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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 novembre 2003, n. 375

Regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/1/2004
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Testo in vigore dal:  30-1-2004

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 477 del 27 novembre 1997, con cui è stato emanato un regolamento quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;
Visto l'articolo 1, comma 1, lettera q), punto 2, della legge 28 settembre 1998, n. 337, che ha delegato il Governo ad emanare norme per realizzare misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, con le modalità di cui al sopra richiamato articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44;
Visto l'articolo 63, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che, in attuazione della delega di cui alla citata legge n. 337 del 1998, stabilisce che la realizzazione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, ivi compresa l'attività di formazione, mirate a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, è attuata ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le modalità del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 477 del 27 novembre 1997;
Visto l'articolo 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede che, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla stessa legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, è utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 con le modalità stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze;
Visto il contratto collettivo nazionale del 12 dicembre 2001 con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112»;
Visti i successivi accordi sindacali del 28 febbraio e del 4 aprile 2002, con i quali le parti firmatarie dei contratti collettivi nazionali del 12 dicembre 2001 hanno convenuto che l'utilizzazione, da parte del Fondo di solidarietà sopra citato, dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente al 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge n. 377 del 1958, e successive modificazioni, avviene mediante un'assegnazione annua, da erogarsi trimestralmente, per un periodo non inferiore a sei anni, di importo non superiore a 97.868.582,38 euro;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 13 novembre 2002, con il quale si dispone che l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla già citata n. 377 del 1958, e successive modificazioni, pari a 587.543.059,59 euro è utilizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per il finanziamento delle prestazioni a carico del citato Fondo di solidarietà, istituito con il presente regolamento, e che la suddetta utilizzazione avviene tramite un'assegnazione annua, di importo non superiore a 97.868.582,38 euro, da erogarsi con cadenza trimestrale, per un periodo non inferiore a sei anni;
Visto, infine, l'accordo sindacale del 15 novembre 2002, con il quale, a seguito dell'emanazione del sopra indicato decreto interministeriale del 13 novembre 2002, le parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 12 dicembre 2001 hanno provveduto ad aggiornare il contratto stesso, con particolare riguardo al finanziamento delle prestazioni previste dal Fondo di solidarietà disciplinato dal presente regolamento;
Sentite, nella riunione del 25 novembre 2002, le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 12 dicembre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 989/03, espresso nell'adunanza del 10 marzo 2003;
Ritenuto di non poter condividere il citato parere, con esclusivo riferimento all'osservazione secondo cui la funzione di decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni non sarebbe attribuibile al Comitato Amministratore del Fondo, in considerazione del fatto che la generica enunciazione, recata dal regolamento-quadro n. 477 del 1997, dei compiti di detto Comitato comprende, in realtà, la predetta funzione e che la medesima è già stata prevista in regolamenti analoghi al presente, senza che ciò abbia comportato rilievi da parte del Consiglio di Stato;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 6 novembre 2003;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Costituzione del Fondo
1. È istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».
2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 477 del 27 novembre 1997.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), è il seguente:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) [autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29];
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;
g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento, il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742].
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.
10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Il testo dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:
«28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.
Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'I.N.P.S. dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.».
- Il testo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1977, n. 477 (Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1998, n. 9.
- Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337 (Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione), è il seguente:
«1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione e del rapporto con i concessionari e con i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, al fine di conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione mediante ruolo e di rendere più efficace ed efficiente l'attività dei concessionari e dei commissari stessi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) affidamento, mediante procedure ad evidenza pubblica, ai concessionari della riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali, e previsione della facoltà, per i contribuenti, di effettuare il versamento diretto di tali entrate anche mediante delega ai concessionari stessi;
b) possibilità, per gli enti diversi dallo Stato legittimati a riscuotere tramite i concessionari e per le società cui partecipino i medesimi enti, di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica agli stessi ogni forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura non tributaria;
c) eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso gravante sui concessionari;
d) affidamento in concessione del servizio di riscossione a società per azioni, con capitale sociale interamente versato pari ad almeno 5 miliardi di lire, in possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari e di affidabilità ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti impositori diversi dallo Stato e ridefinizione delle modalità di determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni, con estensione almeno provinciale, secondo modalità che assicurino il conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e la diminuzione dei costi. Resta comunque fermo quanto stabilito dall'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
e) previsione di un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla tempestività della riscossione e ai costi della riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal Ministero delle finanze, nonché alla situazione socio-economica degli ambiti territoriali con il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la riscossione di somme successivamente sgravate, o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
f) revisione delle specie dei ruoli e semplificazione della procedura di formazione degli stessi, ridefinendo gli importi al di sotto dei quali non si procede all'iscrizione a ruolo;
g) previsione della possibilità di versamento delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente, ovvero con procedure di pagamento automatizzate;
h) snellimento e razionalizzazione delle procedure di esecuzione anche nel rispetto del principio della collaborazione del debitore all'esecuzione, secondo modalità che prevedano, tra l'altro:
1) la notifica di un unico atto con funzioni di avviso di pagamento e di mora;
2) adeguate forme di tutela giurisdizionale per la riscossione di entrate non tributarie;
3) la preclusione dell'espropriazione immobiliare per i debiti inferiori ad un determinato importo;
4) gli importi dei crediti, congrui in rapporto al valore degli immobili, al di sopra dei quali si può procedere direttamente all'espropriazione e al di sotto dei quali si provvede all'iscrizione di ipoteca legale sul bene;
5) la revisione e la semplificazione delle procedure di vendita di beni immobili e beni mobili registrati;
6) la facoltà, per il concessionario, di non procedere, per motivate ragioni, all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa di abitazione del debitore, con eventuale utilizzazione degli istituti di vendite giudiziarie;
7) l'accesso dei concessionari, con le opportune cautele e garanzie, alle informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria, con obbligo di utilizzazione delle stesse ai soli fini dell'espletamento delle procedure esecutive;
8) l'obbligo, per i concessionari, di utilizzare sistemi informativi collegati fra loro e con quelli dell'amministrazione finanziaria e procedure informatiche uniformi per l'espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili contemplati dalla legge;
9) l'attribuzione al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, di compiti di natura informatica e telematica, nonché di servizi di supporto volti a favorire la nuova disciplina della riscossione ed a conseguire risultati di più efficiente ed economica gestione delle entrate;
i) revisione delle disposizioni in materia di notifica degli atti esattoriali, tenuto conto anche della normativa sulla tutela dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
l) revisione delle attuali procedure volte al riconoscimento dell'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, con previsione di meccanismi di discarico automatico e dell'effettuazione di controlli effettivi;
m) revisione delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute;
n) individuazione di procedure che consentano la definizione automatica, per i concessionari ed i commissari governativi che ne facciano richiesta, delle domande di rimborso e di discarico per inesigibilità presentate dagli stessi fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e gli enti impositori e non ancora esaminate, per le quote di rimborso non superiori a cinquecento milioni di lire, nonché il rimborso delle anticipazioni in essere effettuate in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso, secondo percentuali non inferiori all'uno per cento né superiori al 5 per cento correlate al rapporto fra l'ammontare delle anticipazioni e quello delle domande di rimborso presentate. Il rimborso sarà effettuato, per i crediti erariali, mediante assegnazione di titoli di Stato, in misura non superiore a lire 4000 miliardi complessive e a lire 1000 miliardi annue, utilizzando le proiezioni per gli anni 1999 e 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
o) revisione, con eventuale modifica della normativa di contabilità generale dello Stato, dei criteri e delle procedure di contabilizzazione e quietanziamento delle somme riscosse dai concessionari, anche con previsione dell'utilizzo di strumenti informatici;
p) revisione delle sanzioni amministrative a carico dei concessionari, anche al fine di potenziarne l'efficacia deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o tardivi versamenti, tenendo conto anche dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure ad eventuali nuove disposizioni, e ridefinizione delle ipotesi di revoca e decadenza dalla concessione per gli inadempimenti di particolare gravità, mantenendo comunque ferma l'ipotesi di decadenza prevista dall'art. 20, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
q) definizione, anche nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge, di procedure volte a:
1) consentire lo svolgimento, previa adeguata formazione, di durata non inferiore a trenta giorni lavorativi, delle funzioni di ufficiale della riscossione da parte di dipendenti delle società concessionarie che abbiano un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;
2) realizzare misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, con le modalità di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44;
3) utilizzare, previo accordo tra le parti, l'eventuale avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali esistenti alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni;
r) previsione, nel rispetto dei principi di economicità di gestione, di misure dirette a favorire la continuità del rapporto di lavoro dei dipendenti delle società concessionarie della riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, nel caso in cui, alla scadenza delle concessioni in atto, il servizio di riscossione venga esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad un soggetto terzo; a tal fine dovrà prevedersi che il nuovo soggetto che esercita il servizio di riscossione possa riconoscere priorità, nelle assunzioni di personale adibito alle medesime attività di riscossione, ai dipendenti dei precedenti concessionari;
s) fissazione di un termine per la durata dell'incarico di commissario governativo provvisoriamente delegato alla riscossione, con previsione di rimborso delle spese di gestione dallo stesso sostenute durante la gestione commissariale, di norma entro i limiti determinati per il precedente concessionario o commissario;
t) previsione della possibilità, per le società concessionarie, di esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche; tali attività dovranno essere svolte e contabilizzate in modo separato da quelle della riscossione dei tributi, senza incidere sul regolare svolgimento dell'attività primaria di riscossione delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici;
u) coordinamento delle disposizioni recate dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con quelle di cui ai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabili;
v) applicazione della disciplina recata dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge ai rapporti concessori e commissariali in atto per la residua durata del periodo di gestione, con facoltà, per i concessionari ed i commissari, di costituire società per azioni di cui all'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, attribuendo a tali società i rapporti concessori in atto; previsione, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di un meccanismo di salvaguardia del risultato economico delle singole gestioni dell'ultimo biennio precedente, tenendo conto dei maggiori ricavi della riscossione mediante ruolo e dei minori costi di gestione derivanti, entrambi, dall'applicazione della nuova disciplina della riscossione, anche alla luce dei criteri direttivi di cui alla lettera e); previsione, per i soggetti cui sia già affidato in concessione il servizio di riscossione, del termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, per l'adeguamento del capitale sociale alla misura prevista dalla lettera d).».
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44 (Adeguamento del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette alla nuova disciplina del servizio di riscossione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 ottobre 1986, n. 657), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1988, n. 49.
- Il testo dell'art. 63, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), è il seguente:
«Art. 63 (Misure di riqualificazione e sostegno dell'occupazione). - 1. Il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio della riscossione organizza, entro il 30 giugno 2001, lo svolgimento di corsi di formazione per le funzioni di ufficiale della riscossione, di durata non inferiore a trenta giorni lavorativi a favore dei dipendenti delle società concessionarie che abbiano una anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, e rilascia un attestato di proficua frequenza ai partecipanti a detti corsi.
2. I prefetti autorizzano l'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione a semplice presentazione della attestazione di cui al comma 1.
3. I corsi di cui al comma 1 sono finanziati dalle società concessionarie.
4. Il personale che, alla scadenza o cessazione del rapporto di concessione, risulta iscritto da almeno due anni al relativo fondo di previdenza, ha diritto ad essere mantenuto in servizio dal subentrante concessionario senza soluzione di continuità.
5. La disposizione del comma 4 non si applica ai dipendenti che alla data di inizio della nuova gestione abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.
6. Nel caso in cui alla scadenza delle concessioni della riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, il relativo servizio venga esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad altri soggetti, il nuovo concessionario del servizio di riscossione riconosce nell'assunzione di personale da adibire all'attività di riscossione, priorità ai dipendenti dei precedenti concessionari e, in particolare, agli ufficiali della riscossione abilitati dalle procure della Repubblica o dai prefetti e solo successivamente agli ufficiali della riscossione di cui al comma 1.
7. La realizzazione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, ivi compresa l'attività di formazione, mirate a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, è attuata ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le modalità del decreto 27 novembre 1997, n. 477 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.».
- Il testo dell'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), è il seguente:
«Art. 81 (Utilizzazione dell'avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette). - 1.
Nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, è utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 con le modalità stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze.».
- Il testo della legge 2 aprile 1958, n. 377 (Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 1958, n. 98.
- Il testo del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero del tesoro e delle finanze 13 novembre 2002 (Determinazione delle modalità di utilizzazione dell'avanzo patrimoniale esistente al 31 dicembre 1998 del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2002, n. 282.
Note all'art. 1:
- Per il testo del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, si veda nota alle premesse.
- Il testo dell'art. 3, comma 1, del citato decreto n. 477 del 1997, è il seguente:
«1. Ciascun regolamento provvede ad istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un fondo con gestione finanziaria e patrimoniale autonoma cui affluiscono i contributi determinati dal regolamento medesimo».