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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 112

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  1-7-1999

Art. 28

Modalità di prestazione della cauzione
1. La cauzione può essere prestata:
a) mediante polizza fideiussoria rilasciata da istituti di assicurazione autorizzati con decreto del Ministero delle finanze;
b) mediante fideiussione bancaria.
2. La polizza e la fideiussione previste dal comma 1 sono redatte in conformità allo schema tipo approvato con decreto ministeriale e la mora nel pagamento dei premi non libera l'istituto e la banca dalla garanzia assunta per tutto il periodo per cui è stata prestata la garanzia stessa e fino all'emissione del decreto di svincolo.
3. Per i gruppi di società con patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato superiore a cinquecento miliardi di lire, la garanzia può essere prestata anche mediante la diretta assunzione, da parte della società capogruppo di cui all'articolo 2359 del codice civile, dell'obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva degli interessi, anche per il caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso, la società capogruppo è tenuta a comunicare in anticipo l'intendimento di cedere.
Nota all'art. 28:
- Il testo dell'art. 2359 del codice civile è riportato nella nota all'art. 21.