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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 novembre 2003, n. 375

Regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/1/2004
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Testo in vigore dal:  30-1-2004

Art. 5

Prestazioni
1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui al precedente articolo 2, comma 1:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o comunitari;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;
b) in via straordinaria:
1) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del 12 dicembre 2001, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.
2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi i soggetti di cui all'articolo 2, per i quali la richiesta venga presentata entro sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, a decorrere dalla data di accesso alle prestazioni straordinarie di cui al comma 1, lettera b), in favore dei lavoratori che conseguano la pensione entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione:
a) di anzianità, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 2;
b) di vecchiaia, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, iscritti esclusivamente all'assicurazione generale obbligatoria;
c) di vecchiaia, a carico dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, obbligatoriamente iscritti, oltre che all'assicurazione generale obbligatoria, anche allo speciale Fondo sopra citato.
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria come identificata dalle lettere a), b) e c) del comma 3.
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 2, comma 28, della citata legge n. 662 del 1996 si veda nota alle premesse.