuare con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica». 
              5. Le disposizioni di cui ai commi 2, lettere da  a)  a
          d) e  da  f)  a  m),  e  3  si  applicano  alle  operazioni
          effettuate a partire dal sessantesimo giorno  successivo  a
          quello dell'entrata in vigore della presente legge." 
              La direttiva 2010/24/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 10
          febbraio 2010, n. L 37. 
              Il regolamento 1189 del 2011 REGOLAMENTO DI  ESECUZIONE
          DELLA COMMISSIONE  recante  modalita'  di  applicazione  in
          relazione  a  determinate  disposizioni   della   direttiva
          2010/24/UE  del  Consiglio  sull'assistenza  reciproca   in
          materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte
          ed altre misure e' pubblicato nella  G.U.U.E.  19  novembre
          2011, n. L 302. 
              La DECISIONE DI ESECUZIONE  DELLA  COMMISSIONE  del  18
          novembre 2011 che adotta un quinto  elenco  aggiornato  dei
          siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
          continentale  e'  pubblicata   nella   Gazzetta   ufficiale
          dell'Unione europea del 13.1.2012 n.L 11/105. 
              Il testo dell'articolo 23 del  decreto  legislativo  30
          luglio  1999,  n.  300,  (Riforma  dell'organizzazione  del
          Governo), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo  1997,
          n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto  1999,
          n. 203, S.O. cosi' recita: 
              «Articolo 23. Istituzione del ministero e attribuzioni. 
              1. E' istituito  il  ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti allo Stato  in  materia  di  politica  economica,
          finanziaria   e   di   bilancio,    programmazione    degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il  settore  della
          spesa sanitaria, politiche fiscali  e  sistema  tributario,
          demanio  e  patrimonio  statale,  catasto  e   dogane.   Il
          ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti  e
          attivita' e le funzioni relative ai rapporti con  autorita'
          di vigilanza e controllo previsti dalla legge (22). 
              3.  Al  ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro,  bilancio  e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri
          o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e  per  gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b)  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite dalla vigente legislazione alle regioni  ed  agli
          enti locali e alle autonomie funzionali.» 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633 (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
          valore aggiunto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  11
          novembre 1972, n. 292, S.O. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600   (Disposizioni   comuni   in   materia   di
          accertamento delle  imposte  sui  redditi.)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle  imposte
          sul reddito.) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  16
          ottobre 1973, n. 268, S.O. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria
          e al codice fiscale dei contribuenti. ) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  26  febbraio  1999,   n.   46
          "Riordino  della  disciplina  della  riscossione   mediante
          ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre  1998,
          n. 337" e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  5  marzo
          1999, n. 53, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  13  aprile  1999,   n.   112,
          (Riordino del  servizio  nazionale  della  riscossione,  in
          attuazione della delega prevista dalla legge  28  settembre
          1998, n. 337) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  27
          aprile 1999, n. 97. 
              Il  decreto  legislativo  9   aprile   2003,   n.   69,
          (Attuazione    della    direttiva    2001/44/CE    relativa
          all'assistenza reciproca in materia di recupero di  crediti
          connessi al sistema di finanziamento del FEOGA, nonche'  ai
          prelievi agricoli, ai dazi doganali, all'IVA  ed  a  talune
          accise.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  14  aprile
          2003, n. 87, S.O. 
              Il testo dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre
          2005, n. 203, (Misure di contrasto all'evasione  fiscale  e
          disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2005, n. 230,
          convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione
          in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2005, n.
          203, recante misure di  contrasto  all'evasione  fiscale  e
          disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  2  dicembre  2005,  n.
          281, S.O. , cosi' recita: 
              "Articolo  3.  Disposizioni  in  materia  di   servizio
          nazionale della riscossione. 
              1. A decorrere dal 1° ottobre  2006,  e'  soppresso  il
          sistema  di  affidamento  in   concessione   del   servizio
          nazionale della riscossione e  le  funzioni  relative  alla
          riscossione nazionale  sono  attribuite  all'Agenzia  delle
          entrate, che le esercita mediante la  societa'  di  cui  al
          comma 2, sulla quale  svolge  attivita'  di  coordinamento,
          attraverso  la  preventiva  approvazione  dell'ordine   del
          giorno delle sedute  del  consiglio  di  amministrazione  e
          delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio. 
              2. Per l'immediato avvio delle attivita' occorrenti  al
          conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed  al  fine
          di un sollecito riordino della  disciplina  delle  funzioni
          relative alla riscossione nazionale, volto ad  adeguarne  i
          contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate  e
          l'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  (I.N.P.S.)
          procedono, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  alla  costituzione   della
          «Riscossione S.p.a.»,  con  un  capitale  iniziale  di  150
          milioni  di  euro  ,  di  cui  il  51  per  cento   versato
          dall'Agenzia delle entrate  ed  il  49  per  cento  versato
          dall'INPS. 
              3. All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a.
          si procede all'approvazione dello statuto  ed  alla  nomina
          delle cariche sociali; il presidente del collegio sindacale
          e' scelto tra i magistrati della Corte dei conti. 
              4. La  Riscossione  S.p.a.,  anche  avvalendosi,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  di
          personale dell'Agenzia delle  entrate  e  dell'I.N.P.S.  ed
          anche attraverso altre societa' per azioni, partecipate  ai
          sensi del comma 7: 
              a) effettua l'attivita' di riscossione mediante  ruolo,
          con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo  I,
          capo II, e al titolo II del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  nonche'  l'attivita'
          di cui all'articolo 4  del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 237; 
              b) puo' effettuare: 
              1) le attivita' di riscossione spontanea,  liquidazione
          ed accertamento delle entrate, tributarie  o  patrimoniali,
          degli enti  pubblici,  anche  territoriali,  e  delle  loro
          societa' partecipate, nel rispetto di procedure di gara  ad
          evidenza  pubblica;  qualora  dette  attivita'   riguardino
          entrate delle regioni o di societa' da queste  partecipate,
          possono  essere  compiute  su   richiesta   della   regione
          interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso; 
              2) altre attivita', strumentali a  quelle  dell'Agenzia
          delle entrate, anche  attraverso  la  stipula  di  appositi
          contratti  di  servizio  e,  a  tale  fine,  puo'  assumere
          finanziamenti e svolgere operazioni  finanziarie  a  questi
          connesse. 
              5. Ai fini  dell'esercizio  dell'attivita'  di  cui  al
          comma 4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con
          i poteri e le facolta' previsti dall'articolo 2,  comma  4,
          del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68,  attua  forme
          di collaborazione con la  Riscossione  S.p.a.,  secondo  le
          modalita' stabilite con decreto del Ministro  dell'economia
          e delle  finanze,  sentiti  il  comandante  generale  dello
          stesso Corpo della  Guardia  di  finanza  ed  il  direttore
          dell'Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto  possono,
          altresi', essere stabilite le  modalita'  applicative  agli
          effetti dell'articolo 27, comma 2, della legge 23  dicembre
          1999, n. 488. 
              6. La  Riscossione  S.p.a.  effettua  le  attivita'  di
          riscossione senza obbligo di cauzione  ed  e'  iscritta  di
          diritto, per le attivita' di cui al comma 4, lettera b), n.
          1), all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
          15 dicembre 1997, n. 446. 
              7.  La  Riscossione  S.p.a.,  previa  formulazione   di
          apposita proposta diretta alle societa' concessionarie  del
          servizio nazionale della riscossione, puo'  acquistare  una
          quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di
          tali societa' ovvero il ramo  d'azienda  delle  banche  che
          hanno  operato  la  gestione  diretta   dell'attivita'   di
          riscossione, a condizione che  il  cedente,  a  sua  volta,
          acquisti  una  partecipazione  al  capitale  sociale  della
          stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra  i
          prezzi di acquisto determina le  percentuali  del  capitale
          sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare  ai  soggetti
          cedenti,  ferma  restando  la  partecipazione  dell'Agenzia
          delle  entrate  e  dell'INPS,  nelle  medesime  proporzioni
          previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore  al
          51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi  dall'acquisto,  le
          azioni  della  Riscossione  S.p.a.  cosi'   trasferite   ai
          predetti soci privati possono essere alienate a terzi,  con
          diritto di prelazione a favore dei soci pubblici. 
              7-bis. A seguito dell'acquisto dei  rami  d'azienda  di
          cui al comma 7, primo periodo nonche' delle  operazioni  di
          fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o di
          rami d'azienda effettuate tra agenti della  riscossione,  i
          privilegi e le garanzie  di  qualsiasi  tipo,  da  chiunque
          prestate o comunque esistenti a favore del venditore ovvero
          della societa' incorporata, scissa, conferente  o  cedente,
          nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di
          acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi
          nella cessione, ovvero facenti parte del  patrimonio  della
          societa' incorporata, assegnati per scissione, conferiti  o
          ceduti, conservano la loro validita'  e  il  loro  grado  a
          favore dell'acquirente ovvero della societa'  incorporante,
          benficiaria, conferitaria o cessionaria, senza  bisogno  di
          alcuna formalita' o annotazione,  previa  pubblicazione  di
          apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale. 
              7-ter. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la
          Equitalia S.p.a. puo' attribuire ai  soggetti  cedenti,  in
          luogo  di  proprie  azioni,   obbligazioni   ovvero   altri
          strumenti finanziari. 
              8. Entro il 31 dicembre 2010,  i  soci  pubblici  della
          Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute  ai  sensi
          del  comma  7  a  privati;  entro  lo  stesso  termine   la
          Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente  ancora
          detenute da privati nelle societa' da essa non  interamente
          partecipate.  Dopo  la  scadenza  del  termine  di  cui  al
          precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le  loro
          azioni anche a soci privati,  scelti  in  conformita'  alle
          regole di evidenza pubblica, entro il  limite  del  49  per
          cento del capitale sociale della Riscossione S.p.a.. 
              9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei
          commi 7 e 8 sono stabiliti sulla base di  criteri  generali
          individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con
          procedure competitive. 
              10.   A   seguito   degli   acquisti   delle   societa'
          concessionarie previsti dal  comma  7,  si  trasferisce  ai
          cedenti   l'obbligo   di   versamento   delle   somme    da
          corrispondere   a   qualunque   titolo    in    conseguenza
          dell'attivita'  di  riscossione  svolta  fino   alla   data
          dell'acquisto, nonche' di  quelle  dovute  per  l'eventuale
          adesione alla sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426
          e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
              11. A garanzia delle obbligazioni derivanti  dal  comma
          10, i soggetti di cui allo stesso comma 10  prestano,  fino
          al  31  dicembre   2010,   con   le   modalita'   stabilite
          dall'articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
          112, ovvero mediante pegno su titoli di Stato  o  garantiti
          dallo  Stato  o  sulle  proprie  azioni  della  Riscossione
          S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti per cento
          della garanzia prestata dalla societa' concessionaria;  nel
          contempo, tale ultima garanzia e' svincolata. 
              12. Per i ruoli consegnati fino  al  31  dicembre  2010
          alle societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi
          del  comma  7,  le  comunicazioni  di  inesigibilita'  sono
          presentate entro il 31 dicembre 2013. 
              13. Per effetto degli  acquisti  di  cui  al  comma  7,
          relativamente a ciascuno di essi: 
              a) le anticipazioni nette  effettuate  a  favore  dello
          Stato in forza dell'obbligo del non riscosso come  riscosso
          sono restituite, in  dieci  rate  annuali,  decorrenti  dal
          2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di
          0,60 punti. La tipologia e la data dell'euribor da assumere
          come riferimento sono stabilite con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze; 
              b)  i  provvedimenti  di  sgravio  provvisorio   e   di
          dilazione  relativi  alle  quote  cui  si  riferiscono   le
          anticipazioni da  restituire  ai  sensi  della  lettera  a)
          assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi; 
              c)  le  anticipazioni   nette   effettuate   in   forza
          dell'obbligo del non riscosso  come  riscosso,  riferite  a
          quote non erariali sono restituite in  venti  rate  annuali
          decorrenti  dal  2008,  ad  un  tasso  di  interesse   pari
          all'euribor diminuito di 0,50 punti;  per  tali  quote,  se
          comprese  in  domande  di  rimborso  o   comunicazioni   di
          inesigibilita' presentate prima della data  di  entrata  in
          vigore  della   presente   disposizione   la   restituzione
          dell'anticipazione e' effettuata con una riduzione del  10%
          del loro complessivo ammontare.  La  tipologia  e  la  data
          dell'euribor da assumere come  riferimento  sono  stabilite
          con il decreto di cui alla lettera a); 
              d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a)  e
          c),  sono  rimborsati  rispettivamente  in  dieci  e  venti
          annualita' di pari entita' i crediti risultanti  alla  data
          del 31 dicembre 2007  dai  bilanci  delle  societa'  agenti
          della riscossione. Il riscontro dell'ammontare dei  crediti
          oggetto  di  restituzione  e'  eseguito  in  occasione  del
          controllo  sull'inesigibilita'  delle  quote,  secondo   le
          disposizioni in materia, da effettuarsi a  campione,  sulla
          base dei criteri stabiliti da ciascun  ente  creditore.  Il
          recupero  dei  crediti  eventualmente  non   spettanti   e'
          effettuato mediante riversamento all'entrata  del  bilancio
          dello Stato delle somme dovute a seguito  del  diniego  del
          discarico o del rimborso da parte dei soggetti  di  cui  al
          comma 10, fatti salvi gli effetti della sanatoria  prevista
          dall'art. 1 commi 426 e 426-bis  della  legge  30  dicembre
          2004, n. 311. Le riscossioni conseguite dagli agenti  della
          riscossione in data successiva al  31  dicembre  2007  sono
          riversate all'entrata del bilancio dello  Stato.  Le  somme
          incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate,
          in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009. 
              14. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  rende
          annualmente  al  Parlamento  una  relazione   sullo   stato
          dell'attivita' di riscossione; a tale fine, l'Agenzia delle
          entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle
          finanze   gli   elementi   acquisiti   nello    svolgimento
          dell'attivita' di coordinamento prevista dal comma 1. 
              15. A decorrere  dal  1°  ottobre  2006,  il  Consorzio
          nazionale concessionari - C.N.C., previsto dall'articolo 1,
          comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
          gennaio 1988, n. 44, opera in forma di societa' per azioni.
          [Ai lavoratori  dipendenti  sono  applicate  le  condizioni
          normative, economiche, giuridiche e previdenziali  previste
          per i lavoratori di cui al comma 16]. 
              16. Dal 1° ottobre 2006, i  dipendenti  delle  societa'
          non partecipate dalla Riscossione S.p.a., in servizio  alla
          data del 31 dicembre 2004 con contratto di lavoro  a  tempo
          indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro e' ancora
          in essere alla predetta data  del  1°  ottobre  2006,  sono
          trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base della
          valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza
          soluzione di continuita' e  con  garanzia  della  posizione
          giuridica, economica e previdenziale maturata alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              17. Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la
          posizione  giuridica,   economica   e   previdenziale   del
          personale maturata alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto; a tali operazioni  non  si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990,
          n. 428. 
              18. Restano ferme le disposizioni relative al fondo  di
          previdenza di cui alla legge  2  aprile  1958,  n.  377,  e
          successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di
          cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), del D.M. 24
          novembre 2003, n. 375  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  sono  ammessi  i  soggetti
          individuati dall'articolo 2 del citato decreto n.  375  del
          2003, per i quali  la  relativa  richiesta  sia  presentata
          entro dieci anni dalla data  di  entrata  in  vigore  dello
          stesso. Tali prestazioni  straordinarie  sono  erogate  dal
          fondo costituito ai sensi del decreto ministeriale  n.  375
          del 2003, per un massimo di novantasei mesi dalla  data  di
          accesso alle stesse, in favore dei predetti  soggetti,  che
          conseguano  la  pensione  entro  un  periodo   massimo   di
          novantasei mesi dalla data di cessazione  del  rapporto  di
          lavoro, su richiesta del  datore  di  lavoro  e  fino  alla
          maturazione del diritto alla pensione di  anzianita'  o  di
          vecchiaia. 
              19. Il personale in servizio alla data del 31  dicembre
          2004, con contratto di lavoro a tempo  indeterminato,  alle
          dipendenze dell'associazione nazionale fra i  concessionari
          del  servizio  di  riscossione  dei  tributi   ovvero   del
          consorzio di cui al  comma  15  ovvero  delle  societa'  da
          quest'ultimo partecipate,  per  il  quale  il  rapporto  di
          lavoro e' in essere con la predetta associazione o  con  il
          predetto consorzio alla data del  1°  ottobre  2006  ed  e'
          regolato dal contratto collettivo nazionale di settore,  e'
          trasferito, a decorrere dalla stessa data  del  1°  ottobre
          2006, alla Riscossione S.p.a. ovvero alla societa'  di  cui
          al citato comma 15, senza soluzione di  continuita'  e  con
          garanzia   della   posizione   giuridica,    economica    e
          previdenziale maturata alla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto. 
              19-bis. Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai
          commi 16, 17 e 19 non  puo'  essere  trasferito,  senza  il
          consenso del lavoratore, in una sede territoriale posta  al
          di fuori della provincia in cui presta servizio  alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale
          si  applicano  i   miglioramenti   economici   contrattuali
          tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo
          nazionale di categoria, il cui rinnovo  e'  in  corso  alla
          predetta data, nei limiti di  quanto  gia'  concordato  nel
          settore del credito. 
              20. Le operazioni di cui  ai  commi  7,  8  e  15  sono
          escluse da ogni imposta indiretta, diversa dall'imposta sul
          valore aggiunto, e da ogni tassa. 
              21. La Riscossione S.p.a. assume iniziative  idonee  ad
          assicurare il  contenimento  dei  costi  dell'attivita'  di
          riscossione coattiva, tali  da  assicurare,  rispetto  agli
          oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato  per  i
          compensi per tale attivita', risparmi  pari  ad  almeno  65
          milioni di euro, per l'anno 2007, 160 milioni di  euro  per
          l'anno 2008 e 170 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
          2009. 
              22. Per lo svolgimento  dell'attivita'  di  riscossione
          mediante ruolo, la Riscossione S.p.a. e le  societa'  dalla
          stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono remunerate: 
              a) per gli anni 2007 e 2008,  secondo  quanto  previsto
          dall'articolo 4, comma 118, della legge 24  dicembre  2003,
          n. 350, ferme restando le disposizioni di cui al comma 21; 
              b)  successivamente,  ai  sensi  dell'articolo  17  del
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
              23. Le societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai
          sensi  del  comma  7  restano  iscritte  all'albo  di   cui
          all'articolo  53,  comma  1,  del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446, se nei loro  riguardi  permangono  i
          requisiti previsti per tale iscrizione. 
              23-bis. Agli agenti della riscossione non si  applicano
          l'articolo  2,  comma  4,  del  regolamento  approvato  con
          decreto del Ministro delle finanze 11  settembre  2000,  n.
          289,  e  le  disposizioni  di  tale  regolamento   relative
          all'esercizio di influenza dominante su altri agenti  della
          riscossione,   nonche'   al   divieto,   per    i    legali
          rappresentanti, gli amministratori e i sindaci,  di  essere
          pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro
          il secondo grado di pubblici dipendenti. 
              24. Fino al momento dell'eventuale cessione,  totale  o
          parziale, del proprio  capitale  sociale  alla  Riscossione
          S.p.a., ai  sensi  del  comma  7,  o  contestualmente  alla
          stessa, le aziende  concessionarie  possono  trasferire  ad
          altre societa' il ramo d'azienda  relativo  alle  attivita'
          svolte in  regime  di  concessione  per  conto  degli  enti
          locali, nonche' a quelle di cui all'articolo 53,  comma  1,
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo
          caso: 
              a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza  di  diversa
          determinazione degli stessi  enti,  le  predette  attivita'
          sono gestite dalle societa' cessionarie del  predetto  ramo
          d'azienda, se queste  ultime  possiedono  i  requisiti  per
          l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma
          1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei
          quali tale iscrizione avviene di diritto; 
              b) la riscossione coattiva delle entrate  di  spettanza
          dei predetti enti e' effettuata con la  procedura  indicata
          dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che  per  i
          ruoli consegnati fino alla data del  trasferimento,  per  i
          quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto
          legislativo 13 aprile  1999,  n.  112,  e  si  procede  nei
          confronti dei soggetti iscritti a ruolo  sulla  base  delle
          disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  applicabili  alle
          citate  entrate  ai  sensi  dell'articolo  18  del  decreto
          legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.  Ai  fini  e  per  gli
          effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d)  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie
          del ramo di  azienda  relativo  alle  attivita'  svolte  in
          regime di concessione per conto degli enti  locali  possono
          richiedere i  dati  e  le  notizie  relative  ai  beni  dei
          contribuenti iscritti  nei  ruoli  in  carico  alle  stesse
          all'Ente locale, che a tal fine puo'  accedere  al  sistema
          informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. 
              25. Fino al 31  dicembre  2010  (61),  in  mancanza  di
          trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa
          determinazione dell'ente creditore,  le  attivita'  di  cui
          allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione  S.p.a.
          o dalle societa' dalla  stessa  partecipate  ai  sensi  del
          comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza
          pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati  i
          contratti in corso  tra  gli  enti  locali  e  le  societa'
          iscritte all'albo di cui  all'articolo  53,  comma  1,  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
              25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le  societa'
          di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e  le
          societa'  da  quest'ultima  partecipate  possono   svolgere
          l'attivita' di riscossione,  spontanea  e  coattiva,  delle
          entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito
          di affidamento mediante procedure ad  evidenza  pubblica  e
          dal 1° gennaio 2011. Le altre attivita' di cui al comma  4,
          lettera b), numero 1),  relativamente  agli  enti  pubblici
          territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e
          dalle societa' da quest'ultima partecipate a decorrere  dal
          1° gennaio 2011, e nel rispetto di  procedure  di  gara  ad
          evidenza pubblica. 
              25-ter. Se la titolarita' delle  attivita'  di  cui  al
          comma 24 non e' trasferita alla Riscossione Spa o alle  sue
          partecipate, il  personale  delle  societa'  concessionarie
          addetto a tali  attivita'  e'  trasferito,  con  le  stesse
          garanzie previste dai commi 16, 17 e  19-bis,  ai  soggetti
          che esercitano le medesime attivita'. 
              26. Relativamente alle  societa'  concessionarie  delle
          quali la Riscossione S.p.a. non ha acquistato, ai sensi del
          comma 7, almeno il 51 per cento del  capitale  sociale,  la
          restituzione delle anticipazioni nette effettuate in  forza
          dell'obbligo del non riscosso come riscosso avviene: 
              a) per le  anticipazioni  a  favore  dello  Stato,  nel
          decimo  anno  successivo   a   quello   di   riconoscimento
          dell'inesigibilita'; 
              b) per le restanti anticipazioni,  nel  ventesimo  anno
          successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilita'. 
              27. Le disposizioni del presente articolo, relative  ai
          concessionari del  servizio  nazionale  della  riscossione,
          trovano applicazione, se non diversamente stabilito,  anche
          nei   riguardi   dei   commissari   governativi    delegati
          provvisoriamente alla riscossione. 
              28. A decorrere dal  1°  ottobre  2006,  i  riferimenti
          contenuti in norme vigenti ai  concessionari  del  servizio
          nazionale della  riscossione  si  intendono  riferiti  alla
          Riscossione  S.p.a.   ed   alle   societa'   dalla   stessa
          partecipate  ai  sensi  del   comma   7,   complessivamente
          denominate agenti della riscossione, anche ai fini  di  cui
          all'articolo 9 del decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  1997,
          n.  140,  ed   all'articolo   23-decies,   comma   6,   del
          decreto-legge 24 dicembre 2003,  n.  355,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2004,  n.  47;  per
          l'anno  2005  nulla  e'   mutato   quanto   agli   obblighi
          conseguenti all'applicazione delle  predette  disposizioni.
          All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n.  341,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004,
          n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6. 
              29. Ai fini di cui al capo  II  del  titolo  III  della
          parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  la
          Riscossione S.p.a. e le societa' dalla  stessa  partecipate
          ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti  pubblici;
          ad esse si  applicano  altresi'  le  disposizioni  previste
          dall'articolo 66 dello stesso decreto  legislativo  n.  196
          del 2003. 
              29-bis.  Nel  territorio   della   Regione   siciliana,
          relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, le
          funzioni di cui al comma 1 sono svolte  dall'Agenzia  delle
          entrate  mediante  la  Riscossione  S.p.a.   ovvero   altra
          societa'  per  azioni  a  maggioranza  pubblica,  che,  con
          riferimento alle predette entrate,  opera  con  i  medesimi
          diritti ed obblighi  previsti  per  la  stessa  Riscossione
          S.p.a.. 
              30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del  consorzio
          di cui al comma 15 provvede all'approvazione  del  bilancio
          di cui all'articolo 10, comma 2, lettera  a),  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44. 
              31. Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le
          disposizioni del decreto legislativo  13  aprile  1999,  n.
          112, relative all'obbligo di preventiva autorizzazione. 
              32. Nei  confronti  delle  societa'  partecipate  dalla
          Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7  non  si  applicano
          altresi' le disposizioni di cui all'articolo 5 del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
              33. Ai fini di cui al comma 1,  si  applicano,  per  il
          passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste
          dagli articoli 14 e 16 del decreto  legislativo  13  aprile
          1999, n. 112. 
              34. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  cessano  di  trovare  applicazione   le
          disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1,  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
              35. In deroga a quanto previsto dal comma  13,  lettera
          c), restano ferme le convenzioni gia'  stipulate  ai  sensi
          dell'articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
          112, e dell'articolo 79, comma 5, della legge  21  novembre
          2000, n. 342. 
              35-bis. A decorrere dal  1°  gennaio  2008  gli  agenti
          della   riscossione   non   possono   svolgere    attivita'
          finalizzate al recupero di somme,  di  spettanza  comunale,
          iscritte in ruoli relativi a  sanzioni  amministrative  per
          violazioni del  codice  della  strada  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla  data
          dell'acquisizione  di  cui  al  comma  7,  la  cartella  di
          pagamento non era stata notificata  entro  due  anni  dalla
          consegna del ruolo. 
              36. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) nell'articolo 18: 
              1)  al  comma  1,  le  parole  da:  «agli  uffici»   a:
          «telematica»   sono   sostituite   dalle    seguenti:    «,
          gratuitamente ed anche in via telematica, a  tutti  i  dati
          rilevanti  a  tali  fini,  anche  se  detenuti  da   uffici
          pubblici»; 
              2) al comma 3, dopo la parola: «decreto», sono inserite
          le seguenti: «di natura non regolamentare»; 
              3) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il  seguente:
          «3-bis. I concessionari possono  procedere  al  trattamento
          dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2  senza  rendere
          l'informativa  di   cui   all'articolo   13   del   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»; 
              b) nell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis),  dopo  la
          parola: «segnalazioni»,  sono  inserite  le  seguenti:  «di
          azioni esecutive e cautelari»; 
              c) nell'articolo 20, dopo il comma 1,  e'  inserito  il
          seguente: «1-bis.  Il  controllo  di  cui  al  comma  1  e'
          effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti  da
          ciascun ente creditore.»; 
              c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 1, e' inserito il
          seguente: 
              «1-bis.  All'indizione  degli  esami   per   conseguire
          l'abilitazione all'esercizio delle  funzioni  di  ufficiale
          della  riscossione  si  procede  senza  cadenze   temporali
          predeterminate,  sulla  base  di  una   valutazione   delle
          effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva  dei
          crediti pubblici»; 
              d) nell'articolo 59: 
              1) e' abrogato il comma 4-bis; 
              2)  il  comma  4-quater  e'  sostituito  dal  seguente:
          «4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la
          comunicazione di inesigibilita'  di  cui  all'articolo  19,
          comma 2, lettera c),  e'  presentata  entro  il  30  giugno
          2006.»; 
              3) al comma 4-quinquies, le parole: «1°  ottobre  2005»
          sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2006». 
              37. All'articolo 4 della legge  24  dicembre  2003,  n.
          350, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) nel comma 118: 
              1) le parole: «Nell'anno 2004»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «Negli anni 2004, 2005 e 2006»; 
              2)  dopo  le  parole:  «un  importo»,  e'  inserita  la
          seguente: «annuo»; 
              b) nel comma 119, la parola: «2004» e' sostituita dalle
          seguenti: «degli anni 2004, 2005 e 2006». 
              38. All'articolo 1 della legge  30  dicembre  2004,  n.
          311, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) nel comma  426,  secondo  periodo,  le  parole:  «20
          novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti:  «30  giugno
          2005»; 
              b) nel comma 426-bis: 
              1) le parole da: «30  ottobre  2003»  a:  «20  novembre
          2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»; 
              2) le parole: «30 ottobre 2006» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «30 settembre 2006»; 
              3) le parole: «1° novembre 2006» sono sostituite  dalle
          seguenti: «1° ottobre 2006»; 
              c) dopo il  comma  426-bis  e'  inserito  il  seguente:
          «426-ter. Le somme versate ai sensi del comma 426 rilevano,
          nella  misura  del  cinquanta  per  cento,  ai  fini  della
          determinazione del reddito delle societa' che provvedono  a
          tale versamento.»; 
              d)  nel  comma  427,  le  parole:  «31  dicembre»  sono
          sostituite dalle seguenti: «30 settembre». 
              39. All'articolo  1,  comma  5,  del  decreto-legge  17
          giugno 2005, n. 106, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 31 luglio 2005, n.  156,  le  parole:  «30  settembre
          2005» sono sostituite dalle seguenti: «29 dicembre 2005». 
              40. Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  602,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) dopo l'articolo 47, e' inserito il  seguente:  «Art.
          47-bis (Gratuita' di altre attivita' e misura  dell'imposta
          di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili).  1.
          I competenti uffici dell'Agenzia del territorio  rilasciano
          gratuitamente  ai  concessionari  le  visure  ipotecarie  e
          catastali relative agli immobili dei  debitori  iscritti  a
          ruolo  e  dei  coobbligati  e  svolgono  gratuitamente   le
          attivita' di cui all'articolo 79, comma 2. 
              2.  Ai  trasferimenti  coattivi  di  beni  mobili   non
          registrati, la cui vendita  e'  curata  dai  concessionari,
          l'imposta di registro si  applica  nella  misura  fissa  di
          dieci euro.» (73); 
              b) dopo l'articolo 72, e' inserito il seguente: «72-bis
          (Espropriazione del  quinto  dello  stipendio  e  di  altri
          emolumenti connessi ai rapporti di lavoro).  1.  L'atto  di
          pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in  luogo
          della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma,  n.
          4), del codice di procedura civile, l'ordine al  datore  di
          lavoro di pagare direttamente  al  concessionario,  fino  a
          concorrenza del credito per il quale  si  procede  e  fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 545,  commi  quarto,
          quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile: 
              a) nel termine di quindici giorni  dalla  notifica  del
          predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per
          i quali, sia maturato,  anteriormente  alla  data  di  tale
          notifica, il diritto alla percezione; 
              b) alle rispettive scadenze, il quinto  degli  stipendi
          da corrispondere e  delle  somme  dovute  a  seguito  della
          cessazione del rapporto di lavoro.»; 
              «b-bis) all'articolo  76,  comma  1,  le  parole:  «tre
          milioni di lire«sono sostituite dalle  seguenti:  «ottomila
          euro»; 
              b-ter) all'articolo 85: 
              1)  al   comma   2,   secondo   periodo,   le   parole:
          «dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti:
          «del prezzo per il quale e' stata disposta l'assegnazione»; 
              2)   al   comma   3,   primo   periodo,   le    parole:
          «dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti:
          «del prezzo di assegnazione». 
              41. Le disposizioni dell'articolo 86  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  si
          interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto
          previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il  fermo  puo'
          essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel
          rispetto delle disposizioni,  relative  alle  modalita'  di
          iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso,
          contenute nel D.M. 7 settembre 1998, n.  503  del  Ministro
          delle finanze. 
              41-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge  9  luglio
          1990, n. 187, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
          «E'  comunque  gratuita,  anche  se   effettuata   mediante
          supporto informatico  o  tramite  collegamento  telematico,
          qualunque fornitura di  dati  agli  organi  costituzionali,
          agli organi giurisdizionali, di polizia  e  militari,  alle
          amministrazioni centrali e periferiche dello Stato  e  alle
          agenzie fiscali, nonche',  limitatamente  ai  casi  in  cui
          l'erogazione si renda necessaria ai fini dello  svolgimento
          dell'attivita' affidata in  concessione,  ai  concessionari
          del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture
          non e' dovuto  all'Automobile  Club  d'Italia  (ACI)  alcun
          rimborso  dei   costi   sostenuti   per   il   collegamento
          telematico». 
              42. All'articolo  39,  primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642,  dopo
          le parole:  «rivenditori  di  generi  di  monopolio,»  sono
          inserite le seguenti: «nonche' presso». 
              42-bis.  Con   regolamento   del   direttore   generale
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  sono
          stabiliti  le  condizioni  ed  i  termini  per  la  diretta
          assegnazione di una rivendita di  generi  di  monopolio  ai
          titolari di ricevitoria  del  lotto  non  abbinata  ad  una
          rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove
          attivazioni di ricevitorie del lotto  presso  rivendite  di
          generi di monopolio o trasferimenti di sede  delle  stesse,
          si trovino a distanza  inferiore  ai  200  metri  da  altra
          ricevitoria, o comunque quando, a seguito  dell'ampliamento
          della rete di raccolta, sia  intervenuto  un  significativo
          mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato
          una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda.  La
          possibilita'  di  assegnazione  e'  estesa,   qualora   non
          esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine  ai
          coadiutori od ai parenti entro  il  quarto  grado  od  agli
          affini  entro  il  terzo  grado.  Per  l'istituzione  delle
          rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati
          i parametri vigenti di distanza e redditivita'. 
              42-ter. Le  disposizioni  contenute  nell'articolo  69,
          quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,
          si   interpretano   nel    senso    che,    successivamente
          all'istituzione    delle    agenzie    fiscali     previste
          dall'articolo 57,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso  articolo
          69, quinto comma, del regio decreto 18  novembre  1923,  n.
          2440, puo'  essere  esercitato  anche  da  tali  agenzie  e
          dall'ente pubblico economico Agenzia del demanio. 
              42-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma
          3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,  n.  178,  devono
          intendersi nel senso che  non  sono  dovuti  gli  oneri  di
          riscossione. 
              42-quinquies. All'articolo 13, comma 1, primo  periodo,
          della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,  le  parole:  «31
          dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
          2008». 
              42-sexies. Al fine di rendere piu'  efficienti  per  la
          finanza pubblica  le  operazioni  di  cartolarizzazione  di
          crediti contributivi, nonche' in funzione  di  una  riforma
          organica della contribuzione previdenziale in  agricoltura,
          le disposizioni del comma 42-quinquies non si applicano  ai
          crediti previdenziali agricoli." 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  30  gennaio
          2008, n. 43, (Regolamento di riorganizzazione del Ministero
          dell'economia e delle finanze,  a  norma  dell'articolo  1,
          comma 404, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296.)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2008,  n.  66,
          S.O. 
              Il testo dell'articolo 2  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n.  281,  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali.), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  30  agosto
          1997, n. 202, e' il seguente: 
              «Art. 2. Compiti. 
              1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni
          e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti  i
          processi decisionali di interesse regionale, interregionale
          ed infraregionale, la Conferenza Stato-regioni: 
              a) promuove e sancisce intese, ai  sensi  dell'articolo
          3; 
              b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 4; 
              c)  nel  rispetto   delle   competenze   del   Comitato
          interministeriale per la programmazione economica, promuove
          il coordinamento della programmazione statale  e  regionale
          ed il raccordo di quest'ultima con l'attivita' degli enti o
          soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o  servizi
          di  pubblico   interesse   aventi   rilevanza   nell'ambito
          territoriale delle regioni e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano; 
              d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti  delle
          regioni e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          nei casi previsti dalla legge; 
              e) assicura lo scambio di dati ed informazioni  tra  il
          Governo, le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano secondo le modalita' di cui all'articolo 6; 
              f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle
          relative norme di attuazione, determina, nei casi  previsti
          dalla  legge,  i  criteri  di  ripartizione  delle  risorse
          finanziarie che  la  legge  assegna  alle  regioni  e  alle
          province autonome di Trento e di Bolzano, anche a  fini  di
          perequazione; 
              g) adotta i provvedimenti che sono ad  essa  attribuiti
          dalla legge; 
              h) formula inviti e proposte  nei  confronti  di  altri
          organi dello Stato, di  enti  pubblici  o  altri  soggetti,
          anche  privati,  che  gestiscono  funzioni  o  servizi   di
          pubblico interesse; 
              i)  nomina,  nei   casi   previsti   dalla   legge,   i
          responsabili di enti ed organismi che svolgono attivita'  o
          prestano  servizi  strumentali  all'esercizio  di  funzioni
          concorrenti tra Governo, regioni  e  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano; 
              l)  approva  gli  schemi  di   convenzione   tipo   per
          l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni  di  uffici
          statali e regionali. 
              2.  Ferma  la  necessita'  dell'assenso  del   Governo,
          l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento
          e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle  lettere
          f), g) ed i)  del  comma  1  e'  espresso,  quando  non  e'
          raggiunta l'unanimita', dalla  maggioranza  dei  presidenti
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  componenti  la  Conferenza  Stato-regioni,  o  da
          assessori da essi delegati a rappresentarli  nella  singola
          seduta. 
              3. La  Conferenza  Stato-regioni  e'  obbligatoriamente
          sentita in ordine agli schemi di  disegni  di  legge  e  di
          decreto legislativo o  di  regolamento  del  Governo  nelle
          materie  di  competenza  delle  regioni  o  delle  province
          autonome di Trento e di  Bolzano  che  si  pronunzia  entro
          venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti
          attuazione di direttive comunitarie sono emanati  anche  in
          mancanza di detto parere. Resta fermo  quanto  previsto  in
          ordine  alle  procedure  di  approvazione  delle  norme  di
          attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              4.  La  Conferenza  e'  sentita  su  ogni  oggetto   di
          interesse regionale che il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo  esame,  anche
          su richiesta della Conferenza dei presidenti delle  regioni
          e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              5. Quando il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
          dichiara  che  ragioni  di  urgenza   non   consentono   la
          consultazione preventiva, la  Conferenza  Stato-regioni  e'
          consultata successivamente ed il Governo  tiene  conto  dei
          suoi pareri: 
              a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o
          delle leggi di conversione dei decreti-legge; 
              b) in sede di esame definitivo degli schemi di  decreto
          legislativo  sottoposti   al   parere   delle   commissioni
          parlamentari. 
              6.  Quando  il  parere  concerne   provvedimenti   gia'
          adottati in via  definitiva,  la  Conferenza  Stato-regioni
          puo'  chiedere  che  il   Governo   lo   valuti   ai   fini
          dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi. 
              7. La Conferenza  Stato-regioni  valuta  gli  obiettivi
          conseguiti ed i risultati raggiunti, con  riferimento  agli
          atti di pianificazione e di  programmazione  in  ordine  ai
          quali si e' pronunciata. 
              8. Con le modalita' di cui al  comma  2  la  Conferenza
          Stato-regioni delibera, altresi': 
              a)  gli  indirizzi  per  l'uniforme  applicazione   dei
          percorsi diagnostici e terapeutici in ambito  locale  e  le
          misure  da  adottare  in  caso  di  mancato  rispetto   dei
          protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico  del
          sanitario che si discosti dal  percorso  diagnostico  senza
          giustificato motivo, ai sensi dell'articolo  1,  comma  28,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              b)   i   protocolli   di   intesa   dei   progetti   di
          sperimentazione   gestionali    individuati,    ai    sensi
          dell'articolo 9-bis del  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni; 
              c)  gli  atti   di   competenza   degli   organismi   a
          composizione  mista  Stato-regioni   soppressi   ai   sensi
          dell'articolo 7. 
              9. La Conferenza  Stato-regioni  esprime  intesa  sulla
          proposta, ai sensi dell'articolo 5, comma  3,  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1993,  n.  266,  del  Ministro  della
          sanita' di nomina del direttore dell'Agenzia per i  servizi
          sanitari regionali.»